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Argomento: Notizie sulla redazione degli APE dal 2 ottobre 2014

Autore Risposta

Gioyss

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17 Febbraio 2012

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 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 19:37

No

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divi

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 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 19:46

"Gioyss" ha scritto:
No



No che non posso redarre l'APE, o no che i requisiti non me lo impediscono??

perchè non c'è nessun legame di parentela con il committente!

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Gioyss

Iscritto il:
17 Febbraio 2012

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 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2015 alle ore 20:01

"divi" ha scritto:
"Gioyss" ha scritto:
No



No che non posso redarre l'APE, o no che i requisiti non me lo impediscono??

perchè non c'è nessun legame di parentela con il committente!



Perdonami, ho scritto telegraficanente male; puoi farlo, nessuno te lo impedisce. Certo che se sussistesse oggi un compromesso.. ..

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salco
geomax gps + leica 1100

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 11:07

Salve da qualche anno mi rivolgo a un collega per i cert. ape x i mie clienti oggi mi sono accorto che lui non presenta in regione (campania ) i certificati io ho fatto atti traslativi allegando i certificati adesso mi chiedo ma i certificati sono validi? gli atti cui sono allegati hanno problemi ? si puo rimediare ? come? grazie

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Gioyss

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17 Febbraio 2012

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 15:46

Al momento non sono state ancora esplicitate chiaramente le sanzioni. Quelle attualmente vigenti fanno riferimento al mancato rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6.
Ti consiglio però di inviarlo, anche se in ritardo. Per gli atti, inoltre, non dovrebbero esserci problemi, in quanto i 15 gg per l’invio sono un termine ordinatorio e non perentorio e quindi l’atto non può annullarsi.

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salco
geomax gps + leica 1100

Iscritto il:
08 Aprile 2003

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italy

 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 16:58

"Gioyss" ha scritto:
Al momento non sono state ancora esplicitate chiaramente le sanzioni. Quelle attualmente vigenti fanno riferimento al mancato rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6.

Ti consiglio però di inviarlo, anche se in ritardo. Per gli atti, inoltre, non dovrebbero esserci problemi, in quanto i 15 gg per l’invio sono un termine ordinatorio e non perentorio e quindi l’atto non può annullarsi.



Grazie x la rosposta questo mi tranquillizza x gli atti.

Adesso devo farglieli consegnare e sicuramente x il futuro dovro rivolgermi altrove

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 19:51

Buonasera, faccio presente che dal 1/1/14, in Campania gli APE si inviano telematicamente

www.certenergy.it/certificazione-energet...

saluti

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italiano
Mario Daverio

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+41° 53' 46

Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 11:42

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 11:47

"italiano" ha scritto:
Immobile costituito da due u.i. una al piano terra l'altra al primo piano collegata tra loro da una scala interna con una suerficie di 90 mq per piano. Nel redigere l'APE posso fare un unico attestato?



Saluti e grazie



Secondo me no, neanche se hanno un unico impianto di riscaldamento che serve entrambi.

Ci vogliono due APE distinti.

Salute

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italiano
Mario Daverio

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+41° 53' 46

Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 11:52

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 12:13

A maggior ragione. Ad oggi due APE tra un giorno non saprei.

Salute

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 14:54

Salve



Anche dal 01.10.2015, sempre due APE.



Saluti cordiali

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2015 alle ore 22:20

Clicca sull'immagine per vederla intera

Prestazioni energetiche degli edifici, si parte. Chi ci guadagna, chi ci perde e a cosa fare attenzione

Un edificio reale e uno di riferimento, calcolati secondo le procedure di determinazione della classe energetica vigente prima e dopo l’entrata in vigore del DM Requisiti minimi e delle nuove linee guida per la prestazione energetica.

Il 1° ottobre 2015 entrano in vigore due decreti sull'efficienza energetica degli edifici: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e il decreto “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.

Molti esperti in questi mesi hanno espresso il loro parere in merito, in ultimo il Consiglio nazionale del Notariato che proprio pochi giorni fa ha prodotto una propria analisi (leggi qui). Tra i diversi pareri c'è un caso di studio redatto da esperti che sono andati a confrontare le prestazioni di un edificio reale e uno reale modificato, calcolate secondo le procedure di determinazione della classe energetica vigente prima e dopo l’entrata in vigore del DM Requisiti minimi e delle nuove linee guida per la prestazione energetica.

L’applicazione dei Decreti infatti comporta risultati abbastanza diversi da quelli ai quali il progettista dell’edificio, inteso come sistema fabbricato-impianto, è abituato.

L'ESEMPIO. Prendendo in considerazione un edificio campione utilizzato per le simulazioni (riportato nella appendice C della norma UNI EN 12831:2006), si è provveduto al calcolo della prestazione sulla base della legislazione vigente a livello nazionale per gli edifici di nuova costruzione, utilizzando però i fattori di conversione in energia primaria previsti dal DM requisiti minimi.

Per verificare se l’edificio reale rispetta i requisiti previsti dal nuovo Decreto, è stato poi considerato l’edificio di riferimento, in quanto non sono più previsti i limiti assoluti imposti dalla legislazione oggi in vigore.

Dato che l'edificio reale così come previsto dalla norma UNI EN 12831:2006 non verifica gli indici di riferimento, sono state ridefinite le trasmittanze delle superfici disperdenti e i ponti termici, lasciando pressoché invariata la parte impiantistica.

Infine, è stato modellato un nuovo edificio di riferimento, che adotta i limiti di trasmittanza previsti per la zona climatica D per il 2019/2021. Dall'analisi dei risultati emergono implicazioni interessanti sugli aspetti che cambiaranno la progettazione dei nuovi edifici.

Da: www.casaeclima.com/ar_24319__Prestazioni...

Ricordo anche la news nella home di Geolive

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italiano
Mario Daverio

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+41° 53' 46

Inviato: 01 Ottobre 2015 alle ore 09:57

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

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 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2015 alle ore 11:18

Si. L'APE scade tra 10 anni dalla (attendibile) data di redazione se si rispettano determinate condizioni.

Salute.

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