Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Circ 5 14mar1992 Min Fin Revisione generale qualif...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore Circ 5 14mar1992 Min Fin Revisione generale qualificazione classificazione classamento del NCEU

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11916

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2022 alle ore 16:20

Circolare del 14/03/1992 n. 5 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali
Revisione generale della qualificazione della classificazione e del classamento del N.C.E.U.

Concluse le operazioni di revisione degli estimi urbani con la pubblicazione
sulla G.U. delle nuove tariffe, occorre completare la fase operativa della
revisione della qualificazione, classificazione e classamento, gia' avviata
conformemente alle disposizioni impartite con la circolare n.4 del 3mag1991.

Con detta circolare sono state anticipate le varie operazioni nelle quali si
articola la revisione stessa.
E' comunque opportuno premettere che nel corso dei lavori, in relazione alle
informazioni che periodicamente verranno chieste agli uffici nonche' in
relazione alle scadenze piu' avanti indicate, questa Direzione si riserva di
emanare ulteriori istruzioni.
Tanto premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella richiamata circolare
4/91, a seguito anche dell'esame delle proposte pervenute dagli Uffici,
relative al quadro generale delle categorie, si dispone che ad esso vengano
apportate le integrazioni e modifiche di seguito elencate.

GRUPPO A categorie da sopprimere: A/5 e A/6
Le categorie A/5 e A/6,
rispondenti nello spirito della norma originaria a realta' edilizie e di
utilizzazione all'epoca consuete, attualmente non rappresentano piu'
tipologie abitative ordinarie perche' al di fuori degli standard minimi
indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno riferimento.
Gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dall'assenza
o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre
dotazioni ora ritenute indispensabili.
Attualmente dette unitàa' o sono state adeguate alle minime condizioni
abitative - e quindi meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno
subito interventi di riadattamento e quindi per il principio
dell'orinarieta', non possono che essere classate - sia pure nelle classi
piu' basse - nella categoria che rappresenta le unita' immobiliari piu'
povere di dotazioni: categ. A/4.
- categorie da istituire: nessuna

GRUPPO B - categoria da sopprimere: B/8.
La categoria B/8 rappresentava i magazzini sotterranei adibiti a
conservazione di derrate alimentari.
Tale destinazione non e' piu' riscontrabile nella oridnarieta'. Le unita'
immobiliari censite nella categoria dovranno trovare piu' appropriata
collocazione nel gruppo C, in relazione all'uso cui sono destinate.
- categorie da istituire: nessuna
GRUPPO C - categorie da sopprimere: nessuna
- categorie da istituire: nessuna
GRUPPO D - categorie da sopprimere: nessuna
- categorie da istituire D/10; D/11; D/12 Nella categoria D/10 si dovranno
censire i "residence", anche se gestiti in multiproprieta'.
Per detta tipologia infatti l'offerta dei servizi da parte di specifiche
societa' di gestione e le dotazioni comuni (strutture ricreazionali,
associative, ristoranti ecc.) rappresentano un rilevante entita' economica e
pertanto tali immobili non possono essere assimilati alle unita' abitative
censite, come tali, nel gruppo A.
Ove il "residence" sia dichiarato per singole unita' funzionali (e' il caso
ordinariamente riscontrabile per le multiproprieta'), ciascuna di esse dovra'
essere censita nella categ. D/10 e le rispettive rendite dovranno essere
riferite al valore di mercato delle singole unita' comprensive quindi dei
diritti su tutti i beni immobiliari comuni.

Nella categoria D/11 - in considerazione dell'attivita' imprenditoriale
svolta - dovranno essere censiti gli immobili destinati a scuole private e
che rispondano alla normativa prevista per l'esercizio di tale attivita'.
Nella categoria D/12 andranno censiti i posti barca nei porti turistici,
costituiti da ben delimitati specchi d'acqua sui quali vengono esercitati
diritti reali ancorche' in regime di concessione demaniale, caratterizzati
dalla presenza di servizi, quali l'approdo al molo (anche di tipo
galleggiante), l'allaccio per fornitura di acqua, luce, telefono oltre ad
eventuali locali di deposito di uso esclusivo.
Nella stessa categoria andranno censiti gli stabilimenti balneari, oggetto di
consessione demaniale, che hanno fine di lucro.

