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Argomento: CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/85 - QUESITO
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totonno
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"rubino" ha scritto: Per una volta che Totonno ed Effeggì sono d'accordo ( e pure io) nel sostenere che il momento della legittimazione avviene al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ... Forse EFFEGI non lo sa che è d'accordo con me.. Comunque il condono per definizione deroga al rispetto delle norme urbanistiche, pertanto il condono non è una legittimazione urbanistica intesa come realizzazione dell'edificio corrispondente agli strumenti urbanistici al momento della realizzazione e il pagamento della sanzione consente la commercializzazione e la non demolizione del bene realizzato in contrasto ai regolamenti edilizi ed urbanistici. L'edificio in questione costruito nel 1975 è stto perciò realizzato illegittimamente, il condono gli consente di esistere, consente all'esecutore di non andare in galera, ma non cancella l'attività abusiva esercitata. Non potrei quindi dichiarare, come tecnico che l'immobile è stato realizzato nel 1975 in conformità alle norme urbanistiche se poi c'è un condono che mi dichiara che ho costruito abusivamente il bene e mi sono pentito pagando la sanzione amministrativa. Non so come ragiona Pagliai, ma io ho questo pensiero. I Notai di certo li ho tutti contro perchè vorrebbero sempre la conformità urbanistica dei beni condonati, ed io mi ci incazzo sempre. Ma il loro interesse è un altro. Ma forse ho torto io ? Saluti
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carlocinelli
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Beh...Antonio...non ho ben capito il tuo pensiero e non lo lego con le normative. La Legge 47/85 (Condono edilizio) viene considerata dagli esperti in materia una vera e propria Legge Urbanistica che ha permesso anche di sanare abusi pregressi. Nessuno e nessuna norma ti chiede di dichiarare che il fabbricato è stato costruito in conformità alle norme urbanistiche. Poi se lo vuoi fare nessuno te lo proibisce in relazione ad una storia urbanistica ma non è certo questa la discriminante. La discriminante è sapere se il fabbricato oggi è conforme urbanisticamente o meno. E nel caso di Sole78 è sapere l'epoca di costruzione che è stata dichiarata nella domanda di Condono Edilizio. Perché la Legge Regionale che lui riporta gli chiede solo l'epoca di costruzione. Cordialmente Carlo Cinelli
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rubino
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Va bene, hai ragione: sostuisco "legittimato" con "sanato". P.s.: aver avuto tre volte ragione non formano prova di sapienza. E non montarti la testa.
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carlocinelli
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"rubino" ha scritto: Per una volta che Totonno ed Effeggì sono d'accordo ( e pure io) nel sostenere che il momento della legittimazione avviene al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ... Certo. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma non che l'epoca di legittimazione e di costruzione sono la stassa cosa. La Legge Regionale gli chiede l'anno di costruzione e non puoi pensare che questa sia il 1985. Cordialmente Carlo Cinelli
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totonno
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"carlocinelli" ha scritto: Beh...Antonio...non ho ben capito il tuo pensiero e non lo lego con le normative. La Legge 47/85 (Condono edilizio) viene considerata dagli esperti in materia una vera e propria Legge Urbanistica che ha permesso anche di sanare abusi pregressi. Nessuno e nessuna norma ti chiede di dichiarare che il fabbricato è stato costruito in conformità alle norme urbanistiche. Poi se lo vuoi fare nessuno te lo proibisce in relazione ad una storia urbanistica ma non è certo questa la discriminante. La discriminante è sapere se il fabbricato oggi è conforme urbanisticamente o meno. E nel caso di Sole78 è sapere l'epoca di costruzione che è stata dichiarata nella domanda di Condono Edilizio. Perché la Legge Regionale che lui riporta gli chiede solo l'epoca di costruzione. Cordialmente Carlo Cinelli Rispondo perchè mi sono montato il capo, dopo che Rubino mi ha dato per tre volte ragione. Il condono non legittima urbanisticamente l'immobile, non lo rende conforme. La legge 47/85, autodenunciandosi, consente al responsabile dell'abuso di commercializzare il bene e di non andare in galera, comminando in cambio una sanzione solo amministrativa. La Legge 47/85 è una legge sul condono edilizio e interessando gli edifici e le opere realizzate in contrasto con le norme urbanistiche, è una legge urbanistica, come dici anche te, ma non parla mai di legittimazione urbanistica del bene ma di obbligo da parte del responsabile, di dichiarare l'abuso e di pagare oneri (se dovuti) e sanzioni rapportate alla tipologia dell'intervento, in cambio non c'è la legittimità del bene, ma la promessa di non procedere alla demolizione dell'abuso e all'arresto, nei casi più gravi, del responsabile a cui è consentito anche compravendere il bene ( e vorrei vedere il contrario). Il rilascio del provvedimento da parte del comune, permette quindi al bene di continuare a rimanere sul territorio e a circolare sul mercato, in deroga a tutte le norme edilizie, igienico sanitarie, urbanistiche tranne quella sulla idoneità statica e quelli costruiti in zone a vincolo paesaggistico per i quali necessitano di una particolare specifico nulla osta. Vorrei puntualizzare anche che oggi i termini "condono" e "sanatoria" significano due cose diverse, anche se molti i comuni per i condoni tuttora rilasciano impropriamente Concessioni o autorizzazioni in sanatoria. Con il fatto del 110%, soprattutto per la cessione del credito, non è così automatico dare la conformità urbanistica di un bene condonato, neppure in presenza del condono perfetto rilasciato. Ma qui forse si potrebbe tralasciare la questione, visto, spero, l'ignoranza in materia che magari avranno gli enti che controlleranno le dichiarazioni tecniche di noi professionisti assicurati. Saluti
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EFFEGI
f.g.
