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Argomento: Registrazione atti privati – Preliminari di compravendita

Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2023 alle ore 18:53

"Pachino" ha scritto:
Riprendo questa discussione, poiché non è chiaro quali sono i vantaggi di una registrazione senza la successiva trascrizione.



Perchè se lo registri "fisicamente" in Ufficio, pensi che lo stesso ufficio successivamente provveda alla trascrizione? i preliminari non funzionano come le successioni.

saluti

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Francesco2015

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10 Settembre 2015 alle ore 13:01

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 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2023 alle ore 19:20

"CESKO" ha scritto:
"Francesco2015" ha scritto:
Ho commesso l'errore di non aver creato il nuovo ambiente sicurezza prima dell'invio. Però richiedendo il REINVIO la ricevuta non mi è arrivata lo stesso. Andrò in ufficio.



Evidentemente sbagli qualcosa! non serve andare in Ufficio, ma devi ripristinare l'ambiente e poi richiedere il rinvio della ricevuta.

saluti



Per la cronaca: dopo svariati tentativi, qualche giorno fa, FINALMENTE in sistema mi ha rilasciato la ricevuta!

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2023 alle ore 19:22

"Francesco2015" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"Francesco2015" ha scritto:
Ho commesso l'errore di non aver creato il nuovo ambiente sicurezza prima dell'invio. Però richiedendo il REINVIO la ricevuta non mi è arrivata lo stesso. Andrò in ufficio.



Evidentemente sbagli qualcosa! non serve andare in Ufficio, ma devi ripristinare l'ambiente e poi richiedere il rinvio della ricevuta.

saluti



Per la cronaca: dopo svariati tentativi, qualche giorno fa, FINALMENTE in sistema mi ha rilasciato la ricevuta!



Meglio così!

D'altronde quello è lo stesso sistema dell'RLI - Web, nonchè delle successioni telematiche

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Pachino

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 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 18:04

"CESKO" ha scritto:
Perchè se lo registri "fisicamente" in Ufficio, pensi che lo stesso ufficio successivamente provveda alla trascrizione? ...i



Forse non è stata chiara la richiesta di precisazioni. Cercherò di spiegarmi meglio.

Il post si intitola "Registrazione atti privati – Preliminari di compravendita".

Non comprendo l'utilità della registrazione di un preliminare di compravendita se non seguito da pratica UniMod per la sua trascrizione allo SPI, né comprendo perché questa notizia debba essere considerata "Ottima" (vedi risposta di CESKO successiva al post) .

Ed un preliminare di compravendita gli intermediari non lo possono trascrivere. Quindi il fatto che un intermediario possa registrare un preliminare, in ufficio o online, in pratica serve a poco o nulla. Si chiama specchietto per le "allodole".

Appare ci abbiano concesso una facoltà che, però, non ha nessun risvolto concreto, poiché il cliente dovra andare comunque da un notaio per l'autentica delle firme. Dopo lo si potrà trascrivere beneficiando dei relativi grandi vantaggi.

Il preliminare di compravendita è si un atto tra privati ma per esplicare i suoi effetti, a differenza di comodati, successioni, locazioni, ecc., deve essere reso pubblico altrimenti è meglio tenerselo nel cassetto (risparmiando) e procedere alla eventuale registrazione in caso d'uso per farne valere solo la data. Cosa quest'ultima che serve a ben poco in caso di inosrgenza di problemi tra acquirente e venditore.

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2023 alle ore 18:46

"Pachino" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
Perchè se lo registri "fisicamente" in Ufficio, pensi che lo stesso ufficio successivamente provveda alla trascrizione? ...i



Forse non è stata chiara la richiesta di precisazioni. Cercherò di spiegarmi meglio.

Il post si intitola "Registrazione atti privati – Preliminari di compravendita".

Non comprendo l'utilità della registrazione di un preliminare di compravendita se non seguito da pratica UniMod per la sua trascrizione allo SPI, né comprendo perché questa notizia debba essere considerata "Ottima" (vedi risposta di CESKO successiva al post) .

Ed un preliminare di compravendita gli intermediari non lo possono trascrivere. Quindi il fatto che un intermediario possa registrare un preliminare, in ufficio o online, in pratica serve a poco o nulla. Si chiama specchietto per le "allodole".

Appare ci abbiano concesso una facoltà che, però, non ha nessun risvolto concreto, poiché il cliente dovra andare comunque da un notaio per l'autentica delle firme. Dopo lo si potrà trascrivere beneficiando dei relativi grandi vantaggi.