GRUPPO E - categorie da sopprimere: nessuna - categorie da istituire: nessuna
Per poter infine qualificare in modo uniforme altre fattispecie
rappresentanti nuove tipologie edilizie, peraltro riconducibili a categorie
gia' presenti nel quadro generale, si dovra' fare riferimento ai seguenti
principi:
- Minialloggi e fabbricati a schiera Tali definizioni, peraltro di uso
corrente, di per se' non identificano specifiche categorie catastali (ne' si
e' ritenuto opportuno istituirne delle nuove), e pertanto le unita'
immobiliari abitative afferenti detti immobili, andranno censite nella
categoria del gruppo A che le rappresenta, con riferimento alle
caratteristiche estrinseche e di dotazioni di impianti dell'immobile stesso.
Per poter operare in tal senso sara' altresi' indispensabile integrare
opportunamente il quadro delle unita' tipo.
- Uffici privati "open space" Dette unita' immobiliari sono caratterizzate
dalla presenza di ampie superfici, da attrezzare con pareti mobili, secondo
le esigneze temporali dell'ufficio.
con riferimento alla destinazione d'uso si confermera' la categoria A/10.
Sara' pero' opportuno individuare la superficie del vano medio, abitualmente
definita in sede di modulazione degli spazi, ed integrare opportunamente il
quadro delle unita' tipo.
- Posti auto su aree private e su piani "pilotys" Dette unita' immobiliari,
caratterizzate da spazi - delimitati con segnaletica a terra - ricavati su
aree private (posti auto all'aperto) o su spazi coperti, quali i piani
"pilotys", che venivano censiti nella categoria C/6, dovranno trovare
collocazione nella categoria C/7, opportunamente integrata nelle sue unita'
tipo.
- Autosilos Ove l'immobile sia dotato di impianti di sollevamento delle auto
per l'attivita' di ricovero delle stesse, andra' censito nella categoria D/8.
- Discoteche, parchi gioco, zoo-safari e simili Le attivita' esercitate sono
caratterizzate essenzialmente dalla cessione di servizi o svaghi a pagamento
(emissione di biglietti SIAE) e sono pertanto assimilabili a quelle
esercitate nei locali per spettacolo, quindi tali unita' dovranno essere
censite nella categoria D/3.
- Parcheggi a pagamento su aree private Anche in tali fattispecie l'attivita'
esercitata consiste nella prestazione di servizi e quindi questi dovranno
essere censiti nella categoria D/8.
- Villaggi turistici Dovranno essere censiti nella categoria D2 in quanto
caratterizzati da finalita' alberghiere.
- Campeggi Per tali unita' e' predominante la prestazione di servizi e
l'attivita' che vi si svolge ha essenzialmente un carattere commerciale;
dovranno pertanto essere censiti nella categoria D/8.
- Aree per deposito (rottami, inerti ecc.) Nel caso in cui oltre al deposito
si svolga nelle aree un'attivita' di lavorazione e commercializzazione del
materiale (anche se con carattere, sussidiario), esse dovranno essere censite
nella categoria D/7.
Ove invece la destinazione sia di semplice stoccaggio dovranno essere censite
nella categoria E/9.
- Fabbricati destinati a grande distribuzione (ipermercati, supermercati)
Dovranno essere censiti nella categoria D/8.
- Impianti con attrezzature sportive (anche con coperture pressurizzate) Se a
fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria D/6.
Si considerano attrezzature sportive anche i campi da golf, i maneggi e
simili.
- Cabine elettriche Per dette unita' immobiliari resta confermata la
categoria D/1.
- Impianti pr lavaggio auto Qualora siano dotati di attrezzature semplici,
quindi con esclusione di impianti fissi nei locali, verranno considerati come
attivita' artigianali e quindi classati in C/3.
Se del tipo automatico, con la presenza di attrezzature specifiche - e
sempreche' non rientrino a far parte di stazioni di servizio - andranno
censiti nella catergoria D/7 (attivita' artigianale).
- Soffitte e cantine Se disgiunte dall'abitazione, andranno censite nella
categoria C/2, integrando opportunamente le unita' tipo.
- Capannoni prefabbricati per attivita' produttive varie Tali manufatti
dovranno essere censiti nella categoria D/8 a meno che, per l'attivita' ivi
esercitata, non rientrano nelle fattispecie previste per la categoria D/7.
Stalle e fienili non agricoli La destinazione a stalla e' gia' prevista nella
categoria C/6, riservando ad essa le classi piu' basse.
Il fienile puo' essere assimilato a locale di deposito e come tale da censire
nella categoria C/2.
- Chalets Se abitazioni tipiche dei luoghi rientrano nella categoria A/11.
Diversamente andranno censiti nella categoria del gruppo A rispondente alla
tipologia, alla dotazione di impianti e servizi, e rifiniture dell'unita'
stessa.
- Serre Normalmente rientrano nell'ambito dell'attivita' agricola e come tali
sono censite nel catasto terreni.
Nel caso in cui la loro funzione sia solo di stoccaggio di piante e fiori
anche se in stato vegetativo, andranno censite nella categoria D/8 in quanto
e' preminente l'attivita' commerciale.
- Sale condominiali Costituiscono, in quanto tali, beni comuni non censibili.
- Circoli ricreativi Senza fine di lucro: possono essere assimilati alle
unita' immobiliari adibite ad attivita' culturale e quindi dovranno essere
censiti nella categoria B/6.
Con fine di lucro: dovranno essere censiti nella categoria propria
dell'unita' immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa (negozio,
ufficio privato, ecc).
- Funivie , sciovie e simili Per le loro caratteristiche dovranno essere
censite nelle categorie E/1.
In conclusione, con riferimento alle risposte alla circolare n. 4 del
3.5.1991, con la quale alcuni Uffici hanno avanzato proposte per un specifica
qualificazione, relativamente a fattispecie che non trovano invece una
precisa collocazione nell'attuale normativa, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda le aree urbane, esse sono definite dell'art. 15 del D.P.R
650/72 e come tali devono essere indicate in atti con la superficie, senza
rendita.
Per quanto riguarda le aree attrezzate lungo le autostrade e le strade
statali, esse trovano la loro qualificazione specifica se adibite a stazione
di servizio o se attrezzate con manufatti adibiti a cessione di servizi; a
questi dovra' competere l'appropriata qualificazione; qualora rientrino nella
"sede stradale", non devono essere censite in C.E.U..
Le aree attrezzate a sosta per caravan, senza fine di lucro, dovranno essere
inquadrate nella categoria E/4.
Tanto premesso si riporta il quadro generale delle categorie aggiornato cosi'
come segue:
QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE I
- IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
GRUPPO A A/1 - Abitazioni di tipo signorile (1).
A/2 - Abitazioni di tipo civile (2).
A/3 - Abitazioni di tipo economico (3).
A/4 - Abitazioni di tipo popolare (4).
A/7 - Abitazioni in villini (5).
A/8 - Ville (6).
A/9 - Castelli, palazzi eminenti (7).
A/10 - Uffici e studi privati.
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (8).

GRUPPO B
B/1 - Collegi, convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;
seminari; caserme (9).
B/2 - Case di cura ed ospedali (9).
B/3 - Prigioni e riformatori.
B/4 - Uffici pubblici.
B/5 - Scuole e laboratori scientifici (9).
B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli
ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici
della categoria A/9.
B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

GRUPPO C
C/1 - Negozi e botteghe.
C/2 - Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite
all'unita' immobiliare abitativa.
C/3 - Laboratori per arti e mestieri.
C/4 - Fabbricati e locali epr esercizi sportivi (9).
C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (9).
C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (9).
C/7 - Tettoie; posti auto su aree private; posti auto coperti.

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (10)
D/1 - Opifici.
D/2 - Alberghi e persioni.
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi
giochi, zoo-safari.
D/4 - Case di cura ed ospedali.
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione.
D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi.
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni.
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni.
D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti
privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni
aerostatici e dirigibili.
D/10 - Residence.
D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati.
D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari (11).

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
GRUPPO E
E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;
stazioni per metropolitane; stazioni per ferrovie; impianti di risalita
in genere.
E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (13).
E/4 - Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili.
E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 - Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio.
E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri
e le tombe di famiglia.
E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie
precedenti del gruppo E.

NOTE
(1) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di
pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di
livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Detti immobili devono inoltre rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio
in sede di classamento automatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9) e per
quanto riguarda la consistenza e la dotazione di servizi delle unita'
immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti.

(2) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali
richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio, in sede
di classamento automatico (punti 1, 4 e 9 dei prospetti 9), e per quanto
riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita' immobiliari,
ai requisiti indicati ai punti 14 e 15 dei citati prospetti.
Sono compatibili con la categoria anche quelle unita' immobiliari
(minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle
abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di
rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

(3) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di
economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti
tecnologici limitati ai soli indispensabili.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede
di classamento automatico (punti 1, 4, 6 e 9 dei prospetti 9), e per quanto
riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita' immobiliari,
rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede di classamento
automatico (punti 14 e 15 dei prospetti 9).
Sono compatibili con la categoria anche quelle unita' immobiliari
(minialloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di
tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura
e dotazioni proprie della categoria.

