Unità Immobiliari Recuperate La
Circolare N° 9 del 26/11/2001 della Dir. Centr. Cart. Catasto e Pubbl. Immob., prevede la possibilità di ripristino in banca dati, per motivi tecnici vari, delle unità immobiliari erroneamente soppresse mediante la nuova operazione “
Recuperata” (
R) inserita nei documenti di accatastamento;
Questa fattispecie, peraltro, deve essere adeguatamente motivata dal tecnico presentatore, indicando nel campo “
Note relative al documento ” il motivo per il quale viene presentata la denuncia, facendo riferimento agli estremi di protocollo della stessa.
Tale operazione permette di ripristinare gli identificativi catastali in carico alla partita “
C“.
La denuncia si effettua come un normale accatastamento, con obbligo di proporre la stessa ditta, gli stessi dati censuari e la stessa rappresentazione grafica che aveva l’unità immobiliare al momento della soppressione, calcolando anche le superfici catastali.
Recuperata l’unità dalla partita “
C“ si devono sopprimere le unità che la stessa aveva generato in seguito a frazionamento, fusione o altro.
La soppressione si effettua mediante la presentazione di nuova denuncia di variazione in cui vengono soppresse le U.I.U. erroneamente costituite.
Procedimento inverso si seguirà in caso di errata fusione, cioè recuperando le unità fuse e sopprimendo l’unità costituita.
Il recupero può essere anche parziale cioè, riguardare il ripristino anche di una sola (o più) unità immobiliare soppressa per errore (caso di denuncia di variazione per fusione in cui una unità non doveva essere accorpata alle altre, in questa fattispecie la planimetria a suo tempo presentata non deve aver riportato la porzione corrispondente al subalterno che s’intende recuperare).
Nel caso in cui la rappresentazione grafica dell’unità recuperata non è più attuale perché variata o cambiata di destinazione
è possibile Recuperarla, proponendo per la stessa la categoria F/4 (unità in corso di definizione), per poi presentare la variazione attuale.
(Per tale denuncia, intesa come pre allineamento, non sussiste l’obbligo della presentazione degli elaborati grafici né il pagamento di tributi catastali).
Per quanto riguarda il recupero di Beni Comuni non Censibili erroneamente soppressi, non è possibile ripristinare i subalterni dalla Partita “
C”;
Si denunciano di seguito con nuovi subalterni e con nuovo elaborato Planimetrico (E.P.), con l’avvertenza di indicare nel campo “
Note relative al documento” che gli attuali subalterni oggetto di denuncia sostituiscono i subalterni erroneamente soppressi con denuncia di variazione di cui al Prot. N°………….del…………….
Se l’errata soppressione dell’unità immobiliare è da imputare all’Ufficio, la planimetria sarà reperita in archivio e rasterizzata, consegnando al professionista il file contenente la planimetria non soggetta al pagamento dei tributi.
Se invece l’errore è imputabile ad un’errata denuncia di variazione prodotta dal tecnico presentatore, si ripresenterà la nuova planimetria (riportante la situazione alla data della soppressione), soggetta al pagamento dei tributi.
Sia nel primo caso sia nel secondo, le denunce non sono soggette al pagamento delle sanzioni.
N.B.: Nella stampa del file Docfa non viene visualizzata la “
R” dell’operazione Recuperata, bensì la “
C” di Costituzione. L’operazione “C” è da intendersi
Recuperata.