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Autore LIMITI DELLA CONSULTAZIONE TELEMATICA PLANIMETRIE

geoermann

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17 Ottobre 2008

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(VA)

 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 10:28

Passata l’euforia per l’attivazione del servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali emerge un aspetto normativo di non poco conto.

Dalla lettura testuale degli artt. 3 e 4 del provvedimento del 16 settembre 2010 (senza nessuna interpretazione) emerge che è possibile la consultazione telematica delle planimetrie dopo avere avuto l’incarico dal titolare dei diritti reali, o dall’Autorità Giudiziaria, ma limitatamente a SOLO due casi specifici:

1) per la redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano.
2) per adempimenti connessi alla stipula di atti.


Da ciò ne discende che al di fuori di queste casistiche il servizio di consultazione telematica delle planimetrie non è utilizzabile e pertanto la richiesta della planimetria come visura deve ancora essere fatta presso l’ufficio !

Riporto di seguito per comodità gli artt. in questione con evidenziati i passaggi chiave:
-------------------------------------------------------------------------------------
Articolo 3 - Richiesta di consultazione)
1. La consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio.
2. Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:
a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria;
b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti
l’immobile.
3. L’incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di 5 anni.

Articolo 4 - (Utilizzazione dei dati)
1. I dati acquisiti per via telematica, in relazione all’incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali.

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Autore Risposta

utente

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 11:30

"geoermann" ha scritto:


ma limitatamente a SOLO due casi specifici:

1) per la redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano.
2) per adempimenti connessi alla stipula di atti.


Da ciò ne discende che al di fuori di queste casistiche il servizio di consultazione telematica delle planimetrie non è utilizzabile e pertanto la richiesta della planimetria come visura deve ancora essere fatta presso l’ufficio !




era un problema che mi ero posto e l'ho risolto, credo, ma auspico un confronto, modificando la delega d'accesso agli atti

Clicca sull'immagine per vederla intera
">[img]http://img841.imageshack.us/img84...

Uploaded with ImageShack.us

saluti

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studiotopo
Ing. Oliveri

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Reggio Calabria

 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 12:41

Salve.

Nell'ipotesi che devi ricostruire un elaborato planimetrico (per diversi motivi) che non esiste in banca dati, ma esistono le planimetrie delle varie u.i., che quest'ultime ti servono proprio per la ricostruzione dell'elaborato planimetrico.

Chi la firma la delega?

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11936

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-

 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 17:36

"geoermann" ha scritto:
Passata l’euforia per l’attivazione del servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali emerge un aspetto normativo di non poco conto.

Dalla lettura testuale degli artt. 3 e 4 del provvedimento del 16 settembre 2010 (senza nessuna interpretazione) emerge che è possibile la consultazione telematica delle planimetrie dopo avere avuto l’incarico dal titolare dei diritti reali, o dall’Autorità Giudiziaria, ma limitatamente a SOLO due casi specifici:

[size=17] 1) per la redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano.
2) per adempimenti connessi alla stipula di atti.
[/size]


Da ciò ne discende che al di fuori di queste casistiche il servizio di consultazione telematica delle planimetrie non è utilizzabile e pertanto la richiesta della planimetria come visura deve ancora essere fatta presso l’ufficio !

Riporto di seguito per comodità gli artt. in questione con evidenziati i passaggi chiave:

----------------------------------------------------------------------------------
Articolo 3 - Richiesta di consultazione)
1. La consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio.
2. Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:

[size=18] a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria;[/size]

b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l’immobile.

3. L’incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di 5 anni.

Articolo 4 - (Utilizzazione dei dati)
1. I dati acquisiti per via telematica, in relazione all’incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali.



quoto Ermanno!

ed aggiungo:
per cos'altro volete utilizzare le schede?

non vi sembra un poco dura ed inutilizzabile per altri scopi la carta prodotta?

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 18:08

In questa precedente discussione

www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

si era già evidenziato questo aspetto "limitativo" legato alla consultazione telematica delle planimetrie.
Non riesco a decifrare completamente quanto Utente ha proposto di aggiungere alla classica "Delega per l'accesso alle planimetrie", ma mi chiedo se sia possibile introdurre una nostra variazione nello stampato dell'AdT.
Nella discussione sopra evidenziata ero arrivato alle stesse conclusioni di Geoermann e di Geoalfa.
Non ci resta che attendere (???) un'eventuale Circolare esplicativa.
Ciao, buon lavoro a tutti.

