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Bene non censibile ma non comune |

franotta
Iscritto il:
26 Novembre 2003
Messaggi:
6
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Salve a tutti, Ho cercato senza successo su guide ed altri interventi il caso specifico che vengo ad illustrare. In un immobile a due piani, terra e primo, con proprietari diversi, dei quali quello del primo piano ha solamente il diritto di passaggio da un'area di ingresso da dove inizia la scala, e che è di proprietà esclusiva del proprietario del piano terra, devo fare una variazione docfa in quanto in seguito a lavori di ristrutturazione questa zona di "passaggio" è stata delimitata e individuata fisicamente con un piccolo ingresso di pochi metri quadri. Questo ingresso, in condizioni normali sarebbe BCNC al piano terra e al primo piano, tuttavia, giacché il primo piano ha solo diritto di passaggio, ed il piano terra non vuole rinunciare alla titolarità, devo assegnare un subalterno autonomo e metterlo in quale categoria? A mio avviso non può essere considerato nelle A, in quanto manca di tutto il necessario (superficie, bagni, cucina); potrei forse metterlo in C/2? Oppure andrebbe messo in A come il piano terra, con l'annotazione che si tratta di un vano unito di fatto all'altro sub del piano terra. In effetti è solo la titolarità leggermente diversa: sarebbe sub 1 appartamento piano terra in ditta a tizio, il sub 2 appartamento a piano terra in ditta a tizio (solo l'ingresso) che però nell'atto di trasferimento risulterebba gravato da diritto di passaggio del sub 3 piano primo. Che ne pensate?
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bioffa69
Iscritto il:
23 Settembre 2009
Messaggi:
6542
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BRESCIA
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Da quello che dici la prop. è del piano terra, per cui qualsisi cosa interessi la prop. del piano terra, va trattata come tale, per cui se è stato ampliato l'ingresso a piano terra, di prop. esclusiva dell'abitazione a piano terra, questa unità deve essere cambiata, a meno che tu voglia costituirne due di uiu di prop. del piano terra, però non ne vedo la convenienza. Saluti
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EALFIN
Iscritto il:
03 Dicembre 2006
Messaggi:
4043
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In pratica vuoi identificare a parte una porzione di unità, facente parte di un'unica unità ad unico possesso, solo perchè in tale porzione di unità esiste un diritto di passaggio di terzi. Da un punto di vista catastale non è necessario identificare a parte una porzione di immobile in cui grava una servitù. Anzi non dovrebbe essere nemmeno ammesso dalla norma se nell'insieme l'unità intera è capace da sola di produrre reddito proprio (indipendentemente se vi grava un peso altrui su una parte di detta unità). In poche parole se una porzione di un immobile (esempio androne d'ingresso) non può essere censita come porzione comune a più unità (anche della medesima Ditta), deve necessariamente essere censita insieme all'unità principale del medesimo proprietario. A meno che alla medesima porzione soggetta a servitù possa attribuirsi una destinazione ordinaria compatibile.
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