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Autore DATA FINE LAVORI DOCFA E SANZIONI

aristide

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 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2016 alle ore 15:04

Buongiorno, e scusate se torno sull'argomento.

Sono ancora nervoso, il tecnico con cui collaboro ha appena ricevuto una lettera consegnata da un cliente, riportante la sanzione (pari a 1/3) per data fine lavori riportata sul docfa superiore ai 30 giorni.



E' stato più che altro un errore di distrazione. E quindi paga la sanzione il tecnico. Ho fatto immediatamente una ricerca. Stando alla nota DC Catasto e cartografia n. 27326 del 10 Luglio 2013, se è possibile provare che la data di ultimazione lavori è comunque inferiore ai 30 giorni rispetto all'invio della pratica docfa, è possibile fare istanza di ricorso per correzione data lavori non corretta. Non so se questo è il nostro caso.



Mi sfugge ancora qualcosa in merito alla regola generale rispetto data di ultimazione lavori da inserire nel Docfa. Sono nemmeno due anni che mi occupo di Docfa.



Vi prego di aiutarmi a capire se sono nel giusto o no.



La regola generale dice che entro 30 giorni in cui un'unità è divenuta abitabile o servibile all'uso, va dichiarata all'Ufficio Tecnico. Questo vale per le denunce di nuova costituzione e per quelle di variazione. E dal 12 marzo 2006, sono sanzionate quelle denunce che presentano un periodo compreso fra la data dichiarata nel campo codificato e quella di presentazione della pratica docfa, superiore a 30 giorni.

Mi sembra di capire però, che come regola generale, le sanzioni si applicano per il periodo eccedente i 30 giorni e fino al 31 Dicembre del 5 anno. Poi la sanzione cade in prescrizione.

E' corretto?



Perché adesso sono assalito dai dubbi.



Due casi concreti.

Primo caso

Fabbricato ex rurale, presente ancora ai terreni, qualità 279. Non ha mai posseduto i requisiti di ruralità, e non ha subito interventi di ristrutturazione recenti; andava accatastato con la tipologia “FAB EX RURALE- ART. 2 COMMA 36 O 37 DL n. 262/06 (comma 36 nel quadro D). Il termine ultimo per tale dichiarazione era il 30 giugno 2007. In sostanza è sempre sfuggito ad ogni controllo, tranne adesso, che il Comune ha scritto al proprietario.



Nel presentare il Docfa ad Aprile 2016 che data inserisco? Se inserisco una data antecedente i 5 anni, ossia 31 Dicembre 2009, le sanzioni sono prescritte in modo assoluto? Anche per il tecnico? Mi spiego meglio. Sono un po' in paranoia perché adesso sono terrorizzato ad inserire date di fine lavori superiori ai 30 giorni rispetto all'invio della pratica Docfa. In sostanza adesso, sono tentato di inviare qualsiasi pratica docfa, con data fine lavori, risalenti a pochi giorni prima. So che non è razionale.



Secondo caso

Sempre ex fabbricato rurale, senza requisiti di ruralità. Subisce un intervento di ristrutturazione autorizzato con DIA del Dicembre 2004!!

Il proprietario ha pagato gli oneri ma non lo accatasta. Probabilmente i lavori sono stato completati ancora nel 2007-2008. Mai presentata dichiarazione di fine lavori.

Lo dichiara al catasto ora, perché ha ricevuto una lettera da un Ente locale che fa i controlli per l'applicazione dei tributi Imu e Tasi.

Nel Docfa lo tratto come dichiarazione ordinaria. E come data fine lavori? Qui c'è di mezzo la DIA e sarei tentato, come suggerito da alcuni, di mettere una data fine lavori entro la scadenza dei tre anni di validità della Dia e tenendo sempre conto dei 5 anni per la prescrizione della sanzione.

Quindi inserirei la data del 30 Novembre 2007.

E' corretto il mio ragionamento? Mi mette al sicuro da eventuali sanzioni?

O dovrei inserire come data fine lavori quella attuale, in quanto la dichiarazione Docfa la faccio adesso, non tenendo conto del periodo di validità della Dia?

Ringrazio chi mi viene in soccorso, perché sono proprio in ambascia, soprattutto per il caso numero 2.



Aristide

Ps:

ho trovato questa circolare del Collegio Nazionale Geometri, prot. n. 7092 del 18 giugno 2013. Mi chiarisce in parte i dubbi, per quanto riguarda i fabbricati ex-rurali. Essa recita a fondo pagina, punto 2:

“i fabbricati ex-rurali – privi dei requisiti di ruralità- erano e sono sempre doverosamente accatastabili entro i 30 giorni o dopo i cinque anni dall'avvenuta perdita dei requisiti di ruralità”.

Ma entro 30 giorni per quali casi si applica? Per quei fabbricati ex rurali che subiscono interventi al tempo attuale?

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Autore Risposta

aristide

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16 Gennaio 2005

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 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2016 alle ore 21:42

Buona sera,

se doveste incontrare una persona che chiede disperatamente l'acqua, voi gliela dareste? Oppure gli direste: trovati un lavoro, risparmia 100000 euro, potrai comprarti una casa e sicuramente dentro troverai l'acqua che sgorga dal rubinetto.

Qualcuno riuscirà a fare tutte queste cose, ma molti moriranno di sete.