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utente

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01 Settembre 2006

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642

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 19:35

"dado48" ha scritto:


Non riesco a decifrare completamente quanto Utente ha proposto di aggiungere alla classica "Delega per l'accesso alle planimetrie", ma mi chiedo se sia possibile introdurre una nostra variazione nello stampato dell'AdT.




il modulo di delega dell'AdT conferisce mandato al delegato per effettuare accesso agli atti.

atti assoggettati a privacy.

va da se che il modulo puo' essere modificato secondo le esigenze delle parti contraenti (proprieta' e professionista) e che l'unico che puo' contestare il conferimento dell'incarico e' lo stesso proprietario.

la dicitura della verifica di conformita' catastale e' propedeutica alla predisposizione di atti di variazione catastale.

infatti senza la planimetria come possiamo stabilire se deve essere aggiornato l'U.I.U. ?

percio' il conferimento del mandato di verifica conformita' catastale, a mio parere, va' incontro all'esigenza delle note esplicative di accesso alla richiesta delle planimetrie on line.

"studiotopo" ha scritto:
Salve.

Nell'ipotesi che devi ricostruire un elaborato planimetrico (per diversi motivi) che non esiste in banca dati, ma esistono le planimetrie delle varie u.i., che quest'ultime ti servono proprio per la ricostruzione dell'elaborato planimetrico.

Chi la firma la delega?



l'elab. planim. a che finalita' viene redatto?

se per parti comuni di un condominio questo e' l'amministratore su incarico dei proprietari.

se e' per evidenziare una parte esclusiva dell'U.I.U. si puo' pensare di redarlo parzialmente con l'identificazione della parte necessaria.

saluti

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2010 alle ore 09:37

"Utente" ha scritto:
infatti senza la planimetria come possiamo stabilire se deve essere aggiornato l'U.I.U. ?


Sono perfettamente d'accordo con te su questo aspetto, ma non possiamo dimenticare la Norma che ci impedisce di richiedere la planimetria se non "incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento.
Probabilmente l'estensore della Norma non ha ben soppesato il significato letterale delle parole introdotte.
Certo che una interpretazione estensiva potrebbe intendere l'incarico come oggetto principale a cui segue, solo nel caso di necessità e quale oggetto secondario, la redazione degli atti tecnici di aggiornamento.
Secondo me, a questo punto, è indispensabile che l'AdT emetta una Circolare di chiarimento.
Ulteriori considerazioni ???

Ciao, buon lavoro.

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rossa

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13 Aprile 2003

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 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2010 alle ore 11:16

Non riesco a cogliere la finezza del problema.

In base alla norma, posso venire incaricato sia della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, sia di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, sia di entrambi.

L'espletamento dell'incarico comporta necessariamente la preventiva visura della planimetria in seguito alla quale valuto se è necessario o meno un atto di aggiornamento.

Se non è necessario un atto di aggiornamento, il mio Committente può procedere al rogito come pure potrebbe essere impossibilitato a farlo o semplicemente può anche cambiare idea, ma io non ne ho alcuna responsabilità.

Se invece è necessario un atto di aggiornamento, il mio Committente può dirmi di procedere con la pratica come pure potrebbe essere impossibilitato a farlo o semplicemente può anche cambiare idea, ma anche in questo caso io non ne ho alcuna responsabilità.

Di fatto, una volta che il Committente mi ha firmato la delega, nè lui nè altri possono contestarmi alcunchè.

Saluti.

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paperinik

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16 Maggio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2010 alle ore 17:33

A volte può anche capitare che il committente non ha copia delle schede a suo tempo presentate e ne desidera averne per il proprio archivio, a questo punto se lui non può/vuole andare in catasto perchè non possiamo andarci noi o richiedere tale copia x via telematica ?

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geoermann

(GURU)

Iscritto il:
17 Ottobre 2008

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(VA)

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 07:34

"paperinik" ha scritto:
A volte può anche capitare che il committente non ha copia delle schede a suo tempo presentate e ne desidera averne per il proprio archivio, a questo punto se lui non può/vuole andare in catasto perchè non possiamo andarci noi o richiedere tale copia x via telematica ?



In Catasto con la delega possiamo recarci ma la consultazione telematica non possiamo farla in quanto non è uno dei casi in cui è prevista .....

Così, per ora, sta scritto !

Non so se l'hanno scritto male o era intendimento limitare il servizio .

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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Castel del Rio

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 08:20

Salve.
"dado48" ha scritto:
... mi chiedo se sia possibile introdurre una nostra variazione nello stampato dell'AdT...



