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Argomento: Caos area urbana

Autore Risposta

PROTESTANTE

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 18:58

"gaetano59" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
Salve a tutti i colleghi mi trovo in questa situazione :

uiu fg 1 p.lla 1 sub 1 PT intestata a tre persone propr. 1/3 ciascuno

uiu fg 1 p.lla 1 sub 2 P1 intestata a sei persone propr. 1/6 ciascuno

Il sub 2 è sopra il sub 1.

Ora, il fabbricato è stato totalmente demolito per cui sui luoghi c'è soltanto un "area libera", quindi devo fare un tipo mappale per demolizione totale dove firmano "Tizio per il sub 1" e "Caio per il sub 2" nonchè avro' un nuovo numero che sarà l'area urbana.

Andiamo al docfa, come faccio per le quote da attribuire all'area urbana? Per millesimi? Qualcuno ha avuto casi simili?



Considerate che l'obiettivo del tutto è la futura vendita dell'area ...



Grazie a tutti.



Grazie!





Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

saluti





Intanto grazie, cio' significa che il primo piano ha un valore millesimale maggiore rispetto al piano terra?

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 19:03

"gaetano59" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
Salve a tutti i colleghi mi trovo in questa situazione :

uiu fg 1 p.lla 1 sub 1 PT intestata a tre persone propr. 1/3 ciascuno

uiu fg 1 p.lla 1 sub 2 P1 intestata a sei persone propr. 1/6 ciascuno

Il sub 2 è sopra il sub 1.

Ora, il fabbricato è stato totalmente demolito per cui sui luoghi c'è soltanto un "area libera", quindi devo fare un tipo mappale per demolizione totale dove firmano "Tizio per il sub 1" e "Caio per il sub 2" nonchè avro' un nuovo numero che sarà l'area urbana.

Andiamo al docfa, come faccio per le quote da attribuire all'area urbana? Per millesimi? Qualcuno ha avuto casi simili?



Considerate che l'obiettivo del tutto è la futura vendita dell'area ...



Grazie a tutti.



Ciao gaetano

Quoto, tutto giusto

Evidenzio solo che il propositore del quesito dovrebbe analizzare molto attentamente l'atto che ha in mano, magari non sarebbe male fare anche una storia di provenienza proprio per capire se nel tempo è stato riportato tutto esattamente.

Molti notai si dimenticano dell'area sottostante un fabbricato, forse non è una dimenticanza per caso ma voluta apposta, proprio perchè non hanno la provenienza chiara del terreno.

Saluti rispettosi


Grazie!





Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

saluti

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PROTESTANTE

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 19:12

"SIMBA64" ha scritto:
"gaetano59" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
Salve a tutti i colleghi mi trovo in questa situazione :

uiu fg 1 p.lla 1 sub 1 PT intestata a tre persone propr. 1/3 ciascuno

uiu fg 1 p.lla 1 sub 2 P1 intestata a sei persone propr. 1/6 ciascuno

Il sub 2 è sopra il sub 1.

Ora, il fabbricato è stato totalmente demolito per cui sui luoghi c'è soltanto un "area libera", quindi devo fare un tipo mappale per demolizione totale dove firmano "Tizio per il sub 1" e "Caio per il sub 2" nonchè avro' un nuovo numero che sarà l'area urbana.

Andiamo al docfa, come faccio per le quote da attribuire all'area urbana? Per millesimi? Qualcuno ha avuto casi simili?



Considerate che l'obiettivo del tutto è la futura vendita dell'area ...



Grazie a tutti.



Ciao gaetano

Quoto, tutto giusto

Evidenzio solo che il propositore del quesito dovrebbe analizzare molto attentamente l'atto che ha in mano, magari non sarebbe male fare anche una storia di provenienza proprio per capire se nel tempo è stato riportato tutto esattamente.

Molti notai si dimenticano dell'area sottostante un fabbricato, forse non è una dimenticanza per caso ma voluta apposta, proprio perchè non hanno la provenienza chiara del terreno.

Saluti rispettosi


Grazie!





Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

saluti






Quindi se nell'atto del 1850 c'è per caso scritto che il suolo se lo teneva chi all'epoca ha venduto mi vado a cercare gli eredi dopo 170 anni ...

Ho capito ...

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 19:22

Per PROTESTANTE

E' chiaro che in un atto pubblico anche la provenienza deve essere in regola, altrimenti c'è qualcosa che non torna.

Tu devi fare la storia dell'area sottostante il fabbricato e capire se è sempre stata trasferita fino al tuo ultimo atto finale.

