"truentum" ha scritto:
Salve a tutti! Si tratta di accatastare un fabbricato edficato dal dante causa dell'attuale livellario su fondo gravato, appunto, da livello. Come occorre procedere con l'accatastamento? Può accatastare il livellario o necessariamente il concedente (ente privato)?
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
"da Wichipedia"
""Il livellario può diventare proprietario del fondo condotto a livello attraverso una procedura chiamata affrancazione che, seguita da un atto notarile, conferisce la piena titolarità e disponibilità del fondo. Questa procedura non è però obbligatoria, in quanto il livellario può pagare il canone annualmente alla scadenza dell'annata agraria.
Il canone di livello da pagare può essere calcolato in base alla destinazione urbanistica e consistenza del fondo:
livello su fondo agricolo: la normativa prevede che la misura del canone non può essere sproporzionata rispetto al valore di mercato del bene su cui grava il livello, ma che il questo sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione la corrispondenza all'effettiva realtà economica. (Corte Costituzionale sent. 406 del 7 aprile 1988 e sent. 143 del 23 maggio 1997). Proprio in relazione a queste sentenze è stato dichiarato illegittimo il metodo di calcolo che prendeva il reddito dominicale come valore di riferimento, proprio perché obsoleto e non più rispondente agli attuali parametri di mercato (es. Valore Agricolo Medio).
livello su fondo edificabile: il valore del canone di dette aree non può essere determinato sulla base delle enfiteusi rustiche onde evitare operazioni speculative, ma ad esso si deve pervenire applicando al valore dell'area considerata edificabile un equo saggio di rendimento (Consiglio di Stato parere n° 661/98 del 09 giugno 1998, Ministero delle Finanze nota del 26 ottobre 2000(es. valore I.C.I.). oggi I.M.U.
livello su fondo edificato: i fabbricati costruiti su terreni gravati da livello non possono essere considerati migliorie (Avvocatura dello Stato nota n.8475 del 19.12.1991),
l'attività di miglioria che è richiesta al livellario, deve ritenersi intrinsecamente connessa alla natura del fondo stesso; mentre esula completamente da ciò ogni attività di trasformazione edilizia (Consiglio di Stato parere n. 661/1998). Il fabbricato pertanto risulta acquisito per accessione dal concedente in quanto proprietario dell'area.""
Se il livellario non ha pagato il canone per venti anni ed il concedente non ha esercitato il potere di ricognizione del proprio diritto entro i venti anni, i rapporti possono essere estinti per usucapione vedi art 969 del Codice Civile.
L'accatastamento lo deve fare il proprietario, nel tuo caso il concedente.