(4) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche
costruttive e di rifiniture di modesto livello.
Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede
di classamento automatico (punti 1 e 6 dei prospetti 9), e per quanto
riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita' immobiliari,
ai requisiti indicati ai punti 14 e 15 degli stessi prospetti.

(5) Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unita'
immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologihce e di rifiniture
proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per
tutte o parte delle unita' immobiliari, di aree coltivate o no a giardino.
Le unita' immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a
quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per
l'attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei
prospetti 9).

(6) Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente
dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche
destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche
costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato
dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della
categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9).

(7) Si iscriveranno in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che
per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi
edificati non sono comparabili con le unita' tipo delle altre categorie;
costituiscono ordinariamente una sola unita' immobiliare. E' compatibile con
l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unita',
funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

(8) Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.

(9) Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di
lucro e non rientrano nell'art.10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.

(10) Quando rientrano nell'art.10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come
modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n.514, e quando hanno fine di lucro.

(11) Unita' immobiliari caratterizzate da concessione demaniale per l'uso
dello specchio d'acqua e dell'arenile.
A conclusione di quanto esposto, si procede ora al riesame degli aspetti gia'
trattati nella circolare n.4/91, per alcuni dei quali si forniscono uleriori
precisazioni:
punto 2 Dopo l'istituzione delle zone territoriali omogenee si deve pervenire
alla predisposizione di un quadro di tariffe unico per tutta la zona stessa.
Le indicazioni fornite dalla circolare citata sono idonee a rideterminare -
in prima fase - i quadri di tariffe di ciascun comune.
Al riguardo e' opportuno far rilevare che per alcune categorie dei comuni
collegati potra' essere necessario rideterminare la scala di collegamento con
il comune tipo.
Eventuali valori massimi rilevati potranno trovare collocazione nel quadro di
tariffa della zona territoriale omogenea (vedi lettera C).
Ove invece si rilevassero valori significativamente inferiori a quelli presi
a base della revisione delgi estimi, in conseguenza della metodologia
adottata, se ne dovra' tenere opportuno conto.

Poiche', come e' stato detto, gli Uffici debbono riferirsi ai valori espressi
nei cosiddetti "quadri provvisori" (che rappresentano come e' noto
l'escursione dei valori rilevati a suo tempo) e contemporaneamente
collergarsi alle nuove tariffe d'estimo pubblicate, occorre in questa
operazione allineare i valori espressi dai quadri provvisori alle
corrispondenti tariffe pubblicate.

punto 3.
si confermano le indicazioni fornite con la circolare n.4/91 citata.

punto 4.
Poiche' i quadri di zona omogenea dovranno essere sottoposti all'esame e
approvazione delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, per
poter programmare - ove necessario - tempestivi interventi, e' necessario
conoscere, entro il 31 marzo 1992, per ciascuna delle commissioni censuarie
distrettuali quanto segue:
- se e' insediata, la data di insediamento;
- se e' decaduta, lo stato dell'iter per la sua rinnovazione ed eventuali
informazioni al riguardo.

punto 5
Individuati sul territorio i comparti ove per le tipologie degli
immobili, l'epoca di costruzione, la destinazione urbanistica, si sono
rilevate condizioni generali riconducibili ad una unica qualificazione, si
attribuira' a tutti i fabbricati la categoria appropriata.
Potranno - in detti comparti - trovare una diversa qualificazione tipologie
singolari quali quelle riconducibili alla A/7, ove si operi in comparti di
edilizia di tipo civile e/o economica, o ad altra categoria ove si operi in
comparti caratterizzati da una edificazione a villini.
Per interventi piu' dettagliati quali quelli necessari nei centri storici e
nei territori interessati da edificazioni spontanee, si richiama quanto gia'
indicato con la circolare citata.

punti 6 e 7
Si conferma quanto gia' comunicato.
Nel rammentare la necessita' inderogabile del rispetto dei tempi fissati
dalla predetta circolare n.4/91, si rimane in attesa dell'assicurazione di
ricevuta ed esatto adempimento.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TipologieP10

Software gratuito per scegliere la tipologia adatta in pochi secondi senza sbagliare

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie