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F3 imu e successione |

simaci
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27 Gennaio 2025 alle ore 17:19
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Buonasera gruppo, sono nuova e avrei bisogno di parei /consigli per il mio caso e ve ne sarei grata. Immobile in costruzione in f3 per tantissimi anni fino alla vendita del 2020. Fino a quando era in vita mio padre, pagavamo Imu solo sul terreno edificabile anche se sopra vi era il fabbricato. Morto mio padre, successione che attribuisce valore di 275mila euro( l' abbiamo venduto a 215). Da quelomento il comine pretende una imu calcolata sul valore di 275mila . E addirittura, piiche erano indietro con le pratiche, chiedono imu calcolato sui 275mila gia a partire dal 2010 , quando mio padre sarebbe venuto a mancare nel 2012 e la successione è del 2013. Siamo stati consigliati non bene in questi anni. Il 2010 il comune ha annullato la richiesta di imu a patto ritirassimo il ricorso il commissione tributaria e cosi facemmo. Ma gli anni a seguire il 2010 sono arrivati e atanno arrivando ora a nome della agenzia delle entrate. Possiamo fare qualcosa viato che l' imu su f3 si pagherebbe solo sulla area edificabile e non sulla struttura. Ogni consiglio è ben accetto o se servenp altri dati. In queati anni il comune due volte ha risposto che si calcola sul valore venale del bene scaturiro dalla successione.
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3L
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Lecce S
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"pagavamo Imu solo sul terreno edificabile" Così era sin dall'I.C.I. e non si comprendono le risposte del Comune se in successione è stato dichiarato fabbricato in corso di costruzione F/3 (e non area edificabile) come è giusto per il caso esposto. Non si comprendono poi gli annullamenti effettuati in precedenza dal Comune. Con quale motivazione? Interessante sarebbe approfondire un orientamento della giurisprudenza secondo il quale per le categorie catastali di "fabbricati" prive di rendita, pur essendovi il presupposto dell'imposizione (fabbricati secondo il NCEU) la base imponibile sarebbe sempre zero e quindi IMU=ZERO. Si sostiene che per i fabbricati si applicano i criteri di calcolo fissati dalla legge per i fabbricati e non è più area edificabile. E' un pò complesso da comprendere e può sembrare strano ma in Italia non ci si deve meravigliare di nulla. Senza voler creare rosee aspettative, viene da dire che stante l'entità degli importi in ballo potrebbe valere la pena di qualche consulenza specialistica in materia.
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Pachino
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Salerno
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La categoria fittizia F3 è una categoria catastale provvisoria che viene attribuita all'immobile in costruzione in attesa della definitiva destinazione da conferire al bene e dell'attribuzione di una rendita (circolare AdT 4/T del 2009). Viene utilizzata anche laddove l'immobile debba essere frazionato, venduto, iscrizione di ipoteche su parte di esso, ecc.. Con la dichiarazione di successione i titolari di tale bene gli hanno attribuito un valore che loro stessi hanno determinato in euro 275000 forse sulla base di una relazione di stima. E la base imponibile dell'imposta IMU è costituita dal valore dell'immobile.! Se l'avete venduto non credo ci sia molto da fare. L'acquirente per pagare meno IMU l'adibirà ad abitazione principale, oppure la frazionerà con attribuzione di categorie catastali oppportune.
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simaci
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27 Gennaio 2025 alle ore 17:19
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Grazie per la risposta. Il valore successorio è stato attribuito da perizia e non potevamo sapere che sarebbe stato utilizzato cosi. Ed in ogni caso un valore troppo basso ci avrebbe esposto a controlli per stabilire l' esattezza della valutazione. Il comune ha annullato imu 2010, leggo testualmente " causale:immobile catastato in categoria f3(unita immobiliare in corso di costruzione)" con provvedimento del 2021. Mentre in anni precedenti, per 2 volte, ci aveva risposto che il tributo era dovuto. Che fare
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Pachino
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30 Settembre 2013 alle ore 15:06
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Salerno
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simaci ma ora nel 2025, dopo che hai venduto l'immobile nel 2020, che problemi hai ? Al massimo, oggi, il Comune ti può chiedere ilpagamento IMU relativo al solo anno 2019.