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"carlocinelli" ha scritto: Ma non che l'epoca di legittimazione e di costruzione sono la stassa cosa. La Legge Regionale gli chiede l'anno di costruzione e non puoi pensare che questa sia il 1985. Carlo su questo tuo passaggio sono d'accordissimo. "EFFEGI" ha scritto: A seguito di tale richiesta di condono il fabbricato è divenuto regolarmente assentito non quando esso è stato realizzato (ancorchè senza licenza) ma quando è stato rilasciata la relativa concessione edilizia in sanatoria. Come dicevo innanzi la legittimazione dell'immobile oggetto di condono, il quale doveva essere già ultimato in data antecedente al 01/10/1983 (requisito previsto dall'art. 31 della L. 47/85) avviene di fatto con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (oggi Permesso di Costruire in sanatoria). L'art. 26 della L.R. Sicilia n. 16/2016 (link: L.R. Sicilia n. 16/2016 ) dice che "Sono ammessi i cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 ........ , a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti (i volumi n.d.r.)". Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex legge 47/85 ha di fatto reso il fabbricato assentito alle norme derogative della legge speciale che è per l'appunto la 47/85, come dire "oggi per allora". Concludo chiarendo meglio (spero) quanto da me asserito nel mio precedente intervento, dicendo che: Poichè per l'immobile de quo è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria ex legge 47/85 in deroga alle norme vigenti al'epoca, trattandosi per l'appunto di un condono edilizio, nel rispetto dei soli vincoli preesistenti, l'immobile essendo stato legittimato, possa ritenersi in regola, e quindi, poter accedere alla possibilità di cambio di destinazione d'uso di cui all'art. 26 della L.R. sicilia n. 16/2016, poichè i volumi sono regolarmenti assentiti e l'immobile è stato realizzato in data anteriore al 1976. Diverso sarebbe se il permesso di costruire in sanatoria sarebbe rilasciato oggi ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/01 con il criterio della doppia conformità, essendo questa una norma non derogativa. Ma, trattandosi di materia molto complessa, capisco che altri possono pensarla diversamente da me, opione che comunque rispetto. Saluti cordiali e buon fine settimana.
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pan
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Nel caso di sole78, se permangono dubbi e assodato che l'immobile è stato costruito e dichiarato nella domanda di condono edilizio ante 1976 sarebbe opportuno formulare un quesito all'ufficio urbanistico/territorio/legale della Regione. Rispondono, ci mettono un po' ma rispondono (in tempi di covid non so) quindi prima si fa meglio è. Nel marasma delle normative regionali potrebbe già esserci una interpretazione su casi simili ma bisogna essere fortunati a trovarla.
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totonno
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"pan" ha scritto: Nel caso di sole78, se permangono dubbi e assodato che l'immobile è stato costruito e dichiarato nella domanda di condono edilizio ante 1976 sarebbe opportuno formulare un quesito all'ufficio urbanistico/territorio/legale della Regione. Rispondono, ci mettono un po' ma rispondono (in tempi di covid non so) quindi prima si fa meglio è. Nel marasma delle normative regionali potrebbe già esserci una interpretazione su casi simili ma bisogna essere fortunati a trovarla. 1. Sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti. Comunque nel caso specifico io farei una bella indagine urbanistica sull' edificio, per verificare se la costruzione così come realizzata per dimensioni e caratteristiche rispetta la normativa attuale per il conseguimento dellla nuova destinazione d'uso che si vuole ottenere. Ma senza opere. Nel momento in cui c'è la necessità di eseguire degli interventi di adeguamento sulla volumetria, sull'aspetto igienico sanitario in termini di superfici e aperture finestrate, altezze, standard urbanistici, e quant'altro, c'è da fare una SCIA onerosa che rispetti anche il piano delle funzioni locale vigente. Le opere condonate credo siano state eseguite non rispettando i limiti dimensionali di legge, altrimenti si sarebbe potuto fare tranquillamente anche oggi una sanatoria, riterrei che il cambio di destinazione che si vuole perseguire sull'immobile non sia così automatico e facile da ottenere nonostante il fabbricato sia stato realizzato in epoca anteriore al 1976. Pagliai, fatti da parte. (scherzo, eh ....!!! Saluti.
