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Argomento: Docfa fusione e divisione

Autore Risposta

Topgun

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17 Settembre 2022 alle ore 22:43

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 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2025 alle ore 13:08

"CESKO" ha scritto:


Per me la cote può essere accorpata tranquillamente, evidentemente se esiste una sola unità immobiliare (ad uso abitativo) il B.C.N.C. sarà stato creato "erroneamente" (salvo eventuali altri motivi che attualmente non si conoscono ...)

Se l'autore del post, sostiene che il giardino appartiene allo stesso proprietario (da verificaree) perchè la corte non può essere annessa all'abitazione, ottemperando di conseguenza a quanto indicato nella Cricolare 2E/2016?

** P.S. ** se il giardino appartiene alla stessa ditta, va bene "FUSIONE"



Il docfa per fusione per me non è registrabile. L'intestazione non è la stessa e il sistema rigetta la pratica per intestazione delle unità immobiliari non corrispondenti alla stessa ditta in banca dati.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2025 alle ore 13:36

"pollofritto252054" ha scritto:
"SIMBA6464" ha scritto:
"pollofritto252054" ha scritto:
Buonasera, devo presentare un docfa per diversa distribuzione d'uso. Nella stessa planimetria ho pure la cantina che andrà scorportata nello stesso docfa.
L'U.I. dispone di un area cortiliva esclusiva censita come BCNC. Devo fare due docfa separati? quale devo fare prima.



Salve

L'attuale BCNC a chi é comune? È Comune ai u.i. della stessa ditta? O cosa?

cordiali saluti



Bcnc (giardino) intestato allo stesso proprietario dell'U.I destinata ad abitazione.

Area cortiliva censita con lo stesso civico della abitazione.

Area completamente privata e recintata davanti a una villetta a schiera.



Salve

Da quanto si capisce esiste in banca dati un BCNC (quindi o c'è EP oppure ci sono planimetrie con una porzione indicata a Comune).

Ora il bcnc, se censito con un sub. proprio si dovrebbe capire anche l'intestazione della ditta a chi è Comune, il propositore del quesito dichiara che è tutto stessa ditta, per cui il bcnc può tranquillamente fondersi con la variazione che si intende presentare.

C'è comunque qualcosa che mi sfugge, un BCNC deve essere Comune a più u.i., ma da come descrive il propositore non è espressamente specificato questo.

cordiali saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2025 alle ore 15:45

"SIMBA6464" ha scritto:


Salve

Da quanto si capisce esiste in banca dati un BCNC (quindi o c'è EP oppure ci sono planimetrie con una porzione indicata a Comune).

Ora il bcnc, se censito con un sub. proprio si dovrebbe capire anche l'intestazione della ditta a chi è Comune, il propositore del quesito dichiara che è tutto stessa ditta, per cui il bcnc può tranquillamente fondersi con la variazione che si intende presentare.

C'è comunque qualcosa che mi sfugge, un BCNC deve essere Comune a più u.i., ma da come descrive il propositore non è espressamente specificato questo.

cordiali saluti



Il BCNC, registrato in banca dati, certo che ha un identificativo proprio. Questo può non essere inserito in BD con elaborato planimetrico oppure inserito d'ufficio.

Non ci può essere un BCNC registrato in atti a comune con una sola unità immobiliare e a servizio di una sola unità immobiliare.

Essendo censito come bcnc, questo non può essere oggetto di fusione con una sola unità immobiliare di proprietà esclusiva. L'ufficio sicuramente lo rigetta perchè diversamente intestato in atti rispetto all'abitazione unica.

Facile capire il perchè è giusto che l'ufficio non registri il docfa per fusione. Perchè il bene registrato comune è a servizio di più di una unità immobiliare ed il controllo sulla fusione del bene comune con le altre (più di una) deve eseguirsi nella intestazione di almeno due unità immobiliari intestate. Non è possibile verificare se la prooprietà è la stessa tra un BCNC e una sola unità immobiliare. E' chiara la finalità di questo impedimento, si vuole evitare che una sola unità immobiliare si impossessi catastalmente di un intero bene comune non censibile a scapito delle altre unità immobiliari cui il bene è a servizio ed aventi diritto in quota parte.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2025 alle ore 19:53

Salve

Se per fusione non funziona, basta cambiare la motivazione di causale della variazione, un BCNC della mia stessa proprietà posso darlo alla u.i. che voglio io, in sostanza indirettamente lo fondo con una u.i. della stessa ditta.

cordiali saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 09:41

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve

Se per fusione non funziona, basta cambiare la motivazione di causale della variazione, un BCNC della mia stessa proprietà posso darlo alla u.i. che voglio io, in sostanza indirettamente lo fondo con una u.i. della stessa ditta.

cordiali saluti



Concordo pienamente.

Basta usare la causale non codificata 'Fusione' el pratica viene registrata regolarmente senza alcun problema. In alternativa potrebbe essere usata anche la causale 'ampliamento per annessione di corte' (sempre in concomitanza e collegata con la causale 'diversa distribuzione - divisione').

** P.S. ** altri tipi di commenti di chi è convinto diversamente, per me sono superflui .....

Saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 09:52

"CESKO" ha scritto:

** P.S. ** altri tipi di commenti di chi è convinto diversamente, per me sono superflui .....

Saluti



Per me i tuoi commenti, invece, producono una pratica catastale nettamente sbagliata e non registrabile. Ne sono convinto.

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 09:54

"Topgun" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:

** P.S. ** altri tipi di commenti di chi è convinto diversamente, per me sono superflui .....

Saluti



Per me i tuoi commenti, invece, producono una pratica catastale nettamente sbagliata e non registrabile. Ne sono convinto.



Stranamente anche qualcunaltro condivide il mio pensiero (stessa ditta .... accorpamento del giardino)!