Il preliminare di compravendita è si un atto tra privati ma per esplicare i suoi effetti, a differenza di comodati, successioni, locazioni, ecc., deve essere reso pubblico altrimenti è meglio tenerselo nel cassetto (risparmiando) e procedere alla eventuale registrazione in caso d'uso per farne valere solo la data. Cosa quest'ultima che serve a ben poco in caso di inosrgenza di problemi tra acquirente e venditore.



La registrazione del compromesso è obbligatoria se la compravendita definitiva avviene dopo trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso preliminare.

E' un fatto prettamente fiscale.

La trascrizione del compromesso invece è una garanzia per il promittente acquirente quando compra un immobile in corso di costruzione, dall'eventuale fallimento dell'impresa venditrice.

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Pachino

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30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2023 alle ore 19:39

"Latemar" ha scritto:
La registrazione del compromesso è obbligatoria ... La trascrizione del compromesso ... è una garanzia per il promittente acquirente quando compra un immobile in corso di costruzione, dall'eventuale fallimento dell'impresa venditrice.



Mamma mia quante inesattezze. Dopo la risposta di Latemar, ci rinuncio 🤦🏻‍♂️!!

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Latemar

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29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2023 alle ore 13:45

TITOLO DELLA DISCUSSIONE : Registrazione atti privati – Preliminari di compravendita

FONTE: Sito dell' Agenzia delle Entrate



Perché si stipula il contratto preliminare

Il contratto preliminare, chiamato anche “compromesso”, è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.

Il preliminare può essere stipulato, per esempio, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.

Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico).

LA REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE E LE IMPOSTE DOVUTE

Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione (fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 73/2022, articolo 14, il termine era di 20 giorni dalla sottoscrizione). Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.

Per la registrazione sono dovute:

l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita

l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria

al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita

In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione.





Registrazione contratti preliminari di c.... Dal 7 marzo si fa tutto via web

Al via la possibilità di registrare online i preliminari di compravendita, senza doversi recare in un ufficio delle Entrate. Da martedì 7 marzo sarà infatti disponibile un nuovo servizio che consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc insieme agli allegati, come il contratto ed eventuali planimetrie. Questa possibilità è resa operativa da un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che approva il modulo aggiuntivo del modello per la “Registrazione di atto privato” (Rap) già disponibile per la registrazione dei contratti di comodato d’uso. Per la registrazione dei contratti preliminari di compravendita era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto. Con successivi provvedimenti la nuova modalità di registrazione sarà progressivamente estesa ad altri atti privati.

Il preliminare di compravendita si registra online - Il contratto preliminare è un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il trasferimento del diritto di proprietà sul bene. Dal prossimo 7 marzo, i contribuenti o gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione in via telematica, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come utilizzare il nuovo servizio - Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Roma, 1 marzo 2023

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mioetuo

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 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2023 alle ore 09:54

Salve

ho registrato all'agenzia il preliminare, pagato ecc

Chiedo... dato che la comprvendita non ha avuto esito. Abbiamo concordato tra le parti in modo consensuale la restituzione della caprra, con relativo documento di risoluzione consensuale. Quello che mi lascia il dubbio è... devo nuovamente pagare per comunicare all'agenzia che abbiamo risolto? Che non ci sarà nessuna compravendita?

Come utilizzare il nuovo servizio - Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “Rap” i dati necessari ed allegare copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Questi documenti dovranno essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello “Rap” presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Roma, 1 marzo 2023[/quote]

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Pachino

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Salerno

 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2023 alle ore 20:24

"mioetuo" ha scritto:
Salve, ho registrato all'agenzia il preliminare, pagato ecc
Chiedo... dato che la comprvendita non ha avuto esito. ........



E bene che le parti mettano nero su bianco i motivi per cui il contratto definitivo non si è concretizzato, come pare già abbiate fatto con il "documento di risoluzione contrattuale".

In tale scrittura privata si sarà dato conto che la caparra è stata restituita e che nessun obbligo permane in capo al promissario acquirente (obbligazione di acquistare) ed al promittente venditore (obbligazione di vendere).

Per tale scrittura io consiglio la registrazione.

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mioetuo

Iscritto il:
22 Luglio 2023 alle ore 09:49

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2023 alle ore 17:44

Grazie per la risposta

Quindi mi tocca pagare novamente euro 241,00 ?

200+ecc

www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/gu...

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Pachino

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Salerno

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2023 alle ore 22:30

Si.

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mioetuo

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 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2023 alle ore 07:41

grazie

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