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pan
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Scusa totonno ma non ho capito. Tu ritieni che il cambio di destinazione non sia consentito in questo caso?
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totonno
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"pan" ha scritto: Scusa totonno ma non ho capito. Tu ritieni che il cambio di destinazione non sia consentito in questo caso? E' consentito solo se il fabbricato presenta i caratteri dimensionali richiesti dalla legge per quella specifica destinazione d'uso che si vuole perseguire e rispetti la normativa urbanistica e il piano delle funzioni locale vigente.
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carlocinelli
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Beh....io credo che sia il caso tutti di fare un po' di chiarezza visto ciò che asserisce Antonio. Che sono concetti belli robusti perché secondo lui non esiste legittimità urbanistica negli edifici condonati nel 1985 con certe tipologie. E non è un dubbio che possiamo lasciare in chi legge. Io credo fermamente che non sia così, nel rispetto della Legge 47/85, e anche perchè gli stessi Notai scrivono sempre negli atti che la legittimità urbanistica proviene dalla Concessione a Sanatoria n..... Svisceriamo con educazione e rispetto reciproco. Mi sembra il caso. Cordialmente Carlo Cinelli
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totonno
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"carlocinelli" ha scritto: Beh....io credo che sia il caso tutti di fare un po' di chiarezza visto ciò che asserisce Antonio. Che sono concetti belli robusti perché secondo lui non esiste legittimità urbanistica negli edifici condonati nel 1985 con certe tipologie. E non è un dubbio che possiamo lasciare in chi legge. Io credo fermamente che non sia così, nel rispetto della Legge 47/85, e anche perchè gli stessi Notai scrivono sempre negli atti che la legittimità urbanistica proviene dalla Concessione a Sanatoria n..... Svisceriamo con educazione e rispetto reciproco. Mi sembra il caso. Cordialmente Carlo Cinelli Sul proposito della LEGITTIMITA' urbanistica e sulla dichiarazione in atto di compravendita faccio notare che il Notaio, DEVE rispettare e far rispettare esclusivamente l'Art.40 della Legge 47/85 che riporto pari pari (quella che sancisce la nullità dell'atto che riguarda i Notai roganti) art. 40. Mancata presentazione dell'istanza comma 2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata. ... Non trovo scritto di legittimità urbanistica, che cosa sarebbe e da dove proviene l'imposizione di inserire la dichiarazione specifica in atto ? Io penso, con il conforto della legge, pari pari, che la parte alienante, pena la nullità dell'atto debba indicare in dichiarazione " gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35". Semplice copia e incolla il Notaio rogante deve riportare e far dichiarare in atti la venditrice. Saluti.
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Il Notaio deve riportare quanto previsto dall'Art. 40 e deve riportare anche la dichiarazione di conformità urbanistica, normalmente effettuata dal Tecnico nella sua Relazione o dalla parte venditrice in atto, ai titoli edilizi. Titoli edilizi che comprendono anche la Concessione a Sanatoria. Riporto link dove Pagliai spiega bene le varie terminologie. www.studiotecnicopagliai.it/stato-legitt... Cordialmente Carlo Cinelli
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totonno
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"carlocinelli" ha scritto: Il Notaio deve riportare quanto previsto dall'Art. 40 e deve riportare anche la dichiarazione di conformità urbanistica, normalmente effettuata dal Tecnico nella sua Relazione o dalla parte venditrice in atto, ai titoli edilizi. Titoli edilizi che comprendono anche la Concessione a Sanatoria. Riporto link dove Pagliai spiega bene le varie terminologie. www.studiotecnicopagliai.it/stato-legitt... Cordialmente Carlo Cinelli Carlo, dammi i riferimenti di legge in cui si impone la dichiarazione di legittimità urbanistica. Spiega anche cosa sia con riferimenti normativi non link di pagliai o pinco pallino, di Stefano o cinelli, la legittimità urbanistica. Altrimenti il dubbio non si scioglie. Grazie
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carlocinelli
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Art. 9 bis del TUE (DPR 380 del 2001) comma 1 bis relativo allo stato legittimo di un immobile, definito quale lo stato “ quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali “. Il Condono Edilizio ha legittimato la stessa. Perché per deduzione se non è legittima è illegittima. E se è illegittima non è conforme ed è abusiva. Per legittimità Urbanistica si intendono anche l'insieme dei Titoli Edilizi che riguardano un dato immobile. Antonio tu stai dicendo che le costruzioni che sono state sanate (in particolare con Tipologia 1 di cui alla Legge 47/85) non sono legittimate. E' una considerazione che non avevo mai sentito prima e che, di fatto, apre una voragine di incertezza intorno ad esse. Anche tu mi dovresti dire dov'è scritta una cosa del genere. Per me conformità=legittimità. Cordialmente Carlo Cinelli
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