Forum
Autore |
Successione sostitutiva oltre l'anno da quella originaria |

luigisic
Iscritto il:
24 Aprile 2024 alle ore 17:15
Messaggi:
3
Località
|
Entro l'anno dal decesso viene presentata denuncia di successione legittima per un immobile con eredi tre nipoti (figli di fratello) ed un fratello. Dopo poco più di due anni dal decesso viene rinvenuto il testamento per cui si procede alla presentazione della denuncia sostitutiva di tipo 1 che assegna interamente l'immobile ad uno solo dei nipoti. L'ade, nel richiedere la differenza dell'imposta di successione provvede ad irrogare sanzioni per ritardata presentazione della denuncia sostitutiva sulle imposte impotecaria e catastale in misura fissa, bolli e imposta di successione. Ok per l'imposta di successione, data la devoluzione al nipote, ma per la ipotecaria e catastale ed il bollo? La denuncia sostitutiva presentata entro i termini per l'accertamento non dovrebbe comportare sanzioni. Sbaglio? Grazie.
|
|
|
|
Autore |
Risposta |

Pachino
Iscritto il:
30 Settembre 2013 alle ore 15:06
Messaggi:
284
Località
Salerno
|
Si. La sostitutiva "sostituisce" la principale. Con la presentazione della sostituiva devi corripsondere sanzioni ed interessi. In particolare, se la sostitutiva è presentata entro i 5 anni (come nel tuo caso), dovrai corrispondere: - Interessi moratori imp. ipotecaria: - Interessi moratori imp. catastale; - Interessi moratori tassa ipotecaria: - Interessi moratori imp. di bollo: POI: - sanzioni imposte e tasse; - sanzioni bollo POI: - sanzione per ritardata presentazione denuncia successione. Non so quanto avete pagato. Tuttavia se con la successione sostitutiva Tipo 1 tu avessi invocato il ravvedimnento operoso, gli importi sarebbero stati di molto inferiori.
|
|
|
|

luigisic
Iscritto il:
24 Aprile 2024 alle ore 17:15
Messaggi:
3
Località
|
Salve, l'art. 31 comma 2 lettera e) recita: "e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;" e l'art. 28 comma 6 recita: "6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8." Il ritrovamento del testamento non è uno degli eventi previsti? Se si, non si devono pagare ne sanzioni ne interessi se la denuncia sostitutiva di tipo 1 viene presentata entro 1 anno dall'evento. Sbaglio? Grazie. Ciao.
|
|
|
|

Pachino
Iscritto il:
30 Settembre 2013 alle ore 15:06
Messaggi:
284
Località
Salerno
|
"luigisic" ha scritto: ...Se si, non si devono pagare ne sanzioni ne interessi se la denuncia sostitutiva di tipo 1 viene presentata entro 1 anno dall'evento.......... Questo dove sta scritto ? O come si deduce dagli articoli menzionati prima.?
|
|
|
|

luigisic
Iscritto il:
24 Aprile 2024 alle ore 17:15
Messaggi:
3
Località
|
"Pachino" ha scritto: [quote="luigisic"]Questo dove sta scritto ? O come si deduce dagli articoli menzionati prima.? Non sta scritto da nessuna parte ma interpretando la norma: la norma (art. 31 comma 2 lettera e) mi dice che la decorrenza di 1 anno va computata dal verificarsi dell'evento di cui all'art. 28 comma 6. Se così è ed io presento la denuncia sostitutiva di tipo 1 dopo aver ritrovato testamento ho tempo 1 anno dalla data in cui ho ritrovato il testamento pertanto non sarei in ritardo e se non sono in ritardo perché dovrei pagare le sanzioni e interessi? IMHO la interpreto così, sbaglio? Grazie.
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultime recensioni
Amici:
Le nostre guide:
|
|