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Autore CASI PARTICOLARI DI ACCATASTAMENT

masters234

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13 Novembre 2023 alle ore 23:48

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 1 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2023 alle ore 23:10

CASI PARTICOLARI DI ACCATASTAMENTI

1 UNITA' IMMOBILIARI COMPOSTE DA DUE/PIU' PORZIONI, SULLE QUALI GRAVANO DIRITTI REALI NON OMOGENEI
Un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l'unità originaria.
Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti. [size= 12px]https://highbubatz.com/gras-kaufen/[/size]
I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l'individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.
Nell'esempio in esame, in catasto risultano iscritte sia un'unità a nome di uno dei coniugi, sia una
porzione acquistata successivamente da entrambi in comunione legale, debitamente volturata,
ed a cui è attribuita la categoria fittizia F/4.
Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale "5 - altre" , in luogo della fusione.
Mediante ciascuna dichiarazione di variazione ogni porzione è iscritta autonomamente in banca dati con causale di presentazione "5 -Altre", nel cui campo descrittivo è riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.".
Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni,
in ragione della relativa consistenza. [size= 12px]https://highbubatz.com/cali-weed-kaufen/[/size]
Si precisa che, qualora una delle porzioni, che costituiscono l'unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa
deve essere sempre arrotondata, per eccesso, al vano intero.
Nel riquadro "Note relative al documento" è posta la dizione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz.
Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali".
Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l'intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto.

v.es.
L'Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l'applicazione interna "Funzioni d'ausilio" - ad inserire, come
annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz.
Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali", per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.

2 NUOVO ACCATASTAMENTO CON MODELLO 3 SPC RIPORTANTE A PAGINA 3 UNA DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO Questa fattispecie si presenta esclusivamente nel caso in cui la ditta da intestare al catasto urbano sia dichiarata, dalle parti interessate, priva di titolo legale reso pubblico.

Tale dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del mod. 3 SPC, in terza pagina, ovvero con apposita attestazione. La dichiarazione di accatastamento deve riportare, nel campo "Eventuale specificazione del diritto", la dicitura "Ris 1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico".
L'Ufficio provvede, dopo la registrazione della dichiarazione, ad inserire la "Ris. atti pass. interm. non esist." ed a cancellare nel contempo l'annotazione riportata dal tecnico nel campo "Eventuale specificazione del diritto".
Per provvedere a tale adempimento l'Ufficio può operare con le applicazioni disponibili, compilando una nota di voltura mediante la procedura "Aggiorna" (causale VUF), oppure generandola automaticamente utilizzando le "Funzioni d'Ausilio".
Ovviamente le risultanze iscritte negli atti del catasto vanno notificate a cura dell'Ufficio al domicilio fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, come ordinariamente previsto per le volture, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26ott1972, n. 650. [size= 12px]https://highbubatz.com/ [/size]

3 FABBRICATO COSTRUITO SU PARTICELLE CON INTESTAZIONI DIVERSE (SENZA UN ATTO RESO PUBBLICO DISCIPLINANTE IL DIRITTO DI SUPERFICIE)
Nell'eventualità di un fabbricato costruito su due o più particelle con intestazioni diverse, è necessario procedere a distinte dichiarazioni di nuova costruzione, ciascuna con la corretta intestazione e con la quota parte dell'unità immobiliare associata a ciascuna ditta (principio dell'accessione).
A tal fine è possibile utilizzare l'opzione "ditta x di n" presente nel quadro A del mod. D e come specificato nelle immagini seguenti. Per la redazione delle planimetrie, per la compilazione dei modelli e per le attività a carico dell'Ufficio si devono seguire le medesime modalità indicate nell'esempio n. 1.

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Autore Risposta

Valerio77

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29 Aprile 2024 alle ore 12:54

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 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2024 alle ore 17:31

Il mio caso penso possa essere assimilato, e spero possa utile a qualcun'altro ottenere la risposta.

Due magazzini affiancati sul lato lungo, uno dei due amplia la costruzione sul resede tergale e "sconfina" per circa 10 mq nel resede adiacente, di altra proprietà, il tutto utilizzato pacificamente da oltre vent'anni, nonchè regolare urbanisticamente.

Il problema nasce perchè la porzione di terreno occupata senza titolo deve essere oggetto di decreto di trasferimento, ho chiesto quindi di modificare la planimetria del fabbricato che ha sconfinato creando due sub, uno per l'area di sconfinamento ed uno per la porzione residuale.

Intendo, e qui la domanda, se la procedura è corretta, creare una planimetria del solo sconfinaemnto intestato ai soggetti falliti della "nuova costruzione" sul terreno, e la parte residuale rimane invece intestata agli sconfinatori, meno la porzione in questione.

Questo perchè cosi nel decreto di trasferimento potrò avere la conformità catastale necessaria alla planimetria seppur di porzione di manufatto, se poi vorrà la parte che ha sconfinato potrà fare richiesta di accessione invertita, art. 938 c.c.

E' corretto? Ci sono altre strade?

Grazie in anticipo.

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st-topos

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22 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2024 alle ore 19:03

Buonasera

non credo di aver capito chiarisci meglio questo concetto ".... creare una planimetria del solo sconfinaemnto intestato ai soggetti falliti della "nuova costruzione" sul terreno, e la parte residuale rimane invece intestata agli sconfinatori, meno la porzione in questione....."

come fai a dire ".......nonchè regolare urbanisticamente......" la parte che ha sconfinato

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Valerio77

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29 Aprile 2024 alle ore 12:54

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 08:44

[size= 10pt]Buongiorno, in effetti non sono stato molto chiaro.
Poniamo il caso di due magazzini industriali i cui resedi tergali, che chiameremo A e B, entrambi rettangolari sono adiacenti lungo un lato corto.[/size]

[size= 10pt] [/size]

[size= 10pt]Negli anni il magazzino di B si amplia fino a coprire tutto il resede di proprietà, e sconfinando, occupando con la propria costruzione, anche una porzione di circa 10 mq del resede di A, adiacente appunto.[/size]

[size= 10pt] [/size]

[size= 10pt]B ha una planimetria catastale che lo rappresenta per intero, il resede di A è rimasto a terreni.[/size]

[size= 10pt] [/size]

[size= 10pt]E’ stato fatto un frazionamento a terreni per creare la particella pari all’area di sedime occupata dal solo sconfinamento e poterle trattare indipendentemente dal resto, riterrei necessario ora presentare una planimetria (intestata ad A), ad esempio sub. 1 (anhe solo per il fatto che ci è stato edificato sopra un fabbricato) che rappresenti la sola porzione di manufatto che ha “varcato il confine” e dare il sub. 2 alla porzione residua di B (intestati a B), cosi da poter avere la conformità catastale.[/size]

[size= 10pt] [/size]

[size= 10pt]Spero sia più chiaro, in alternativa predispongo un piccolo grafico.[/size]

[size= 10pt] [/size]

[size= 10pt]Per la questione urbanistica la costruzione che ha sconfinato è stata /(tutta) oggetto di concessione in sanatoria L.47/85, riterrei che il confinante avesse comunque titolo, al momento poi mi occorre per il Decreto di Trasferimento solo la conformità catastale.[/size]

[size= 10pt] [/size]

[size= 10pt]P.s. grazie ancora per la disponibilità [/size]

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 09:23

Questa è una delle tante sentenze che potrebbero intgeressarti:

< < Variazioni catastali conformi ai titoli

Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso.

Di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di concessione di costruzione, per la cui adesione, le riserve apposte alle variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi) non sono di per sè idonee a produrre alcun effetto ostativo, né a ritardarne il rilascio.

Consiglio di Stato sez. V, 29/03/2004, n.1631 > >

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Valerio77

Iscritto il:
29 Aprile 2024 alle ore 12:54

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 09:39

Grazie si in effetti mi interessa, io mi ponevo però prima un problema al livello più "basc"....visto che ho edificato un fabbricato (la parte sconfinata) su un terreno, devo obbligatoriamente rappresentarlo con una planimetria (in questo caso una piccola porzione) al catasto fabbricati giusto?

Nel mio caso una volta realizzata la planimetria (terreno e fabbricato intestati ad A) il confinante potrebbe usucapire, chiedere l'acccessione invertita etc...

In sostanza le ipotesi possono essere molteplici ma ritengo sia fondamentale che l'immobile abbia una sua rappresentazione al catasto fabbricati, per essere conforme catastalmente, corretto?



Grazie

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Valerio77

Iscritto il:
29 Aprile 2024 alle ore 12:54

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 09:40

Grazie si in effetti mi interessa, io mi ponevo però prima un problema al livello più "basic"....visto che è stato edificato un fabbricato (la parte sconfinata) su un terreno, devo obbligatoriamente rappresentarlo con una planimetria (in questo caso una piccola porzione) al catasto fabbricati giusto?

