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Autore ACCATASTAMENTO FABBRICATO NON AGIBILE

forrest

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25 Agosto 2005

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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 14:06

Salve a tutti. Ho cercato argomenti simili ma con esito negativo. Devo accatastare ai fabbricati un edificio (Fabb. rurale) che attualmente è un rudere. Ho chiesto al Comune la relativa dichiarazione di inagibilità, ma l'ufficio tecnico è letteralmente caduto dalle nuvole. Sono così rare richieste simili? Sapete dirmi, poi, se detta dichiarazione è richiesta perentoriarmente dall'AdT? Grazie a tutti

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Autore Risposta

robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

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3534

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2010 alle ore 14:38

prova a cercare unita collabente accatastamento.
comunque per le NC in f/2 non occorre certificazione comunale.
saluti

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eagles3

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02 Giugno 2010

Messaggi:
2

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 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2010 alle ore 02:10

Allora per quanto riguarda le categorie F/2 (unità collabenti) la normativa farebbe riferimento ad una serie di documenti da allegare all'accatastamento nell'atto della presentazione, quali la dichiarazione da parte del comune ove ricade il fabbricato di inagibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario del bene, una adeguata documentazione fotografica ed una facoltativa relazione asseverata da parte del tecnico che redige l'accatastamento in cui si evince l'inagibiltà del fabbricato. Ma come sempre accade in Italia e non a caso prima ho usato il condizionale, la documentazione relativa può variare da tutti quelli elencati qua sopra fino ad arrivare a nessuno. io ti consiglierei di chiedere direttamente all'AdT dove presenterai l'unità collabente per evitare sorprese al momento della presentazione. spero di esserti stato utile un saluto collega e buon lavoro

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2010 alle ore 10:22

Per nuove costruzioni si intende tutto ciò che non è mai esistitito al catasto fabbricati, quindi anche ruderi; si effettua la denuncia in catasto al solo fine di acquisire l’identificativo catastale al pari delle aree urbane, dei lastrici solari, dei fabbricati in corso di costruzione, dal momento che i fabbricati inagibili non producono reddito, essi non sono censibili e quindi non deve essere presentata la planimetria (solo EP).

Per le variazioni invece si distinguono le inagibilità temporanee e le permanenti.
Inagibilità temporanea
L’art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96 prevede che l’Amministrazione
comunale rilasci il relativo certificato attestante lo stato di inagibilità temporanea.
L'inagibilità permanente è conseguita in base alla documentazione ricevuta (certificazione comunale attestante la
permanenza della inagibilità più la consueta denuncia di variazione),
l’Ufficio, senza sopralluogo, azzera la rendita conservando gli identificativi
ed apponendo l'annotazione nel campo delle mutazioni: unità
dichiarata permanentemente inagibile dal Comune di ………………...
con nota protocollo n. …………... del ……………

Vedi anche DM 28/98 art 6 lett.c e art. 7

saluti

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AR85

Iscritto il:
12 Giugno 2012

Messaggi:
187

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Lago d'Iseo

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2022 alle ore 10:47

"robertopi" ha scritto:
Per nuove costruzioni si intende tutto ciò che non è mai esistitito al catasto fabbricati, quindi anche ruderi; si effettua la denuncia in catasto al solo fine di acquisire l’identificativo catastale al pari delle aree urbane, dei lastrici solari, dei fabbricati in corso di costruzione, dal momento che i fabbricati inagibili non producono reddito, essi non sono censibili e quindi non deve essere presentata la planimetria (solo EP).

Per le variazioni invece si distinguono le inagibilità temporanee e le permanenti.
Inagibilità temporanea
L’art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96 prevede che l’Amministrazione
comunale rilasci il relativo certificato attestante lo stato di inagibilità temporanea.
L'inagibilità permanente è conseguita in base alla documentazione ricevuta (certificazione comunale attestante la
permanenza della inagibilità più la consueta denuncia di variazione),
l’Ufficio, senza sopralluogo, azzera la rendita conservando gli identificativi
ed apponendo l'annotazione nel campo delle mutazioni: unità
dichiarata permanentemente inagibile dal Comune di ………………...
con nota protocollo n. …………... del ……………

Vedi anche DM 28/98 art 6 lett.c e art. 7

saluti



Buon dì, mi ricollego qui, devo rivedere un accatastamento del 1988 in ottica di un passaggio di proprietà. Mi viene commissionato il rifacimento di 3 schede catastali inquanto riportano tutte e 3 un vano scale comune che è stato demolito nel 2013, la particolarità è che la citata demolizione ha reso inagibili il piano primo ed il piano terzo (come da documento comunale rilasciato a seguito di sopralluogo), ora rifacendo il catasto dovrei aggiornare la scheda catastale dell'appartamento al piano terra è passare in F/2 il piano primo ed il piano terzo, quindi "eliminando" l'attuale scheda che il notaio vorrebbe che rifacessi.
Non ho mai fatto una variazione da categoria A ad F/2, ma se non erro le F/2 vengono identificate solo in elaborato planimetrico e non è prevista la presenza della scheda catastale, è corretto?

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AR85

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12 Giugno 2012

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Lago d'Iseo

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2022 alle ore 09:15

Nessuno può darmi il proprio pensiero? grazie mille

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
6548

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2022 alle ore 09:23

"AR85" ha scritto:
Nessuno può darmi il proprio pensiero? grazie mille





Si le cat. F, sono rappresebtate solo su E.P., consiglierei di allegare il documento rilasciato dal Comune, e giustificare in relazione che la pratica e allo scopo della compravendita.



Saluti

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3L

Iscritto il:
14 Giugno 2012

Messaggi:
330

Località
Lecce S

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2022 alle ore 12:21

Presumo che per le unità "inagibili" dei piani superiori (prive di accesso?) si possa procedere con categoria F/4 "in corso di definizione" , non F/2 (collabenti) chiarendo bene il caso in relazione.

Verificare Circ. AdT 4/2009 punto 3.3 e nota AdT n.17471/31.03.2010 punto 3.3

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AR85

Iscritto il:
12 Giugno 2012

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187

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Lago d'Iseo

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2022 alle ore 13:03

"3L" ha scritto:
Presumo che per le unità "inagibili" dei piani superiori (prive di accesso?) si possa procedere con categoria F/4 "in corso di definizione" , non F/2 (collabenti) chiarendo bene il caso in relazione.

Verificare Circ. AdT 4/2009 punto 3.3 e nota AdT n.17471/31.03.2010 punto 3.3



Verifico allora la circolare suggerita, in effetti il fabbricato è malconcio e senza impianti ma non è del tutto collabente. Anche se senza una ristrutturazione non si potrebbe rendere nuovamente agibile. Verifico e ringrazio.
Nel frattempo se qualcuno ha qualcosa da aggiungere ben venga. Grazie

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