Gent.mi forumiani,
ieri chiedevo info su accatastamento fabb.ti rurali.
Poi scorazzando su internet ho visto la news dell'AdT relativa ai provvedimenti sulle materie professionalmene a noi care (compreso fabbricati rurali), così ho pensato che fosse giusto, per chi ancora non avesse avuto notizia, condividere lo stralcio che segue.
Grazie e buon lavoro a tutti.
"Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007)
Pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006
(Commi in materia di catasto e pubblicità immobiliare)
Art. 1, comma 105: controlli in materia di ICI
105. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti
dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali,
secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Art.1, commi 195 – 200: trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni
195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata,
o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo,
fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al
fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilità
di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.
196. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto
terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa
tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il
graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione
del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non
si applica ai poli catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni
soltanto con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui
all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma
194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel
protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e
gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali
decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto,
nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in
particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle
risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da
trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro
associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
198. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º settembre 2007
specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità
applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le
modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e
l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di
connettività.
199. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio
all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la
circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle
attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere
luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora
annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle
finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 1, comma 339: catasto terreni (variazioni colturali; requisiti ruralità dei fabbricati)
339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 34 è
sostituito dal seguente:"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della
banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33,
presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle
suddette dichiarazioni.In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle
operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione
dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di
aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti
fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal seguente:"36.
L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito
dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano
dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai
sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei
diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano
alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo
precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per
l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28
del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni".
Art. 1, comma 386: riutilizzo commerciale dei dati e delle informazioni catastali e ipotecarie
386. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai
seguenti:
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili
commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per
l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali
autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni
ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati
nella misura del 20 per cento. L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono
comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti
sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e
dell’andamento delle relative riscossioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori
servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai
riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con
lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella
misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni
direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover
corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa
tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma
370 e, nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni".