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altezza vani principali inferiore ai minini stabiliti dal R.L.I. |

BONA_81
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Buongiorno a tutti, premetto che ho provato a cercare altri post, ma nessuno fa al "caso mio". Dunque, scrivo questo post perchè non mi è chiaro un passaggio relativo alla fase di definizione dei vari vani (principali ed accessori) che compongono un'UIU. Mi trovo a dover verificare, per conto di un cliente, una vecchia pratica catastale (1989) nella quale, I locali al PT (3 "stanze", disimp. rip., lavenderia e locale tecnico) con altezza inferiore a 270 cm (230 cm), quindi inferiore ai minimi stabiliti dal Regolamento Locale d'Igiene tipo, venivano definiti e conteggiati per il calcolo della consistenza come VANI PRINCIPALI. (1). Io ho qualche dubbio sulla bontà della pratica che sto analizzando, in quanto, per il fabbricato in oggetto, esiste una CERTIFICATO DI AGIBILITA' nel quale il piano terra, nella sua interezza, è definto come ACCESSORIO INTERNO, a fronte delle altezze interne inferiori a quelli minime stabilite dal R.L.I. . Tra l'altro sempre secondo il Nostro RLI, l'altezza media interna dei locali accessori NON può essere inferiore a 240 cm. Detto ciò mi chedo e Vi chiedo, se in virtù dell'inagibilità dei locali al piano terra, non sarebbe corretto ridefinire tali vani come accessori diretti o addirittura indiretti. Ho fatto diverse ricerche, ma non sono ancora riuscito a capire (e spero che qualcuno mi possa aiutare) se esite una correlazione tra NORMATIVA CATASTALE, REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE E NORMATIVA URBANISTICA, perchè non mi spiego come si possano trovare pratiche catastali che non tengano conto delle altre normative del settore. Concludo dicendo che parlando con un Tecnico dell'AdE, mi è stato più volte ribadito questo concetto : " il catasto è una cosa, la normativa urbanistica è un'altra".. sinceramente sono perplesso. Ringrazio anticipamente chiunque possa aiutarmi. Andrea
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Salve non esiste una correlazione fra la normativa catastale e urbanistica/sanitaria, purtroppo è così. cordiali saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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Quello che ti ha detto il tecnico catastale è vero, o meglio, l'Agenzia delle Entrate (ex catasto), ha specificato più volte che regole comunali non hanno nulla a che fare con le regole catastali. Se quei vani sono utilizzati come stanze, per l'Agenzia sono vani principali. Confondere catasto con comune è un errore. Per sapere come muoversi in catasto, bisogna conoscere bene la normativa catastale , che non è quella comunale, bisogna anche sapere come vengono applicate certe normative. Saluti
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BONA_81
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grazie per le precisazioni.. però trovo illogico poter definire VANO PRINCIPALE un locale che non ha i requisiti di agibilità/abitabilità (h=230,00)
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totonno
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"BONA_81" ha scritto:
Concludo dicendo che parlando con un Tecnico dell'AdE, mi è stato più volte ribadito questo concetto : " il catasto è una cosa, la normativa urbanistica è un'altra".. sinceramente sono perplesso. Andrea Ciao, Andrea. La risposta del Tecnico dell'AdE è esatta. Per verificare la conformità catastale dell'immobile ti devi affidare alle norme catastali e non a quelle urbanistiche o igienico sanitarie. Saluti
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bioffa69
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"BONA_81" ha scritto: grazie per le precisazioni.. però trovo illogico poter definire VANO PRINCIPALE un locale che non ha i requisiti di agibilità/abitabilità (h=230,00) Non lo è se ti basi sulla normativa catastale, sono dovvero due cose diverse, non si possono confondere. Saluti
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totonno
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"BONA_81" ha scritto: grazie per le precisazioni.. però trovo illogico poter definire VANO PRINCIPALE un locale che non ha i requisiti di agibilità/abitabilità (h=230,00) Invece è logico perchè il catasto misura la redditività di un bene, capisci che un vano di 2,30 mt di altezza puoi sempre sfruttarlo come camera da letto o soggiorno o altro a seconda dell'utilizzo che più tira commercialmente, nonostante ti sia vietato dalle norme igienico sanitarie, nessuno ti impedisce di percepire un reddito su un immobile in contrasto con le norme urbanistiche ed igienico sanitarie o edilizie. Saluti
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BONA_81
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..quindi tu un locale con quelle caratterische (in contrasto con le norme urbanistiche ed igienico sanitarie o edilizie), lo definiresti senza problemi Vano Principale?
