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Autore Docfa

tonymontano

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11 Settembre 2015 alle ore 14:01

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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2015 alle ore 07:39

Buongiorno,

Vi spiego il mio caso ho una planimetria catastale che non corrisponde alla realtà a causa di una distrazione del tecnico precedente.

Il problema è che nel soggiorno sulla parete che da al balcone ci sono una finestra ed un uscita, però le loro posizioni sono invertite.

Come faccio a riportare come sono in realtà cioè invertite a come sono adesso sulla planimetria catastale??

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2015 alle ore 11:28

LA RICERCA DI ARGOMENTI PERTINENTI QUESTA SCONOSCIUTA:
Di solito consiglio di fare una ricerca come questa, scrivendo nell'apposito box il titolo della stessa richiesta:

cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...


Poi con pazienza scorre la enorme quantità di discussioni e GUIDE, come questa che può fare al caso tuo:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...

Però, mi rendo conto che:
fino a quando perdurerà questa versione di GeoLIVE, le difficoltà di ricerca sono infinite, qualche volta snervanti, che possono far desistere.
MA IN GEOLIVE, LO SCONFORTO NON DEVE ESISTERE!

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2015 alle ore 13:03

Non c'è da fare niente. L'errore è irrilevante ai fini della dichiarazione di conformità catastale.

Saluti

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tonymontano

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11 Settembre 2015 alle ore 14:01

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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2015 alle ore 13:58

"totonno" ha scritto:
Non c'è da fare niente. L'errore è irrilevante ai fini della dichiarazione di conformità catastale.

Saluti





Sì ma come faccio a riportare la finestra e l'uscita sul balcone come erano prima cioè invertiti a come è la planimetria catastale?

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2015 alle ore 16:41

Ma, anche se non sei obbligato e visto che comunque vuoi produrre un documento che elimini l'errore evidenziato, nel link che ho indicato sopra, trovi la risposta data dal buon

dado48
... causale "migliore rappresentazione grafica" ...

Dalla Circolare nº 3/2006 si ricava:
"... anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile."
Questo solo per rammentare quale causale deve essere adottata nel caso.

Buona redazione

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2015 alle ore 23:39

Intervengo per chiarire il mio intervento di prima.

Vorrei riproporre questa normativa che riportai su GL tempo fa che però vedo non viene applicata quasi mai preferendo calarsi le braghe a richiesta ignorante del notaio o del perito bancario di turno.

La norma è

D.L. 78/2010 Art.19, comma 14, convertito in L.122 del 30/07/2010.

Circolare AdT 2/2010

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/cir...

(Se ne potrebbe fare una GUIDA ma insomma sono al quanto scoraggiato sul piano di dare un personale contributo, non posso chiederlo a nessuno..)


Visto che la circolare esiste ed è tutt'ora vigente, sono solidale con il tecnico che ha scambiato inavvertitamente la posizione della porta finestra con la finestra il quale non ha arrecato alcun danno al proprietario perchè nessuno può sanzionare una cosa del genere e non invalida o ostacola il trasferimento del bene immobile. Ritengo che l'onere della spesa per questa inutile correzione non dovuta non debba andare in carico al tecnico distratto ma neanche al proprietario venditore bensì a chi richiede tale correzione ignorantemente.

Se non sbattiamo i pugni sul tavolo noi che lo possiamo fare, quanti notai o colleghi o clienti che magari non vogliono pagare, che ignorano le norme, dobbiamo sopportare o ci dobbiamo aspettare per uno stupido smostamento di una porta, di una finestra anche per soli pochi centimetri o un ininfluente scambio di aperture come questo ?

Grazie.


Buona serata.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2015 alle ore 12:39

Reitero la mia precedente risposta in cui riportavo un passaggio del mitico Dado48, non per becera contrapposizione a offese belle e buone a coloro che intendono rettificare sempre possibili errori di graficismo!

Ma soprattutto tengo a precisare che:

- un conto è essere sopportato un misero errore dovuto, per lo più alla fretta

- e un altro è la ignoranza delle norme.

Come non sono d'accordo sull'insulto gratuito ai Notai ed ai Tecnici che relazionano su un bene oggetto di garanzia!

E non tollero si metta sul piatto della bilancia i costi di simili pratiche!

Questi "errori" non sono imputabili né ai Notai, nè ai CTU o CTP che certificano la correttezza.

Buona domenica

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2015 alle ore 13:19

Chi non rispetta la legge e la circolare catastale, può essere il presidente della repubblica, è tutto, meno che "corretto" e oltretutto colui che richiede una conformità non richiesta costituisce un danno perchè impone una pratica non richiesta che costa e non è necessaria.

Si straparla di deontologia...ma questa va rispettata o no??

Anche fra colleghi geometri che si credono bravi solo loro, succedono questi "equivoci". A chi pretende una pratica non dovuta a me lo deve mettere per iscritto a quale legge si riferisce per ritenere che quell'errore impedisce e compromette la regolarità dell'atto. Che sia un Notaio o un CTU o un collega geometra alla mia richiesta di prendersi questa responsabilità, la stessa non ha mai avuto esito, hanno cioè sempre rinunciato ed eseguito regolarmente il trasferimento con la porta spostata.

Quando io sono il tecnico incaricato di produrre i documenti al Notaio non tollero assolutamente che qualcuno non rispetti le norme e se questo si sente offeso è uguale. Fa specie quando questi è un Notaio ma noi dobbiamo fare il Geometra non il piccolo burattino. Il Geometra fa il sopralluogo e fa le ricerchè per costruire la storia urbanistica e catastale del bene immobile, individua LUI le irregolarità che possono compromettere il trasferimento, non il Notaio, e quest'ultimo non si deve permettere di pretendere l'esecuzione di procedure non richieste dalla norma perchè NON è competenza sua e NON compromettono la regolarità dell'atto.

Saluti

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2015 alle ore 17:08

Quesito a tutti!

Non so se è giusto o meno.

Quando si pretende il rispetto della deontologia professionale, quando invece, forse, chi lo chiede , questa, non la conosce affatto!

La GUIDA, in merito c'é gia dall'anno scorso!

Qui:

http://www.geolive.org/guide/procedure...

Vi chiedo inoltre di indicarmi se la ritenete esaustiva o meno e ove ritenete che non lo fosse, dite il perchè!

Buona Domenica

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2015 alle ore 20:47

Io invece mi chiedo a che serva la circolare ADT 2/2010 se appena un Notaio o un collega ci fa bu a noi ci cascano i pantaloni. Stiamo parlando di norme non di giochetti e dispetti. Le norme vanno conosciute e applicate quando necessario e per evitare che al cliente venga chiesto di sostenere spese che non gli competono.

Saluti.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2015 alle ore 07:52

Noto, solo questa mattina, che c'è la volontà di disturbare, comunque, e che si è perso il senso del quesito di tonymontano, che sono costretto a riportare fedelmete evidenziando quanto a lui interessa ed a cui si dovrebbe rispondere senza menar il can per l'aja:

"tonymontano" ha scritto:
Buongiorno,

Vi spiego il mio caso ho una planimetria catastale che non corrisponde alla realtà a causa di una distrazione del tecnico precedente.

Il problema è che nel soggiorno sulla parete che da al balcone ci sono una finestra ed un uscita, però le loro posizioni sono invertite.

Come faccio a riportare come sono in realtà cioè invertite a come sono adesso sulla planimetria catastale??



Per rispondere ho preferito ripostare una precedente discussioni riportante una saggia risposta di Dado48 ( come suo solito fare! )....

Ma ... si vuol confondere insistendo ... caparbiamente con proprie personalissime convinzioni, valutate gente.. valutate!

Buon lavoro a tutti!

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2015 alle ore 10:54

Io credo invece che nessuno qui abbia voglia di disturbare e che tonymontano abbia tutto quello che serve per risolvere il suo caso e per sapere perchè la sua pratica è completamente inutile e non gratuita qualsiasi risultato ottenga.

Saluti e buon lavoro.

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anonimo_leccese

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29 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2015 alle ore 11:04

"totonno" ha scritto:
....e per sapere perchè la sua pratica è completamente inutile e non gratuita qualsiasi risultato ottenga.





Concordo in pieno,..ma suggerirei se proprio vuol risolvere il problema, di adeguare la realtà alla planimetria catastale,..chiama un muratore per invertire sul posto gl'infissi,..così il notaio non avrà nulla da dire !!

Buona giornata a tutti !!!