Rimaniti con le tue convinzioni prive di logica.

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 10:03

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve

Se per fusione non funziona, basta cambiare la motivazione di causale della variazione, un BCNC della mia stessa proprietà posso darlo alla u.i. che voglio io, in sostanza indirettamente lo fondo con una u.i. della stessa ditta.

cordiali saluti



Infatti anche io la penso così, stessa ditta = accorpamento.

Ma può essere anche che il B.C.N.C., sia stato costituito erroneamente anche in presenza di una sola unità immobiliare (parlo dei vecchi accatastamenti, dove con il cartaceo, si poteva sbagliare facilmente).

saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 10:19

"CESKO" ha scritto:

Stranamente anche qualcunaltro condivide il mio pensiero (stessa ditta .... accorpamento del giardino)!

Rimaniti con le tue convinzioni prive di logica.



Cesko, per me le tue convinzioni non seguono la normativa catastale e nè quella, ancora più importante, giuridica e rischiano il possesso catastale di un bene comune a favore di una sola unità immobiliare cancellando i diritti che le altre unità immobiliari hanno in quota parte sul bene comune così censito al catasto.

Voglio vedere come ha fatto il legittimo proprietario dell'abitazione ad acquistare un bene comune non censibile come proprietà esclusiva.

A pollofritto252054, tenendo presente che un BCNC per sua logica natura deve essere comune a più di una unità immobiliare e la fusione deve interessare tutte le unità immobiliari cui il bene comune è a servizio (di stessa intestazione riportata in visura), suggerisco di leggere questa discussione su geolive:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...

Riguardo l'ultima affermazione di Cesko

"CESKO" ha scritto:


Ma può essere anche che il B.C.N.C., sia stato costituito erroneamente anche in presenza di una sola unità immobiliare (parlo dei vecchi accatastamenti, dove con il cartaceo, si poteva sbagliare facilmente).

saluti



Se il bcnc è stato costituito erroneamente, va corretto con istanza e prima della fusione, controllando l'esatta proprietà eventualmente esclusiva del bene e verificando che non siano intervenuti atti di trasferimento intermedi o successioni che hanno legittimato e confermato la comunione del bene.

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 10:29

"Topgun" ha scritto:
Se il bcnc è stato costituito erroneamente, va corretto con istanza e prima della fusione, controllando l'esatta proprietà del bene e verificando che non siano intervenuti atti di trasferimento intermedi o successioni che hanno legittimato e confermato la comunione del bene.



SI, ora con l'Istanza l'Ufficio si mette a sopprimere il B.C.NC. ed accorparlo d'Ufficio all'unica unità abitativa esistente nel fabbricato (sempre che sia la stessa ditta, come si presume ....).

A questo punto deve essere l'autore del post ad indicarci le motivazioni per le quali il B.C.N.C. sia stato costiuito ed eventualmente dire da quante U.I.U. è composto il fabbricato.

Se trattasi effettivamente di un errore, il B.C.N.C. viene accorpato all'unica unità immobiliare ad uso residenziale e la cosa finisce lì, senza processi all'intenzione.

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Topgun

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"CESKO" ha scritto:


Se trattasi effettivamente di un errore, il B.C.N.C. viene accorpato all'unica unità immobiliare ad uso residenziale e la cosa finisce lì, senza processi all'intenzione.



Ma quali processi all'intenzione, se il bene è registrato in banca dati come Bene Comune Non Censibile per una corretta analisi bisdogna partire da questo fatto incontestabile. Cioè il bene comune è censito perchè considerato bene comune e non esclusivo. E' l'errore che si può presumere e processare nell'intenzione e che noi non possiamo essere a conoscenza, non ciò che riporta la banca dati in catasto sulla destinazione di questo bene nella quale si evince che è a comune.

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"Topgun" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:


Se trattasi effettivamente di un errore, il B.C.N.C. viene accorpato all'unica unità immobiliare ad uso residenziale e la cosa finisce lì, senza processi all'intenzione.



Ma quali processi all'intenzione, se il bene è registrato in banca dati come Bene Comune Non Censibile per una corretta analisi bisdogna partire da questo fatto incontestabile. Cioè il bene comune è censito perchè considerato bene comune e non esclusivo. E' l'errore che si può presumere e processare nell'intenzione e che noi non possiamo essere a conoscenza, non ciò che riporta la banca dati in catasto sulla destinazione di questo bene nella quale si evince che è a comune.



Lo ripeto per l'ennesima volta (aspettando che l'autore del post ci dia qualche elemento utile in più che chiarisca la questione), può essere che il B.C.N.C. sia stato censito erroneamente in fase di accatastamento (prima non si era così pignoli come oggi), se fosse così ...... e trattandosi della stessa ditta catastale, va obbligatoriamente accorpato all'unità immobiliare ad uso residenziale (in effetti il risultato a cui vuole giungere l'autore del post). Le analisi lasciamole farle agli altri!

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 13:40

"CESKO" ha scritto:


Le analisi lasciamole farle agli altri!



Avevo notato che tu le analisi le lasci fare agli altri.

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SIMBA6464

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Salve

Sopprimere nella stessa pratica di variazione docfa un bcnc e altre u.i. e poi fare diventare il tutto altra u.i. è possibile e docfa non crea alcun problema in sede di registrazione, provare per credere.

Lo dico perchè ho pratiche già registrate in tal senso in catasto.

ovviamente sono a disposizione per le prove di quanto dico.



cordiali saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 16:38

"SIMBA6464" ha scritto:
Lo dico perchè ho pratiche già registrate in tal senso in catasto.



Buon pomeriggio, lo stesso vale anche per me in caso di stessa ditta (senza le dovute analisi del caso).

saluti

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