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robertopi
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Si, però c'è da precisare che una uiu con quelle caratteristiche ossia H.230 o inferiore non può avare analogo classamento di uiu "normali". Pertanto, se stai meditando istanza in autotutela per la revisione, verifica il classamento delle uiu limitrofe. saluti
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totonno
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"BONA_81" ha scritto: ..quindi tu un locale con quelle caratterische (in contrasto con le norme urbanistiche ed igienico sanitarie o edilizie), lo definiresti senza problemi Vano Principale? La denuncia di accatastamento l'ha effettuata la proprietà. E' la proprietà insieme al tecnico incaricato che ha dichiarato quello un vano principale. E' lui che ha ammesso come utilizzava quel locale. Le dichiarazioni sono di parte, il catasto controlla solo se queste rispettano le norme catastali. Saluti
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BONA_81
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Ok, ma secondo te il tecnico non avrebbe dovuto fare due considerazioni anche in virtù dell'inagibilità di quei locali, e definirli/compuratli come accessori diretti o indiretti? E' vero che a quanto pare non esiste correlazione tra le varie normative, ma stiamo comunque parlando di ambienti di altezza pari a 2,30 m( paragonabili a cantine ). Grazie comunque per l'interesse dimostrato
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totonno
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"BONA_81" ha scritto: Ok, ma secondo te il tecnico non avrebbe dovuto fare due considerazioni anche in virtù dell'inagibilità di quei locali, e definirli/compuratli come accessori diretti o indiretti? E' vero che a quanto pare non esiste correlazione tra le varie normative, ma stiamo comunque parlando di ambienti di altezza pari a 2,30 m( paragonabili a cantine ). Grazie comunque per l'interesse dimostrato Il tecnico ha tenuto conto della potenzialità reddituale che quel locale offre. Se avesse stimato quel locale in base alla destinazione e all'altezza indicata in progetto o nella pratica di agibilità, avrebbe commesso un errore che il catasto gli avrebbe contestato. Magari all'epoca questa cosa non è stata neanche valutata perchè non c'era alcun interesse economico nè da una parte (l'ufficio) nè dall'altra (la proprietà). Adesso le cose son cambiate di molto e l'Agenzia non molla neanche l'osso più piccolo al mondo. Saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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"BONA_81" ha scritto: Ok, ma secondo te il tecnico non avrebbe dovuto fare due considerazioni anche in virtù dell'inagibilità di quei locali, e definirli/compuratli come accessori diretti o indiretti? E' vero che a quanto pare non esiste correlazione tra le varie normative, ma stiamo comunque parlando di ambienti di altezza pari a 2,30 m( paragonabili a cantine ). Grazie comunque per l'interesse dimostrato Ma guarda che anche adesso, in caso per esempio di cantine , anche se nella scheda la destinazione è cantina, ma se nella realtà le stesse per finiture ed impianti sono in realtà taverne , le stesse sono computate come i vani principali, è una cosa che si deve fare anche adesso, tu tecnico redattore della pratica lo devi fare. Se invecesi tratta davvero di cantine, prive di impianti con pavimento in cemento battuto, magari prive di finestre, allora si allegano le foto e si considerano accessori , altrimenti è corretto considerarle vani principali nel calcolo della cosnsitenza. Per cui anche se il tecnico avvesse condiderato quelle stanze come accessori, l'Agenzia li avrebbe considerati come vani nel calcolo della consistenza. Per come la penso io, chi fa catasto dovrebbe consocere queste cose. Saluti
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