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2015 alle ore 12:30

"anonimo_leccese" ha scritto:
..... suggerirei se proprio vuol risolvere il problema, di adeguare la realtà alla planimetria catastale,..chiama un muratore per invertire sul posto gl'infissi,..così il notaio non avrà nulla da dire !! .....



OTTIMA SOLUZIONE ... INAPPELLABILE!!!

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2015 alle ore 13:15

Nel ringraziare Anonimo Leccese, sono a chiarire che i miei interventi non sono finalizzati a ledere il fegato di Geoalfa, che può stare tranquillo, senza irritarsi perchè non c'è motivo, ma semplicemente a diffondere una norma che, come dimostra tonymontano, viene poco applicata ed, anzi, si tende a disattendere quando ci viene richiesto di dichiarare una conformità catastale che rimane invariata, in caso di interventi o errori grafici lievi che per disposizioni catastali non incidono assolutamente sulla rendita dell'immobile e quindi su qualsiasi esecuzione di atto dove è importante produrre tale dato.


Di seguito riporto il testo di legge riguardante la dichiarazione dello stato di conformità catastale da riportarsi sugli atti di trasferimento immobiliare e un commento riguardo la circolare dell' AdT di chiarimento.

D.L. 78/2010 Art.19, comma 14, convertito in L.122 del 30/07/2010

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.».


Circolare AdT 2/2010

L’Agenzia del Territorio, con la circolare 2/2010 del 09 luglio 2010, fornisce chiarimenti sugli obblighi introdotti dal comma 14, dell’art. 19 del D.L. 78/2010. La stessa ha precisato che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero dei vani e la loro funzionalità) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato.
In presenza, invece, di una planimetria catastale che non riproduca la situazione di fatto (reale) dell’immobile al di là delle lievi modifiche, il proprietario deve presentare una denuncia di variazione, allegando la planimetria aggiornata.
In tali casi trova applicazioni il comma 14 dell’art. 19 del D.L. 78/2010 che prevede la non commerciabilità degli immobili che presentino irregolarità catastali: il riallineamento richiesto può avvenire informaticamente con la presentazione del modello Unico.

Le disposizioni richiamate riguardano i fabbricati già esistenti (ovvero già iscritti nel catasto urbano o per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione) mentre sono esclusi:

•i terreni
•i fabbricati rurali rispettosi dei requisiti di cui all’art. 9, D.L. 557/1993
•i fabbricati “collabenti”
•i fabbricati iscritti in catasto ma in corso di costruzione e/o di definizione
•i lastrici solari e le aree urbane con l’indicazione della sola superficie.

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/cir...


Propongo il testo esatto della Circ.2/2010 per chiarire bene quello che cerco di spiegare che è di molto pertinente al caso qui dibattuto.

e) Variazioni delle unità immobiliari censite per le quali non sussiste
l’obbligo di dichiarazione


Considerata la delicatezza e la rilevanza connesse all’obbligo di effettuare la dichiarazione di conformità introdotto dalla normativa in parola, si ritiene opportuno formulare alcune specifiche considerazioni in merito alla portata e all’ambito applicativo della normativa catastale disciplinante l’obbligo delle dichiarazioni di variazione delle unità immobiliari urbane.

L’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo stato, la consistenza, l’attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d’uso, etc.. In sintesi, costituisce rilievo – e, quindi, “fonte” di variazione catastale - ogni incoerenza che rappresenta fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, ai sensi del citato art. 17, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Sotto tale profilo non assumono quindi rilievo la variazione dei toponimi, dei nomi dei confinanti e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico-convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita.
Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell’ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.
Comportano, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l’effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione disuperfici scoperte, quali balconi o terrazze.
Analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l’obbligo della presentazione di una nuova planimetria in catasto.
Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita,incrementa l’originaria superficie dell’unità, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.).
In ogni caso, su richiesta della parte, codesti Uffici accetteranno anche eventuali dichiarazioni di variazione non rilevanti ai fini della attribuzione della rendita, dovendosi ritenere superate le diverse precedenti indicazioni sull’argomento.
Sotto tale specifico profilo, la presente circolare riveste pertanto carattere innovativo.


Quindi qui si parla di norme e circolari e non di polli.

Questa disposizione deve valere per tutti, Notai e affini compresi ! Difatti, quando detta disposizione viene sbattuta sul muso di chi pretende una procedura non obbligatoria, si accomodano molte cose e si fanno gli interessi del cliente.

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