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simaci
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27 Gennaio 2025 alle ore 17:19
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Il problema che mi sono arrivati 5 avvisi dalla agenzia di riscossione a partire dal 2015 fino al 2018, xche non liabbiamo pagati in quanto ci veiva detto che essendo f3 non era dovuto, ma pagare soltanto la quota per area fabbricabile.
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Pachino
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Quindi ti sono arrivati 5 avvisi di pagamenti non dall'Agenzia delle Entrate ma dall'Agenzia delle Entrate -Riscossioni (che ha sostituito Equitalia). Quindi erano debiti pregressi regolarmente notificati, altrimenti sarebbero prescritti. Il Comune per recuperare i suoi crediti IMU si è rivolto a Agenzia delle Entrate-Riscossioni. Per non pagare devi andare al Comune e chiedere a questo di provvedere allo sgravio delle cartelle di pagamento non solo di quelle relative all'anno 2010 ma anche per gli anni successivi. Cioè, il Comune deve annullare anche per gli anni successivi (almeno fino al 2020) le cartelle di pagamento IMU e comunicare lo sgravio ad AdE-Riscossione, dichiarando che il fabbricato era un F3 senza rendita. Se il Comune non provvede allo sgravio non ti resta che pagare. Se non paghi AdE-Riscossioni provvederà, nel tempo, al recupero coattivo.
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simaci
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27 Gennaio 2025 alle ore 17:19
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Grazie Pachino. Comunque è assurdo che un imu su f3 vada pagato...al comune ci siamo andati diverse volte ma senza successo: la risposta era sempre la stessa, " imu calcolato su valore successione/venale". Gli avvisi di pagamento il comune li ha mandati allo scadere del 5 anno e notificati l' anno successivo: purtroppo GRAZIE alla proroga cura italia, si sono allungati i termini di 84 giorni. Anche se provando a studiarmi le carte, 2 di questi avvisi penso, nella mia ignoranza in materia, siano decaduti in quanto notificati oltre il termine del 25 marzo 2024.
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3L
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Lecce S
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Se in successione è stato dichiarato fabbricato in corso di costruzione F/3 ed il valore riportato è relativo a tale circostanza (terreno + fabbricato) il Comune non può assumere il valore totale dichiarato come valore venale della sola area edificabile. BASE IMPONIBILE – Vedi: Legge 160/2019 - art. 1, c. 746 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Legge 160/2019 - art. 1, c. 745 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a).......... b)....... c)...... Su tale ultimo concetto si è basata la giurisprudenza nel ritenere quanto riportavo nell'intervento del 28.01.2025 ore 19,13. Aggiungo che non solo la giurisprudenza, ma vi sono anche documenti ufficali che pare si adeguino a tale principio. Vedi ad esempio: - Circ. Agenzia delle Entrate n. 23/E 29.07.2020 - Risoluzione Min. Econ. Fin. n. 4/DF del 16.11.2023 (punto 1). Ancora non mi è chiara la motivazione del Comune sugli annullamenti degli anni pregressi (2010...). A che anno risalgono? Perché? E perché se tale motivazione di annullamento era valida per gli anni precedenti l'Ufficio ha poi emesso avvisi negli anni successivi, cosa era cambiato? Certo è che qualora un Responsabile abbia sbagliato un atto non è facile che lo riconosca su semplice richiesta. Se poi ha sbagliato per la seconda volta??? Ripeto quanto detto nel precedente intervento che non voglio creare facili illusioni perché la materia è assai complicata ma, dati i valori in ballo (anche in merito ad eventuali rimborsi su cifre già pagate), mi pareva che il caso valesse approfondimenti di esperti.
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