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EALFIN
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L'esatta rappresentazione grafica si può invocare solo per correggere piccoli errori grafici che non modificano la rendita e che siano dovuti effettivamente ad un errore del tecnico redattore. Negli altri casi si devono adottare le causali propriamente attinenti al tipo di variazione eseguita. Anche fino ad un anno fa mi sono capitati casi simili ma con evidenti innumerevoli errori che comunque hanno portato a differente rendita catastale. In tali casi ho adottato la causale più opportuna (diversa distribuzione spazi interni, ristrutturazione, ampliamento, ecc.) come se le suddette modifiche fossero state eseguite realmente, ho inserito la data di riferimento variazione come quella effettiva di realizzazione delle opere (ovvero la data di costruzione) ed antecendente alla data dell'accatastamento errato, ho allegato al Docfa una dettagliata relazione che spiegasse i casini combinati dal tecnico pasticcione, ho allegato al Docfa medesimo delle fotografie che evidenziassero che non si trattava di modifiche realmente eseguite in seguito. Nel mio ultimo caso ad esempio in un accatastamento del 1986 di un edificio di fine anni '50 erano stati omessi anche i balconi nonostante le finiture di detti balconi evidenziassero una data di costruzione non certo recente e successiva al 1986. Inoltre un'unità a magazzino (intero corpo di fabbrica accessorio) del medesimo lotto era stata accatastato senza considerare una risega esterna presente da tempo (comportante un restringimento in larghezza del fabbricato) e considerando una lunghezza di molto inferiore al reale. Ho adottato la causale ampliamento ed ho allegato foto per dimostrare che le vecchie mura (con relativa vecchia copertura) non avevano subito affatto un ampliamento. Per ricapitolare se non dici che cosa di fatto è diverso fra lo stato attuale e quello catastale non si possono dare dei consigli idonei.
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pasmos
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"EALFIN" ha scritto: L'esatta rappresentazione grafica si può invocare solo per correggere piccoli errori grafici che non modificano la rendita e che siano dovuti effettivamente ad un errore del tecnico redattore. Negli altri casi si devono adottare le causali propriamente attinenti al tipo di variazione eseguita. Anche fino ad un anno fa mi sono capitati casi simili ma con evidenti innumerevoli errori che comunque hanno portato a differente rendita catastale. In tali casi ho adottato la causale più opportuna (diversa distribuzione spazi interni, ristrutturazione, ampliamento, ecc.) come se le suddette modifiche fossero state eseguite realmente, ho inserito la data di riferimento variazione come quella effettiva di realizzazione delle opere (ovvero la data di costruzione) ed antecendente alla data dell'accatastamento errato, ho allegato al Docfa una dettagliata relazione che spiegasse i casini combinati dal tecnico pasticcione, ho allegato al Docfa medesimo delle fotografie che evidenziassero che non si trattava di modifiche realmente eseguite in seguito. Nel mio ultimo caso ad esempio in un accatastamento del 1986 di un edificio di fine anni '50 erano stati omessi anche i balconi nonostante le finiture di detti balconi evidenziassero una data di costruzione non certo recente e successiva al 1986. Inoltre un'unità a magazzino (intero corpo di fabbrica accessorio) del medesimo lotto era stata accatastato senza considerare una risega esterna presente da tempo (comportante un restringimento in larghezza del fabbricato) e considerando una lunghezza di molto inferiore al reale. Ho adottato la causale ampliamento ed ho allegato foto per dimostrare che le vecchie mura (con relativa vecchia copertura) non avevano subito affatto un ampliamento. Per ricapitolare se non dici che cosa di fatto è diverso fra lo stato attuale e quello catastale non si possono dare dei consigli idonei. Ealfin ti ringrazio e sei stato molto gentile nel rispondermi. Le modifiche riscontrate riguardano esclusivamenete a distribuzione interna: errata ubicazione di un bagno ed una diversa sagoma della cucina e piccole altre variazioni, tutte fatte in fase di costruzione prima dell'accatastamento presentato. Grazie e cordiali saluti.