Lo stampato in questione non è certo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale o in allegato, come a suo tempo si fece per i modelli Docfa, ad esempio.
Quindi, come per le deleghe in generale, è modificabile senza alcuna conseguenza.

L'unico limite alle modifiche è che non debbono stravolgere i contenuti o rendere inutilizzabile il modulo ai fini a cui è destinato.

Personalmente da anni ho prodotto la mia versione in cui scrivo testualmente che il titolare dei diritti delega il geometra Leonardo Gualandi "o persona da lui incaricata".
Questo fui consigliato da uno studio legale interpellato anche per conto del Collegio, che lo suggerì in seguito ad una considerazione: un delegato non può a propria volta delegare, se non è stato espressamente autorizzato a farlo nel documento d'origine della delega.

La richiesta di questo parere era giustificata dal fatto che spesso non so al momento della firma se in catasto ci potrò andare personalmente o ci dovrà andare altra persona dello studio. E a volte non è gentile far firmare un foglio in bianco! Poiché il Committente ha fiducia nello studio, così sa che solo il titolare dello studio invierà all'ufficio una persona fidata, e non sarà possibile che alcuno, anche sottraendomi la delega, la utilizzi abusivamente.

Già questa mi pareva una precauzione un po' zelante, ma giustificata dalla rigidità dell'Agenzia e di alcuni Committenti.

Francamente porci (o chiusa, per favore! :oops: ) problemi ancor più particolareggiati mi pare eccessivo: nell'invio telematico la delega la conservo in studio.
Se verrà un controllo dovrà limitarsi all'autenticità della firma. Le intenzioni del delegante non possono certo essere messe sotto processo: una volta che mi ha chiesto la copia di un documento a cui ha totale diritto non vedo proprio il rischio che mi si contesti di averlo servito puntualmente!

Invece mi preoccupa non poco il quesito di Studiotopo, che si domanda chi firma la delega in caso di ricerca di planimetrie per la corretta ricostruzione di un Elaborato Planimetrico.
Questo sì che può produrre effetti pericolosissimi sul Tecnico!

Semplicemente NON si deve chiedere la firma a nessuno, e NON si deve dettagliare l'Elaborato Planimetrico non avendone la facoltà!
È uno dei (purtroppo tanti) bachi della famigerata Circolare 4/09 a cui, scambiando il baco per un buco, si è cercato di mettere una pezza con chiarimenti bislacchi. Nella fattispecie è "chiarito" che si può produrre l'Elaborato a PdB oppure a MdS, giustificando in relazione l'impossibilità di accedere a documenti non in possesso della proprietà. Ma è chiaro che chi richiederà copia dell'Elaborato NON vedrà la relazione...

Basterebbe poter scrivere sull'EP la stessa nota, ma questo non è stato ancora espressamente consentito...
Buone planimetrie

Leonardo

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jema

(GURU)

Iscritto il:
26 Aprile 2007

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2106

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 08:50

"Leo" ha scritto:
È uno dei (purtroppo tanti) bachi della famigerata Circolare 4/09 a cui, scambiando il baco per un buco, si è cercato di mettere una pezza con chiarimenti bislacchi. Nella fattispecie è "chiarito" che si può produrre l'Elaborato a PdB oppure a MdS, giustificando in relazione l'impossibilità di accedere a documenti non in possesso della proprietà. Ma è chiaro che chi richiederà copia dell'Elaborato NON vedrà la relazione...


Considerata la mia difficoltà nel decifrare i nuovi acronimi, potresti per cortesia specificarli o (quanto meno) chiarire se sono equivalenti a CdC?
"Leo" ha scritto:
Basterebbe poter scrivere sull'EP la stessa nota, ma questo non è stato ancora espressamente consentito...


Ma neppure espressamente vietato!

Pertanto, qualora lo si ritenga utile, è sufficiente semplicemente aggiungere la breve nota all'interno dell'Elaborato Planimetrico.

Saluti
Emanuele

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pzero

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08 Luglio 2003

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Firenze - nome@cognome.it

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 09:11

La commissione catasto di Firenze ha formulato un quesito che è in attesa di risposta. Non appena arriva lo pubblico.
Vi ricordo che le norme ancora in vigore che regolano la cosa sono :
circolare 09/2003

dalla quale si evince che le planimetrie, in sostanza possono essere richieste da :
titolare dei diritti
delegato dal titolare dei diritti
coniuge o parente entro il quarto grado del titolare dei diritti
professionista iscritto all'albo con lettera di incarico professionale
notaio incaricato della stipula di atti

si dice anche che il professionista, in base all' art. 63 del D.P.R. 600/73, può autenticare la firma del delegante tramite timbro professionale.

