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Autore DEMANIO DELLO STATO Oneri contestatario

pcicognani

Iscritto il:
27 Febbraio 2024 alle ore 13:01

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1

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 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2024 alle ore 13:10

Buongiorno, chiedo questa informazione:

- ho ereditato da mio padre del terreno, del quale alcune particelle hanno come intestazione:

DEMANIO DELLO STATO (CF 80193210582) sede in ROMA (RM) Diritto di: Oneri contestatario

XXXXXX a verificare compossessore contestato per acquisto dalla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina

Questa è l'intestazione che le particelle hanno dall'impianto. Negli anni ci sono state varie successioni e noi eredi siamo subentrati tra i compossessori contestati, mantenendo però la stessa intestazione del Demanio dello Stato.

Quando ho avuto la possibilità di vendere quei terreni il Notaio non ha voluto stipulare quelle particelle.

I terreni ora fanno parte di una fascia di rispetto stradale, ma all'epoca dell'impianto era un argine e sono praticamente inutilizzabili.

Io ora vorrei che il Demanio si riprendesse le sue proprietà contestate, anche perchè ho venduto il terreno circostante e di quella fascia non saprei più cosa farne.

Se qualcuno può darmi un suggerimento su come comportarmi: ho contattato più volte il Demanio, senza avere alcuna risposta.

Grazie

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Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11948

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2024 alle ore 18:43

[quote="pcicognani"]CASO:
- ho ereditato da mio padre del terreno, del quale alcune particelle hanno come intestazione:

DEMANIO DELLO STATO (CF 80193210582) sede in ROMA (RM) Diritto di: Oneri contestatario
Da verificare copossessore contestato per acquisto dalla cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. ....

I terreni ora fanno parte di una fascia di rispetto stradale, ma all'epoca dell'impianto era un argine e sono praticamente inutilizzabili.
Io ora vorrei che il Demanio si riprendesse le sue proprietà contestate, anche perchè ho venduto il terreno circostante e di quella fascia non saprei più cosa farne. .... /quote]

RISPOSTA:

Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2020, n. 7739, che ha ribadito un orientamento consolidato da precedenti sentenze, anche a Sezioni Unite (ad es. sentenza 19 febbraio 2019, n. 4839), hanno confermato il principio della cosiddetta sdemanializzazione tacita.



Quando un bene del demanio perde di fatto la sua funzione, in quanto non è destinato all'uso pubblico, e non fa parte del demanio necessario di cui all'art. 822 codice civile, e salve espresse eccezioni che vietano questa fattispecie, indicate dalla Corte nei beni del demanio idrico (art. 35 c.n.) e del demanio marittimo (art. 947 c.c.) si verifica la cosiddetta sdemanializzazione tacita, il che consente che gli immobili vengano usucapiti come quelli dei privati.

La sdemanializzazione, anche quando fosse accertata da un provvedimento amministrativo, si è già verificata avendo detto provvedimento natura ricognitiva, e pertanto i beni sono suscettibili di essere usucapiti dai privati.

Testualmente la sentenza prevede:

“deve essere chiarito che l’art. 829 c.c. del 1942, si pone in continuità con l'antecedente rappresentato dall’art. 429 c.c. del 1865; e, questo, nel senso che il primo prevede che il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato può essere semplicemente dichiarato dall'autorità amministrativa, con ciò riconoscendo espressamente al provvedimento di declassificazione natura esclusivamente dichiarativa, cioè soltanto ricognitiva della perdita della destinazione ad uso pubblico del bene (Cass. sez. I n. 12555 del 2013; Cass. sez. II n. 10817);

Ricavandosi, da questo, la pacifica conclusione che il passaggio del bene pubblico al patrimonio disponibile dello Stato consegue direttamente al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene, cosiddetta sdemanializzazione tacita, locuzione che evidenzia come la declassificazione prescinde dal provvedimento dell'autorità amministrativa, diversamente da quanto invece previsto dall’atr. 35 c.n., per il demanio marittimo e dall’at. 947 c.c., comma 3, per il demanio idrico. (Cass. sez. II, 11/05/2009, n. 10817 del 2009; Cass. sez. II n. 14666 del 2008);

Prendendo atto di questo, la Corte ha già in passato avuto occasione di chiarire che la regola contenuta nell’at. 829 c.c. del 1942 è rimasta la stessa dell’art. 429 del 1865, poichè anche oggi, come ieri, trattasi unicamente di stabilire, con un tipico accertamento di fatto, se il bene abbia mantenuto o perduto la sua destinazione ad uso pubblico (Cass. sez. II n. 21018 del 2016; Cass. sez. I n. 5817 del 1981)”.

Pertanto:

a) Molte enfiteusi sono estinte in forza delle leggi del 1974 e del 1985;

b) I beni soggetti ad enfiteusi sono suscettibili di essere usucapiti, a determinate condizioni compresi quelli intestati al Demanio dello Stato.

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