Nel mio caso una volta realizzata la planimetria (terreno e fabbricato intestati ad A) il confinante potrebbe usucapire, chiedere l'acccessione invertita etc...

In sostanza le ipotesi possono essere molteplici ma ritengo sia fondamentale che l'immobile abbia una sua rappresentazione al catasto fabbricati, per essere conforme catastalmente, corretto?



Grazie

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st-topos

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22 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 11:39

Buongiorno

credo che l'aspetto più importante lo stai sottovalutando:

"..........come fai a dire ".......nonchè regolare urbanisticamente......" la parte che ha sconfinato....."

Mi permetto di darti un consiglio, quando affronti problematiche complesse (il tuo caso lo è), fai una scaletta delle problematica in ordine di importanza (dalla complessa alla semplice).

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Valerio77

Iscritto il:
29 Aprile 2024 alle ore 12:54

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 12:05

"st-topos" ha scritto:
Buongiorno

credo che l'aspetto più importante lo stai sottovalutando:

"..........come fai a dire ".......nonchè regolare urbanisticamente......" la parte che ha sconfinato....."

Mi permetto di darti un consiglio, quando affronti problematiche complesse (il tuo caso lo è), fai una scaletta delle problematica in ordine di importanza (dalla complessa alla semplice).





Buongiorno, anche questo è un ottimo consiglio, grazie.

a scopo di confronto, in attesa delal risposta sulla questione catastale, ritengo che il soggetto confinante che ha realizzato il manufatto anche sconfinando sul terreno di terzi, fosse legittimato ad ottenere sanatoria.

legislazionetecnica.it/node/1301043

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 12:14

E' possibile riportare l'estratto mappale dove si nota l'eventuale sconfinamento ?

Se non c'è stata opposizione da parte del confinante che ha subito il presunto sconfinamento, quali sono gli elementi per dimostrare che lo sconfinamento c'è stato ?

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samsung

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29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 12:21

A mio parere l'uscita principe dalla situazione è l'accessione inversa gestita da un avvocato.

Il tuo cliente dovrà prima o poi risolvere la situazione ed il momento è maturo.

Cordialmente

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 12:44

".......a scopo di confronto, in attesa delal risposta sulla questione catastale, ritengo che il soggetto confinante che ha realizzato il manufatto anche sconfinando sul terreno di terzi, fosse legittimato ad ottenere sanatoria......."

legislazionetecnica.it/node/1301043[/quo...

Oggi 3 maggio 2024 con quale legge sani l'abuso???????

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Valerio77

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29 Aprile 2024 alle ore 12:54

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 14:33

st-topos, se vedi sopra, è già stato oggetto di condono edilizio rilasciato, non devo sanare nulla.

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st-topos

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 16:00

Scusami ma non sei stato molto chiaro.

Parliamo, per adesso, esclusivamente della parte che ricade su proprietà di terzi.

Vediamo se ho capito, la parte che è "sconfinata" come dici tu è stata condonata. OK!!

Per me condonare significa presentare la pratica urbanistica con allegato un accatastamento.

Mancandoti (da quello che ho capito) il titolo di proprietà come l'hai accatastata e come ti hanno rilasciato la concessione edilizia??????

I famosi 10 mq. probabilmente non sono stati considerati fuori lotto?????

Mi e/o ti manca qualche passaggio

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 16:30

"st-topos" ha scritto:
Scusami ma non sei stato molto chiaro.

Parliamo, per adesso, esclusivamente della parte che ricade su proprietà di terzi.

Vediamo se ho capito, la parte che è "sconfinata" come dici tu è stata condonata. OK!!

Per me condonare significa presentare la pratica urbanistica con allegato un accatastamento.

Mancandoti (da quello che ho capito) il titolo di proprietà come l'hai accatastata e come ti hanno rilasciato la concessione edilizia??????

I famosi 10 mq. probabilmente non sono stati considerati fuori lotto?????

Mi e/o ti manca qualche passaggio



Il catasto non è probatorio. E' possibile e consentito, dal punto di vista prettamente fiscale, denunciare un immobile essendone il possessore e non il legittimo proprietario. Le ditte riportate in banca dati al catasto sono prima di tutto possessori.

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