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Comunicazione di fine lavori |

user_geolive
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21 Febbraio 2020 alle ore 13:47
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Salve a tutti, ho la ristrutturazione del mio appartamento che ho finito i lavori, in cui attulmente non abito e si trova a 50Km. dal posto in cui sono in ritiro per la quarantena imposta. Quindi devo fare: DOCFA(aggiornamento variaz. spazi interni) --> CFL della CILA secondo voi se come data di "fine lavori", sui documenti su citati, metto una data nel periodo in cui i cantieri e' richiseto che siano fermi, rischi qualcosa? Questo perche', la data dei tre anni di durata della CILA si approssima e non vorrei arrivare agli ultimi giorni. Grazie
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve A mio avviso non rischi niente. Ragioniamo per assurdo, se il tuo cantiere, che ancora non hai fatto la fine lavori, resta chiuso per altri due anni per disposizioni di legge a chi spetta il prolungamento della Cila? O meglio le conseguenze del fuori termine dei tre anni chi dovrebbe sostenerlo? Non credo proprio sia a carico del committente. Buona giornata
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Demian
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14 Novembre 2017 alle ore 20:48
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Ho inoltrato, inavvertitamente, una fine lavori per il 1 aprile c.a. (forse se sceglievo una data non proprio da pesce d'aprile...........). Mi è stata respinta proprio per la chiusura cantieri. Valutate voi....... Buona..... salute!
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SIMBA4
Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve Vediamo il motivo legale del respingimento. Cordiali saluti
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SIMBA4
Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve RISERVATO AI COLLEGI (divulgabile agli iscritti) COVID-19: PROROGA SCADENZA TERMINI TITOLI AUTORIZZATIVI Con il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “ Cura Italia”), sono state stabilite le proroghe e le sospensioni dei titoli autorizzativi in edilizia. L’art. 103 del D.L. 18/2020 – che è stato a sua volta modificato dall’ art. 37 del D.L. 23/2020 – reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’ art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Di seguito i dettagli: Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni. Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis. Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. Si allega documento esplicativo Cordiali saluti La segreteria Leggi quanto sopra attentamente così ti fai una idea per il tuo caso. Buon lavoro cordiali saluti
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user_geolive
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21 Febbraio 2020 alle ore 13:47
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Ottima questa cosa, grazie 1000 dell'informazione. Saluti
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maber60
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04 Dicembre 2013 alle ore 12:41
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"SIMBA4" ha scritto: Salve RISERVATO AI COLLEGI (divulgabile agli iscritti) COVID-19: PROROGA SCADENZA TERMINI TITOLI AUTORIZZATIVI Con il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “ Cura Italia”), sono state stabilite le proroghe e le sospensioni dei titoli autorizzativi in edilizia. L’art. 103 del D.L. 18/2020 – che è stato a sua volta modificato dall’ art. 37 del D.L. 23/2020 – reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’ art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Di seguito i dettagli: Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all’art. 15 del D.P.R: 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni. Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis. Contratti tra privati aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal il 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. Si allega documento esplicativo Cordiali saluti La segreteria Leggi quanto sopra attentamente così ti fai una idea per il tuo caso. Buon lavoro cordiali saluti Mi ricollego a questo post per una domenda. Ho una SCIA alt. al PC presentata il 4/7/2017 per cui l'inizio lavori, come da norma, deve essere non prima di 30 gg dalla presentazione (4/8/2017). Da ciò, considerata anche l'ultima proroga dello stato d'emergenza al 15 ottobre che comunque non ha modificato l'art. 103 sopracitato (quella dei 90 gg dal 31 luglio), secondo Voi, quando scadono i tempi della scia? Io credo siano scaduti il 4/8/2020 giusto? anche se mi sembra strano che, ad esempio, l'avessi presentata 5 gg prima, avrei scadenza al 29 ottobre. Mah...
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