P.O. 59/2003

attuazione della circolare precedente nella quale si fornisce un modello per la delega, si ribadisce che il professionista può anche presentare delega in alternativa alla lettera di incarico, e dice che cosa dovrebbe contenere la lettera di incarico.

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16/09/2010

tramite questo provvedimento si possono reperire le planimetrie via telematica :
su incarico dei titolari di diritti reali per :
- redazione atti tecnici di aggiornamento del C.E.U.;
- sulla base di adempimenti connessi alla stipula di atti
oppure su incarico dell'autorità giudiziaria

L'incarico deve essere conservato 5 anni

saluti
paolo

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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 09:47

"jema" ha scritto:
... i nuovi acronimi, potresti per cortesia specificarli o (quanto meno) chiarire se sono equivalenti a CdC?
...
Ma neppure espressamente vietato!
Pertanto, qualora lo si ritenga utile, è sufficiente semplicemente aggiungere la breve nota all'interno dell'Elaborato Planimetrico.



Bene, Emanuele, gli acronimi - che possono equivalere a CdC - intendono specificare singole razze come Bracco e Segugio. Lascio alle tue fini conoscenze linguistiche l'intuizione sul significato della prima maiuscola.

E vengo al sodo.
Ciò che non è vietato espressamente lo è, purtroppo, velatamente.
Laddove la Circolare dice (cito a memoria) che sono vietati gli elementi superflui, offre su un piatto d'argento a chi riceve la pratica l'occasione di interpretare soggettivamente la superfluità di ogni elemento.

Occorre che giuri su quanto ho di più caro (ossia i quattro peli che mi restano in capo) che lo "zelante" che contesta una scritta come quella detta l'ho già trovato? :!:
Ogni sinonimo di "zelante" è lasciato al fantasioso lettore...

Suggerisco di consigliare a Franco Maggio di non firmare mai più circolari che gli sottopongono svegliandolo di soprassalto e adducendo motivi di urgenza. Non è possibile che quell'accozzaglia di oscenità l'abbia ponderata con calma e con le giuste consulenze.

Leonardo

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geoalfa

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Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2010 alle ore 10:07

"Leo" ha scritto:
"jema" ha scritto:
... i nuovi acronimi, potresti per cortesia specificarli o (quanto meno) chiarire se sono equivalenti a CdC?
...
Ma neppure espressamente vietato!
Pertanto, qualora lo si ritenga utile, è sufficiente semplicemente aggiungere la breve nota all'interno dell'Elaborato Planimetrico.



Bene, Emanuele, gli acronimi - che possono equivalere a CdC - intendono specificare singole razze come Bracco e Segugio. Lascio alle tue fini conoscenze linguistiche l'intuizione sul significato della prima maiuscola.

E vengo al sodo.
Ciò che non è vietato espressamente lo è, purtroppo, velatamente.
Laddove la Circolare dice (cito a memoria) che sono vietati gli elementi superflui, offre su un piatto d'argento a chi riceve la pratica l'occasione di interpretare soggettivamente la superfluità di ogni elemento.

Occorre che giuri su quanto ho di più caro (ossia i quattro peli che mi restano in capo) che lo "zelante" che contesta una scritta come quella detta l'ho già trovato?
Ogni sinonimo di "zelante" è lasciato al fantasioso lettore...

Suggerisco di consigliare a Franco Maggio di non firmare mai più circolari che gli sottopongono svegliandolo di soprassalto e adducendo motivi di urgenza. Non è possibile che quell'accozzaglia di oscenità l'abbia ponderata con calma e con le giuste consulenze.

Leonardo



quoto Leonardo,

però, rilancio provocatoriamente e mi domando una cosa:

non è per caso che a forza di penare con ci si fa solitamente s (..) mentali interpretando sempre in modo barbaramente burocratico ogni parola e ogni virgola delle normative?

ma non basta questo a soddisfare l'autorizzazione ad ordinare telematicamente le schede planimetriche ecc... ???
[size=18]
1) per la redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano.
2) per adempimenti connessi alla stipula di atti.
[/size]

per quale motivo dobbiamo suggerire proprio noi altri vincoli o una diversa interpretazione di quello che abbiamo ottenuto con fatica?

cordialità

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