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bioffa69
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...bene anche se la mia non era un'ipotesi. ricordati che l'Agenzia non ha voce in capitolo, tu puoi procedere alla pratica! se vuoi informarli preventivamente , fai pure non ci sono problemi, ma la pratica la fai tu per lo scopo che devi raggiungere, l'Agenzia non puo' metterci becco. Saluti
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totonno
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"bioffa69" ha scritto: ...bene anche se la mia non era un'ipotesi. ricordati che l'Agenzia non ha voce in capitolo, tu puoi procedere alla pratica! se vuoi informarli preventivamente , fai pure non ci sono problemi, ma la pratica la fai tu per lo scopo che devi raggiungere, l'Agenzia non puo' metterci becco. Saluti Ciao, a tutti. L'argomento è molto interessante. Sarebbe necessario capire bene e chiarire cosa siano i Beni Comuni non Censibili e perchè si definiscono "non censibili". Per le loro caratteristiche fisiche non sarebbero vendibili se non con una radicale trasformazione che in questo caso ci si appresta a fare. Condivido in pieno tutto quanto affermato da Bioffa69. Aggiungerei che la questione è molto delicato perchè si vanno a toccare i diritti di chi ha acquistato in precedenza dal costruttore con quei beni comuni di quella specifica consistenza annessi alla abitazione acquisita. Attuare una trasformazione fisica e giuridica di questo peso su un bene comune significa sottoscrivere un atto di consenso preventivo e redigere poi un atto di trasferimento seguente una volta redatto i documenti catastali necessari per la stipula tra tutti gli aventi diritto, costruttore e altri proprietari condomini. Non escluderei la procedura di acquisizione da parte del costruttore della porzione stralciata di bene comune, renderla esclusiva come area urbana e poi vendere la sola abitazione con il bene comune ridotto di consistenza. Però va visto cosa farne poi della area urbana costitita provvisoriamente. Saluti.
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geoalfa
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totonno
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1.3.3.2. - PORZIONI NON CENSIBILI COMUNI A PIU' U.I. Sono - si ricorda - le porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione (androne, scale, locale centrale termica, ecc.), ovvero - come accennato al paragrafo I.3.3. - per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio una rampa al servizio di soli posti auto). Per l'appunto, quando si accatastano nuove costruzioni e si costituiscono questi beni comuni non censibili, dopo resta molto difficile cambiarne la natura e facendoli diventare censibili senza contraddirsi nell'aver valutato male l'originaria destinazione dell'accessorio che, evidentemente, di comune non censibile, se poi vengono venduti, avevano ben poco se non provvedendo ad una radicale trasformazione edilizia dell'oggetto.Non so se si è capito, ma io questa operazione non la consiglierei perchè possono crearsi successivi problemi di natura appunto giuridica e catastale tra gli aventi diritto. Saluti.
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geoalfa
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In fondo, dopo tanto penare, il tutto si riconduce al rogito che chiamiamo di ricognizione catastale dove il notaio azzererà il tutto e puntualizzerà le nuove condizioni, e comunque può essere redatto e sottoscritto in sede di seconda stipula, con la eventuale sottoscrizione del 1° acquirente, ma non indispensabile, perchè il suo diritto in sostanza non cambia, ma viene modificato il numero. Se poi, il notaio, per maggiore tranquillità ed esattezza, esige la compilazione delle quote millesimali - che ripeto, avrebbero dovuto essere già state allegate al primo rogito - ben venga! ma non mettiamo in tavola negazioni del tutto superflue ed inopportune, per favore! Cordialità
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bioffa69
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BRESCIA
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"geoalfa" ha scritto: In fondo, dopo tanto penare, il tutto si riconduce al rogito che chiamiamo di ricognizione catastale dove il notaio azzererà il tutto e puntualizzerà le nuove condizioni, e comunque può essere redatto e sottoscritto in sede di seconda stipula, con la eventuale sottoscrizione del 1° acquirente, ma non indispensabile, perchè il suo diritto in sostanza non cambia, ma viene modificato il numero. Se poi, il notaio, per maggiore tranquillità ed esattezza, esige la compilazione delle quote millesimali - che ripeto, avrebbero dovuto essere già state allegate al primo rogito - ben venga! ma non mettiamo in tavola negazioni del tutto superflue ed inopportune, per favore! Cordialità ma non si tratta di un rogito di ricognizione, ne tanto meno il notaio deve azzerare niente. la situazione e' chiarissima, c'e' un atto appena fatto e dividendo detta corte come sopra, se vorranno procederanno ad un semplicissima compravendita per ottenere le quote in proporzione in modo da ripristinare l'area urbana ottenuta come un bcnc alle sole 4 che lo mantengono....e' un Atto !!! rifaccio notare che il diritto del primo acquirente facendo come avevi proposto, cambia perche' cambiano le quote di prop. , non vorrei ripertemi ma un bene comune a 10 unita' o comune a 2 e' una cosa diversa, da una parte ognuno avra' la prop. del 10% dall'altra del 50%, cambia e come cambia. P.S. Noto con dispiacere Gianni il tuo tono polemico anche stavolta nei confronti dell'amico Antonio. Non che abbia bisogno della mia difesa, ma visto l'ultima discussione in cui l'hai apostrofato come "somaro e mulo", senza poi fral'altro chiedergli scusa od almeno ammettere che avevi usato dei toni non consoni alla discussione stessa, non vorrei che anche questa discussione si tramuti un una cosa del genere, perche' mi sembra che ne stai gia' gettando le fondamente.....e sinceramente non mi sembra il caso per favore! Saluti Fabio