Dopo è chiaro che se la storia diventa molto complessa, con il notaio tuo di fiducia potresti anche trovare altra strada percorribile.

Saluti

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PROTESTANTE

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 19:25

"SIMBA64" ha scritto:
Per PROTESTANTE

E' chiaro che in un atto pubblico anche la provenienza deve essere in regola, altrimenti c'è qualcosa che non torna.

Tu devi fare la storia dell'area sottostante il fabbricato e capire se è sempre stata trasferita fino al tuo ultimo atto finale.

Dopo è chiaro che se la storia diventa molto complessa, con il notaio tuo di fiducia potresti anche trovare altra strada percorribile.

Saluti





Ti ringrazio, infatti sto ricostruendo la storia, e vediamo che esce fuori, grazie mille per i consigli ...

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 19:52

"SIMBA64" ha scritto:
Per PROTESTANTE

E' chiaro che in un atto pubblico anche la provenienza deve essere in regola, altrimenti c'è qualcosa che non torna.

Tu devi fare la storia dell'area sottostante il fabbricato e capire se è sempre stata trasferita fino al tuo ultimo atto finale.

Dopo è chiaro che se la storia diventa molto complessa, con il notaio tuo di fiducia potresti anche trovare altra strada percorribile.

Saluti





Se fà un docfa con categoria F4 con le ditte da regolarizzare con successivo atto pubblico ? Giustoa un'idea - ciao

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gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 20:02

"SIMBA64" ha scritto:
Per PROTESTANTE

E' chiaro che in un atto pubblico anche la provenienza deve essere in regola, altrimenti c'è qualcosa che non torna.

Tu devi fare la storia dell'area sottostante il fabbricato e capire se è sempre stata trasferita fino al tuo ultimo atto finale.

Dopo è chiaro che se la storia diventa molto complessa, con il notaio tuo di fiducia potresti anche trovare altra strada percorribile.

Saluti





Se l'oggetto della compravendita è il fabbricato di quale trasferimento dell'area sottostante parli?

Il suolo su cui sorge il fabbricato è "parte comune" ai sensi del 1117, nell'atto di compravendita troverai solo le informazioni relative alla provenienza (ad es. il suolo su cui sorge il fabbricato è pervenuto all'alienante con atto del...)

Non troverai mai specificato che insieme all'appartamento o agli appartamenti (se più unità e/o più piani) viene venduta anche una quota parte del suolo sottostante il fabbricato; è impossibile.

saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 21:08

....

comunque per me il problema va risolto nel seguente modo:

1) T.M. per demolizione totale indicando la ditta risultante di tutti i subalterni costituenti il condominio, e per le quote farei così:

1.a) in presenza di un verbale condominiale che riporti tutti i millesimi spettanti ad ognuno dei condomini (ritengo molto difficile... per esperienza vissuta) i cointestatari avranno le rispettive quote millesimali;

1.b) laddove il verbale non sia disponibile o lo stesso sia parziale (nel senso che non sono riportate tutti i contitolari) andranno riportate le quote ripartite in parti uguali tra tutti gli intestatari di TUTTI I SUB costituenti il fabbricato, con l'inserimento dell'annotazione "stato di fatto non legittimato" e inserimento della RIS. 1 (ditta priva di titolo legale reso pubblico);

2) presentazione del docfa per la costituzione dell'area (o aree urbane per la successione assegnazione) sulla base di quanto riportato nel T.M. con le relative quote ivi indicate;

3) atto di "individuazione catastale" tra tutti i contitolari per l'assegnazione definitiva ad ogni contitolare (se plurimi occorre creare tante aree urbane);

4) atto di vendita definitivo.

Aspetto altre considerazioni...

saluti da individuare

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PROTESTANTE

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 21:39

"EFFEGI" ha scritto:
"gaetano59" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
Salve a tutti i colleghi mi trovo in questa situazione :

uiu fg 1 p.lla 1 sub 1 PT intestata a tre persone propr. 1/3 ciascuno

uiu fg 1 p.lla 1 sub 2 P1 intestata a sei persone propr. 1/6 ciascuno

Il sub 2 è sopra il sub 1.

Ora, il fabbricato è stato totalmente demolito per cui sui luoghi c'è soltanto un "area libera", quindi devo fare un tipo mappale per demolizione totale dove firmano "Tizio per il sub 1" e "Caio per il sub 2" nonchè avro' un nuovo numero che sarà l'area urbana.

Andiamo al docfa, come faccio per le quote da attribuire all'area urbana? Per millesimi? Qualcuno ha avuto casi simili?



Considerate che l'obiettivo del tutto è la futura vendita dell'area ...



Grazie a tutti.



Grazie!





Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
saluti





quoto gaetano59 per le parti comuni...

comunque per me il problema va risolto nel seguente modo:

1) T.M. per demolizione totale indicando la ditta risultante di tutti i subalterni costituenti il condominio, e per le quote farei così:

1.a) in presenza di un verbale condominiale che riporti tutti i millesimi spettanti ad ognuno dei condomini (ritengo molto difficile... per esperienza vissuta) i cointestatari avranno le rispettive quote millesimali;

1.b) laddove il verbale non sia disponibile o lo stesso sia parziale (nel senso che non sono riportate tutti i contitolari) andranno riportate le quote ripartite in parti uguali tra tutti gli intestatari di TUTTI I SUB costituenti il fabbricato, con l'inserimento dell'annotazione "stato di fatto non legittimato" e inserimento della RIS. 1 (ditta priva di titolo legale reso pubblico);



2) presentazione del docfa per la costituzione dell'area (o aree urbane per la successione assegnazione) sulla base di quanto riportato nel T.M. con le relative quote ivi indicate;

3) atto di "individuazione catastale" tra tutti i contitolari per l'assegnazione definitiva ad ogni contitolare (se plurimi occorre creare tante aree urbane);

4) atto di vendita definitivo.

Aspetto altre considerazioni...

saluti da individuare





I primi due punti che descrivi in effetti sono quelli che mi hanno detto al catasto, però non sono d'accordo sulle 2 aree urbane.

A me hanno specificamente detto di partire cosi :

500/1000 per il sub 1 ( da dividere in tre parti uguali in virtu' dei tre intestatari )



500/1000 per il sub 2 (da dividere in 6 parti uguaili in virtu' dei sei intestatari )



Dopodichè con i millesimi cosi individuati i cointestatari venderanno l'area non piu' oggi edificabile ad un vicino ...



Vediamo domani che ne pensa il notaio ...

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 21:49

...

Io non ho detto che devi costituire "due" aree urbane ho detto che devi costituite l'area urbana (o aree urbane laddove occorra procedere ad una diversa assegnazione nell'ambito dei contitolari che nel tuo caso credo non ci sia bisogno).

Per le quote ritengo non si debba procedere alla ripartizione tra sub 1 e 2 bensì tra tutti i condomini con le relative quote millesimali (o in parti uguali con inserimeto di riserva ris. 1), anche perchè alla fine TUTTI (?) i contitolari venderanno la loro quota (e tutti in solido per l'intero?) al confinante.

saluti

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PROTESTANTE

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 21:55

"EFFEGI" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
"EFFEGI" ha scritto:
"gaetano59" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
Salve a tutti i colleghi mi trovo in questa situazione :

uiu fg 1 p.lla 1 sub 1 PT intestata a tre persone propr. 1/3 ciascuno

uiu fg 1 p.lla 1 sub 2 P1 intestata a sei persone propr. 1/6 ciascuno

Il sub 2 è sopra il sub 1.

Ora, il fabbricato è stato totalmente demolito per cui sui luoghi c'è soltanto un "area libera", quindi devo fare un tipo mappale per demolizione totale dove firmano "Tizio per il sub 1" e "Caio per il sub 2" nonchè avro' un nuovo numero che sarà l'area urbana.

Andiamo al docfa, come faccio per le quote da attribuire all'area urbana? Per millesimi? Qualcuno ha avuto casi simili?



Considerate che l'obiettivo del tutto è la futura vendita dell'area ...



Grazie a tutti.



Grazie!





Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
saluti





quoto gaetano59 per le parti comuni...

comunque per me il problema va risolto nel seguente modo:

1) T.M. per demolizione totale indicando la ditta risultante di tutti i subalterni costituenti il condominio, e per le quote farei così:

1.a) in presenza di un verbale condominiale che riporti tutti i millesimi spettanti ad ognuno dei condomini (ritengo molto difficile... per esperienza vissuta) i cointestatari avranno le rispettive quote millesimali;

1.b) laddove il verbale non sia disponibile o lo stesso sia parziale (nel senso che non sono riportate tutti i contitolari) andranno riportate le quote ripartite in parti uguali tra tutti gli intestatari di TUTTI I SUB costituenti il fabbricato, con l'inserimento dell'annotazione "stato di fatto non legittimato" e inserimento della RIS. 1 (ditta priva di titolo legale reso pubblico);



2) presentazione del docfa per la costituzione dell'area (o aree urbane per la successione assegnazione) sulla base di quanto riportato nel T.M. con le relative quote ivi indicate;

3) atto di "individuazione catastale" tra tutti i contitolari per l'assegnazione definitiva ad ogni contitolare (se plurimi occorre creare tante aree urbane);

4) atto di vendita definitivo.

Aspetto altre considerazioni...

saluti da individuare





I primi due punti che descrivi in effetti sono quelli che mi hanno detto al catasto, però non sono d'accordo sulle 2 aree urbane.

A me hanno specificamente detto di partire cosi :

500/1000 per il sub 1 ( da dividere in tre parti uguali in virtu' dei tre intestatari )



500/1000 per il sub 2 (da dividere in 6 parti uguaili in virtu' dei sei intestatari )



Dopodichè con i millesimi cosi individuati i cointestatari venderanno l'area non piu' oggi edificabile ad un vicino ...



Vediamo domani che ne pensa il notaio ...





Io non ho detto che devi costituire "due" aree urbane ho detto che devi costituite l'area urbana (o aree urbane laddove occorra procedere ad una diversa assegnazione nell'ambito dei contitolari che nel tuo caso credo non ci sia bisogno).

Per le quote ritengo non si debba procedere alla ripartizione tra sub 1 e 2 bensì tra tutti i condomini con le relative quote millesimali (o in parti uguali con inserimeto di riserva ris. 1), anche perchè alla fine TUTTI (?) i contitolari venderanno la loro quota (e tutti in solido per l'intero?) al confinante.

saluti



Scusami avevo capito male per le aree urbane, si venderanno tutti , non ti seguo sulla ripartizione dei millesimi, come bisognerebbe suddividerle non ho ben capito, grazie.

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 22:11

...
Ti faccio un esempio nel caso di mancanza di un verbale condominiale valido di assegnazione delle rispettive quote millesimali:

sub 1: tizio proprietario per 1/3
caio proprietario per 1/3
sempronio proprietario per 1/3

sub 2: XXX proprietario per 1/5
YYY proprietario per 1/5
ZZZ proprietario per 1/5
AAA proprietario per 1/5
BBB proprietario per 1/5

DITTA DEL TIPO MAPPALE: Tizio proprietario per 1/8 (8 è in questo esempio il numero totale dei cointestatari)
Caio proprietario per 1/8
Sempronio proprietario per 1/8
XXX proprietario per 1/8
YYY proprietario per 1/8
ZZZ proprietario per 1/8
AAA proprietario per 1/8
BBB proprietario per 1/8
con la dovuta riserva "RIS. 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO"

Seguirà atto di individuazione catastale, o come nel tuo caso l'atto di vendita in solido tra tutti i contitolari.

Saluti

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PROTESTANTE

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 22:42

"EFFEGI" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
"EFFEGI" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
"EFFEGI" ha scritto:
"gaetano59" ha scritto:
"PROTESTANTE" ha scritto:
Salve a tutti i colleghi mi trovo in questa situazione :

uiu fg 1 p.lla 1 sub 1 PT intestata a tre persone propr. 1/3 ciascuno

uiu fg 1 p.lla 1 sub 2 P1 intestata a sei persone propr. 1/6 ciascuno

Il sub 2 è sopra il sub 1.

Ora, il fabbricato è stato totalmente demolito per cui sui luoghi c'è soltanto un "area libera", quindi devo fare un tipo mappale per demolizione totale dove firmano "Tizio per il sub 1" e "Caio per il sub 2" nonchè avro' un nuovo numero che sarà l'area urbana.

Andiamo al docfa, come faccio per le quote da attribuire all'area urbana? Per millesimi? Qualcuno ha avuto casi simili?



Considerate che l'obiettivo del tutto è la futura vendita dell'area ...



Grazie a tutti.



Grazie!





Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
saluti





quoto gaetano59 per le parti comuni...

comunque per me il problema va risolto nel seguente modo:

1) T.M. per demolizione totale indicando la ditta risultante di tutti i subalterni costituenti il condominio, e per le quote farei così:

1.a) in presenza di un verbale condominiale che riporti tutti i millesimi spettanti ad ognuno dei condomini (ritengo molto difficile... per esperienza vissuta) i cointestatari avranno le rispettive quote millesimali;

1.b) laddove il verbale non sia disponibile o lo stesso sia parziale (nel senso che non sono riportate tutti i contitolari) andranno riportate le quote ripartite in parti uguali tra tutti gli intestatari di TUTTI I SUB costituenti il fabbricato, con l'inserimento dell'annotazione "stato di fatto non legittimato" e inserimento della RIS. 1 (ditta priva di titolo legale reso pubblico);



2) presentazione del docfa per la costituzione dell'area (o aree urbane per la successione assegnazione) sulla base di quanto riportato nel T.M. con le relative quote ivi indicate;

3) atto di "individuazione catastale" tra tutti i contitolari per l'assegnazione definitiva ad ogni contitolare (se plurimi occorre creare tante aree urbane);

4) atto di vendita definitivo.

Aspetto altre considerazioni...

saluti da individuare





I primi due punti che descrivi in effetti sono quelli che mi hanno detto al catasto, però non sono d'accordo sulle 2 aree urbane.

A me hanno specificamente detto di partire cosi :

500/1000 per il sub 1 ( da dividere in tre parti uguali in virtu' dei tre intestatari )



500/1000 per il sub 2 (da dividere in 6 parti uguaili in virtu' dei sei intestatari )



Dopodichè con i millesimi cosi individuati i cointestatari venderanno l'area non piu' oggi edificabile ad un vicino ...



Vediamo domani che ne pensa il notaio ...





Io non ho detto che devi costituire "due" aree urbane ho detto che devi costituite l'area urbana (o aree urbane laddove occorra procedere ad una diversa assegnazione nell'ambito dei contitolari che nel tuo caso credo non ci sia bisogno).

Per le quote ritengo non si debba procedere alla ripartizione tra sub 1 e 2 bensì tra tutti i condomini con le relative quote millesimali (o in parti uguali con inserimeto di riserva ris. 1), anche perchè alla fine TUTTI (?) i contitolari venderanno la loro quota (e tutti in solido per l'intero?) al confinante.

saluti



Scusami avevo capito male per le aree urbane, si venderanno tutti , non ti seguo sulla ripartizione dei millesimi, come bisognerebbe suddividerle non ho ben capito, grazie.





Ti faccio un esempio nel caso di mancanza di un verbale condominiale valido di assegnazione delle rispettive quote millesimali:

sub 1: tizio proprietario per 1/3

caio proprietario per 1/3

sempronio proprietario per 1/3



sub 2: XXX proprietario per 1/5

YYY proprietario per 1/5

ZZZ proprietario per 1/5

AAA proprietario per 1/5

BBB proprietario per 1/5



DITTA DEL TIPO MAPPALE: Tizio proprietario per 1/8 (8 è in questo esempio il numero totale dei cointestatari)

Caio proprietario per 1/8

Sempronio proprietario per 1/8

XXX proprietario per 1/8

YYY proprietario per 1/8

ZZZ proprietario per 1/8

AAA proprietario per 1/8

BBB proprietario per 1/8

con la dovuta riserva "RIS. 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO"

Seguirà atto di individuazione catastale, o come nel tuo caso l'atto di vendita in solido tra tutti i contitolari.

Saluti





Ok ho capito cosa vuoi dire pero' non mi sembra corretto nel senso che :

supponiamo che il sub 1 sia solo un proprietario ed il sub 2 siano 9 proprietari per come dici tu dovrei mettere 1/10 a tutti ma non è equo secondo me.

se io sono proprietario da solo del piano terra supponendo che l'area la vendiamo 10000 euro non è corretto che tutti prendano 1000 euro pur avendo una quota inferiore.

Spero di essermi espresso bene.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 23:58

...
Il concetto spiegato da te è giustissimo ecco perchè occorre stabilire i valori millesimali in base al "preesistente" mediante un opportuno verbale condominiale ... solo in mancanza si ricorre alle quote fittizie e l'inserimento della "Riserva" serve proprio per tutelare i relativi diritti spettanti ad ognuno.

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
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Località
Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 08:16

Intervengo per porre in evidenza l'enorme spreco di spazio (e di conseguenza l'enorme inutuile riempimento della Banca Dati) che state perpetrando in questa discussione.

In altro Post ho invitato Jerod a limitare il più possibile questo modo di operare, traendo proprio la mia convinzione da questi esempi.

Scusatemi, ma la partecipazione ad un Forum presuppone che quanto si introduce sia, in primo luogo, leggibile e presuppone anche, secondo me, un certo impegno nel proporsi.

Ciao, buon lavoro a tutti.

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