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EALFIN
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Se non cambia consistenza e rendita credo che puoi trattarla come esatta rappresentazione grafica. Se diversamente vale quanto da me detto nelle risposte precedenti. Ne ho fatti diversi di Docfa di "riparazione" dei "casini" fatti da altri. In tanti anni di attività nessuno mi risulta si sia lamentato o abbia dovuto rimettere mano a miei Docfa. Errare è umano però, una volta ci può pure stare. Errare tante volte non è normale, come spesso capita di rilevare a causa dei sempre soliti tecnici "approssimativi", molti dei quali (quasi sempre non geometri) hanno cambiato mestiere (per fortuna) ovvero chi si è dato all'insegnamento, chi all'agriturismo o alla ristorazione, chi all'ippica (scherzo per quest'ultima).
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rossa
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Buongiorno. Mi riallaccio a questo vecchio argomento. Appurato che per la causale di "esatta rappresentazione grafica" la data da indicare è quella della dichiarazione originaria, come la mettiamo con la sanzione per presentazione fuori termine ? E' assurdo che per correggere solo delle lievi imperfezioni grafiche si debba pagare una sanzione. Esiste qualche deroga in merito ? Saluti.
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UBAR
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la situazione urbanistica é sana??
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rossa
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Buongiorno. UBAR sei fuori argomento. La situazione urbanistica sono perfettamente in grado di gestirmela. Nel frattempo ho trovato questo: ordinearchitetti.ge.it/wp-content/upload... nel quale viene detto che "esatta rappresentazione grafica" non è soggetto a sanzione. Il problema è come farlo capire in sede di inoltro della pratica. Saluti.
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bioffa69
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BRESCIA
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La circolare 3/2006, prevede la non sanzionabilità, x le cat. F e l'esatta rappresentazione grafica. Io lo specifico in relazione docfa e nelle note di sister, onde evitare problemi in futuo. Saluti
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rossa
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Buongiorno. x bioffa69 Nel frattempo avevo trovato il punto 6 delle circolare 3/2006 che specificava proprio quanto hai scritto. Ora vedo come farlo capire in fase di inoltro. Saluti.
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rossa
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Buongiorno. x bioffa 69 Non sono riuscito a trovare il sistema x inserire la non sanzionabilità. Tu come ci riesci ? Saluti.
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Latemar
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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rossa
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[quote="Latemar"]La data di variazione è quella in cui si presenta il DocFa per esatta rapp grafica, così il problema della sanzione non si pone. Ma che dici ? Per "esatta rappresentazione grafica" la data deve essere quella della dichiarazione di riferimento. Leggiti la nota 96 a pagina 64 del vademecum ! Saluti.
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bioffa69
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BRESCIA
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"rossa" ha scritto: Buongiorno. x bioffa 69 Non sono riuscito a trovare il sistema x inserire la non sanzionabilità. Tu come ci riesci ? Saluti. No non riesco ad inserire la non sanzionabilità, perchè non predisposto SISTER, lo scrivo nelle note, scrivo che non si è proceduto al ravvedimento operoso, perchè l'esatta rappresntazione grafica, non è soggetta a sanzioni, come da circolare 3/2006. E per sicurezza lo scrvo anche nel DOCFA. Saluti
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Latemar
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"rossa" ha scritto: [quote="Latemar"]La data di variazione è quella in cui si presenta il DocFa per esatta rapp grafica, così il problema della sanzione non si pone. Ma che dici ? Per "esatta rappresentazione grafica" la data deve essere quella della dichiarazione di riferimento. Leggiti la nota 96 a pagina 64 del vademecum ! Saluti. La nota riguarda il caso in cui occorre rappresentare la corte esclusiva di unità immobiliari accatastate in periodi in cui non correva l’obbligo della sua rappresentazione, solo laddove ciò non comporti una modifica della rendita catastale agli atti. L'apice della nota è riferito a questo caso. Per la ordinaria casistica rientrante nella ERG la data da inserire è quella della presentazione del docfa.
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rossa
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La nota riguarda il caso in cui occorre rappresentare la corte esclusiva di unità immobiliari accatastate in periodi in cui non correva l’obbligo della sua rappresentazione, solo laddove ciò non comporti una modifica della rendita catastale agli atti. L'apice della nota è riferito a questo caso. Buongiorno. In un primo momento lo avevo creduto anch'io. Però il riferimento a "La rendita catastale proposta deve essere, pertanto, uguale a quella presente in atti" mi ha indotto a pensare che il riferimento valga anche per tutta la casistica. Pur non essendo il mio caso, nell'ipotesi di rappresentazione della corte esclusiva, come sarebbe possibile inserire la non sanzionabilità ? Grazie dell'interessamento. Saluti.
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