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totonno
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"geoalfa" ha scritto: In fondo, dopo tanto penare, il tutto si riconduce al rogito che chiamiamo di ricognizione catastale dove il notaio azzererà il tutto e puntualizzerà le nuove condizioni, e comunque può essere redatto e sottoscritto in sede di seconda stipula, con la eventuale sottoscrizione del 1° acquirente, ma non indispensabile, perchè il suo diritto in sostanza non cambia, ma viene modificato il numero. Se poi, il notaio, per maggiore tranquillità ed esattezza, esige la compilazione delle quote millesimali - che ripeto, avrebbero dovuto essere già state allegate al primo rogito - ben venga! ma non mettiamo in tavola negazioni del tutto superflue ed inopportune, per favore! Cordialità Non c'è da fare un atto ricognitivo perchè non ci sono atti viziati da errori o incompleti. Il costruttore ha venduto il bene arredato della quota di BCNC di quella natura e consistenza come accessorio comune ed indivisibile, ed ora cerca di contraddire quanto pattuito con il nuovo proprietario comunitario. Per vendere un BCNC più piccolo deve rivolgersi alla comunità proprietaria del bene in questione e contrattare la modifica dell'aspetto giuridico e fisico di questo. Il BCNC non è solo del costruttore e quindi non ne può disporre a suo piacimento e non può staccare da solo i diritti e doveri che il bene principale possiede sull'accessorio bene comune intero, indivisibile e per sua natura non censibile.
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SIMBA64
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Salve Quoto sia Antonio che Fabio Saluti certi non ricognitivi
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totonno
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Stefano, ma che fai? Leggi nel pensiero? Fatti spiegare da Fabio, dai!
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SIMBA64
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Ciao Antonio, no l'ho già detto una volta oggi in altra risposta, non sono ne mago ne cartomante ma solo geometra, vi quoto perchè mi sono convinto che la soluzione al quesito, più lineare e corretta, sia quella vostra, che anch'io sin dall'inizio (se volete con qualche sfumatura) avevo individuato. Saluti più certi di prima
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totonno
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"SIMBA64" ha scritto: Ciao Antonio, no l'ho già detto una volta oggi in altra risposta, non sono ne mago ne cartomante ma solo geometra, vi quoto perchè mi sono convinto che la soluzione al quesito, più lineare e corretta, sia quella vostra, che anch'io sin dall'inizio (se volete con qualche sfumatura) avevo individuato. Saluti più certi di prima Difatti, è la sfumatura che non rappresentava la posizione nettamente contraria che ti apprestavi a sostenere. Ciao.
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lnacefd
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Volevo informarVi che la pratica di divisione bcnc è andata a buon fine, con anche la creazione di area urbana (F1) intestata per 4/5 all'Immobiliare e per 1/5 alla persona che aveva gia' rogitato, la quale dovra' procedere ad un nuovo atto, per cedere la propria quota nuovamente all'immobiliare (se necessario). Ciao e grazie a tutti
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SIMBA64
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"lnacefd" ha scritto: Volevo informarVi che la pratica di divisione bcnc è andata a buon fine, con anche la creazione di area urbana (F1) intestata per 4/5 all'Immobiliare e per 1/5 alla persona che aveva gia' rogitato, la quale dovra' procedere ad un nuovo atto, per cedere la propria quota nuovamente all'immobiliare (se necessario). Ciao e grazie a tutti Una cortesia Inacefd L'area urbana l'hai creata solo all'urbano?? O anche ai terreni con frazionamento?? Grazie se vorrai rispondermi Saluti cordiali
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totonno
(GURU)
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Ho il sospetto che ci siano dei diritti del quinto proprietario che sono stati lesi per mancanza di consenso unanime, per cambio di destinazione d'uso del bene comune e per attribuzione di quote solo presuntive da una delle parti. Sono però convinto che l'impresa adotterà l'unico modo per convincere il singolo comunitario che quello che ha acquisito è stato unilateralmente modificato, ma che questo fatto si risolverà economicamente in maniera positiva nei suoi confronti. Saluti.
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lnacefd
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Mantova
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La variazione è stata creata solo al CF Resta inteso che la parte che aveva gia' rogitato era d'accordo ed ha anche firmato il docfa della nuova area aurbana creata (F1) per la sua quota di 1/5. Ciao a tutti e buon lavoro
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