RISPOSTE

Primo caso

"Fabbricato ex rurale, presente ancora ai terreni, qualità 279. Non ha mai posseduto i requisiti di ruralità, e non ha subito interventi di ristrutturazione recenti; andava accatastato con la tipologia “FAB EX RURALE- ART. 2 COMMA 36 O 37 DL n. 262/06 (comma 36 nel quadro D). Il termine ultimo per tale dichiarazione era il 30 giugno 2007. In sostanza è sempre sfuggito ad ogni controllo, tranne adesso, che il Comune ha scritto al proprietario."

RISPOSTA:

IL COMUNE HA SCRITTO, VERO, MA DANDO PER SCONTATO CHE IL FABBRICATO AVESSE SEMPRE GODUTO DEI REQUISITI DI RURALITA'. E SU QUESTA PREMESSA ERRATA CHIEDE DI PORTARLO ALL'URBANO. IN VERITA' IL FABBRICATO NON HA MAI POSSEDUTO I REQUISITI DI RURALITA'.

INSERIRE COME TIPOLOGIA L'ART. 2 COMMA 36 O 37 E' ASSOLUTAMENTE SBAGLIATO. SI UTILIZZAVA QUESTA TIPOLOGIA NEL SOLO CASO VENIVA MENO IL REQUISITO SOGGETTIVO DEL SOGGETTO INTESTATARIO DI ESSERE ISCRITTO COME IMPRENDITORE AGRICOLO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (COMMA 37).

FARAI UNA DICHIARAZIONE ORDINARIA, SCRIVENDO NEL CAMPO DATA UNA DATA CREDIBILE DI FINE COSTRUZIONE DEL FABBRICATO RURALE, ES. 1940. NELLA RELAZIONE TECNICA SCRIVERAI LA DATA PRESUNTA DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI RURALITA', CHE SE è VERO NON VI E' MAI STATA IN SOSTANZA, POTRA' ESSERE ANTERIORE AL 31/12/2001.

NESSUNA SANZIONE SARA' APPLICATA. LA REGOLA E' GENERALE. LA SANZIONE SI PRESCRIVE DOPO IL 31 DICEMBRE SUCCESSIVO AI 5 ANNI CHE DECORRONO DALLA DATA DICHIARATA.

"Nel presentare il Docfa ad Aprile 2016 che data inserisco? Se inserisco una data antecedente i 5 anni, ossia 31 Dicembre 2009, le sanzioni sono prescritte in modo assoluto? Anche per il tecnico?"

//////////////

Secondo caso

"Sempre ex fabbricato rurale, senza requisiti di ruralità. Subisce un intervento di ristrutturazione autorizzato con DIA del Dicembre 2004!!

Il proprietario ha pagato gli oneri ma non lo accatasta. Probabilmente i lavori sono stato completati ancora nel 2007-2008. Mai presentata dichiarazione di fine lavori.

Lo dichiara al catasto ora, perché ha ricevuto una lettera da un Ente locale che fa i controlli per l'applicazione dei tributi Imu e Tasi.

Nel Docfa lo tratto come dichiarazione ordinaria. E come data fine lavori? Qui c'è di mezzo la DIA e sarei tentato, come suggerito da alcuni, di mettere una data fine lavori entro la scadenza dei tre anni di validità della Dia e tenendo sempre conto dei 5 anni per la prescrizione della sanzione"



VA BENE LA DICHIARAZIONE ORDINARIA. INSERISCI DATA FINE LAVORI 30 NOVEMBRE 2007, PER STARE ALL'INTERNO DEI 3 ANNI DI VALIDITA' DELLA DIA. NELLA RELAZIONE TECNICA DIRAI CHE IL FABBRICATO ERA EX RURALE CHE HA PERSO I REQUISITI DI RURALITA' ENTRO IL 31/12/2001

/////////////////

Qualcuno ha voglia di aggiungere qualcosa?

Grazie.

Aristide

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robgeo

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PALERMO

 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 13:29

Buongiorno. Mi accodo al post per chiedere lumi sul calcolo del ravvedimento operoso.

Ho scaricato da internet un foglio excel per il calcolo (ben fatto). Il mio dubbio è che se inserisco la data di presentazione oggi 29/06/2017 con data fine lavori 30/05/2012 sono in sanzione. Se inserisco il 30/06/2017 non mi da nessuna sanzione. E' possibile?

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 18:34

"robgeo" ha scritto:
Buongiorno. Mi accodo al post per chiedere lumi sul calcolo del ravvedimento operoso.

Ho scaricato da internet un foglio excel per il calcolo (ben fatto). Il mio dubbio è che se inserisco la data di presentazione oggi 29/06/2017 con data fine lavori 30/05/2012 sono in sanzione. Se inserisco il 30/06/2017 non mi da nessuna sanzione. E' possibile?



La sanzione parte dopo passati trenta giorni dalla data di fine lavori. Indipendentemente dal foglio e dalla penna che utilizzi.



Saluti

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robgeo

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PALERMO

 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 18:45

Non capisco la tua risposta.

Ma per sapere l'importo della sanzione ed eventualmente provvedere al ravvedimento operoso come si fa?

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John_Pippero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 18:51

"robgeo" ha scritto:
Non capisco la tua risposta.

Ma per sapere l'importo della sanzione ed eventualmente provvedere al ravvedimento operoso come si fa?





Quando presenti il docfa su sister ti è concessa la possibilità, prima dell'invio di sapere l'importo della sanzione immettendo la data di fine lavori. Ma devi avere i soldi a sufficienza nel castelletto.



Saluti

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robgeo

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PALERMO

 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2017 alle ore 19:08

Ora si. Grazie

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