Dopo tanta ricerca ho trovato un interessante documento sul sito dei Geometri di Vicenza. In pratica è un parere rilasciato dal loro avvocato, proprio a riguardo dell'ultima verifica finanze da parte della CIPAG che fa però il punto sulla normativa e sui tempi di prescrizione.
Per chi vuole leggere l'originale questo è il link:
www.geometri.vi.it/web/gallery.../124-parere-legale-avv-a-tonello-1.pdf
Testo integrale
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PARERE OTTENUTO DALL’AVV. ANDREA TONELLO in data 3 dicembre 2009
All’esito dei recenti accertamenti da parte della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Ge-
ometri che vedono coinvolti numerosi professionisti relativamente ad accertamenti di eventuali irre-
golarità contributive, anche per annualità antecedenti all’anno 2004, si rende necessario commenta-
re una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione intervenuta sul punto. Infatti, con
la pronuncia n. 17660/2009, depositata il 29 luglio 2009, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, è intervenuta ancora una volta sull’annosa questione della prescrizione dei contributi e degli
accessori richiesti dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri, confermando
l’indirizzo giurisprudenziale ormai già consolidato.
Nel caso di specie si trattava di infedele comunicazione dell’ammontare del reddito professionale da
parte di un iscritto con riferimento agli anni 1987-1988.
L’iscritto aveva, infatti, comunicato i propri redditi entro il termine previsto dall’art. 17, Legge n.
773/1982 ma, successivamente, dal confronto tra la dichiarazione dell’iscritto e le risultanze di
quanto comunicato, nell’anno 1994, dal Ministero delle Finanze era emersa l’asserita omissione
contributiva.
La problematica della prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute agli enti
previdenziali privatizzati, in particolare alla Cassa Previdenza ed Assistenza Geometri, tocca due
aspetti fondamentali riguardanti la disciplina della prescrizione.
Il primo concerne l’individuazione della normativa di riferimento; infatti, gli ordinamenti previdenziali
dei singoli enti di previdenza, compresa la Cassa Previdenza ed Assistenza Geometri, si sono dotati
di regolamenti che prevedevano un termine prescrizionale superiore a quello stabilito dal comma 9,
art. 3 della Legge n. 335/1995 (termine decennale e non quinquennale).
Il secondo aspetto, trattato più approfonditamente nella sentenza in commento, concerne, invece,
l’individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione nell’ipotesi di invio da parte
dell’iscritto di una dichiarazione reddituale infedele.
La regola fondamentale dalla quale risulta necessario partire è l’art. 19 della Legge n. 773/1982 (Ri-
forma della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri).
Tale norma statuisce, infatti, che la prescrizione, allora decennale, per il pagamento dei contributi
decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione annuale
dei redditi ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA.
L’art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995, invece, stabilisce che tutte le contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni ed, il comma 10 del mede-
simo articolo, statuisce che tale nuovo termine prescrizionale si applica anche in relazione alle con-
tribuzioni dovute prima dell’entrata in vigore della Legge n. 335/1995.
La Suprema Corte di Cassazione con un’altra importante pronuncia (n. 5522/2003 in materia di pre-
videnza forense) ha enucleato il principio secondo il quale il nuovo termine prescrizionale di cui ai
commi 9 e 10 dell’art. 3 della Legge n. 335/1995 si applica anche alle contribuzioni dovute dai liberi
professionisti alle proprie Casse di Previdenza, compresa la Cassa Geometri.
Alla luce delle disposizioni richiamate, così come interpretate dalla Giurisprudenza ormai consolida-
ta della Suprema Corte di Cassazione, i contributi e le eventuali sanzioni dei liberi professionisti, per
il periodo successivo all’entrata in vigore della Legge n. 335/1995 (1° gennaio 1996), si prescrivono
con il decorso di cinque anni; analogo termine quinquennale si applica in relazione ai contributi, agli
accessori ed alle eventuali sanzioni dovute per il periodo precedente, salvo che siano stati posti in
essere dagli enti previdenziali atti interruttivi della prescrizione (diffide ad adempiere, notifica di car-
telle esattoriali, azioni giudiziali volte all’adempimento degli obblighi scaduti) o procedure volte al re-
cupero dei contributi, nel rispetto della normativa preesistente.
Ove ricorrono, infatti, queste due ultime ipotesi mantengono la loro vigenza le specifiche norme del-
la Cassa in ordine alla prescrizione dei contributi che prevedevano un termine di prescrizione de-
cennale decorrente dalla data in cui il professionista comunicava i propri dati reddituali ai fini IRPEF
ed il volume di affari ai fini IVA (art. 19, Legge n. 773/82 Cassa Geometri).
Un’altra censura sarebbe da muoversi, a parere dello scrivente, con riferimento alla tesi secondo la
quale le normative delle singole Casse sarebbero speciali e non potrebbero essere modificate ovve-
ro integrate da norme generali dello Stato, quali sarebbero quelle dei commi 9 e 10 dell’art. 3 della
Legge n. 335/1995; tesi, questa, che alcune Casse, compresa la Cassa Previdenza ed Assistenza
Geometri, hanno tentato di portare avanti nonostante il reiterato avviso contrario della Suprema
Corte di Cassazione (vedi fra tante anche Cass. Civ. 5522/2003).
In conclusione, con riferimento al termine prescrizionale dei contributi, degli accessori e delle relati-
ve sanzioni, si può ragionevolmente affermare che lo stesso si compia con il decorso di un quin-
quennio e che non possono, una volta prescritti, essere richiesti dall’Ente di previdenza.
In relazione, invece, al diverso problema della decorrenza del termine prescrizionale, si evidenzia
che i commi 9 e 10 dell’art. 3 della Legge 335/1995 nulla statuiscono sul punto. E’ per tale motivo
che si è posto il problema della determinazione del dies a quo con riferimento ai crediti vantati dalle
Casse a seguito delle eventuali infedeli dichiarazioni rilasciate dai liberi professionisti.
La Cassa Geometri, infatti, nella sentenza del 2009, sostiene ancora una volta che il termine di pre-
scrizione non decorra dalla data di invio della dichiarazione infedele, ma dalla data di acquisizione,
da parte della Cassa medesima, dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, considerando che solo
attraverso tali dati la Cassa può effettivamente riscontrare l’infedeltà della dichiarazione.
La pronuncia in commento, come altre che l’hanno preceduta (Cass. Civ. 7000/2008 e Cass. Civ.
9113/2007) ha, invece, ribadito che, in ipotesi di dichiarazione infedele, la prescrizione decorre dalla
data di invio della comunicazione reddituale da parte del professionista in quanto è a partire da tale
momento che l’Ente previdenziale è posto nella condizione di poter effettuare le verifiche sulla veri-
dicità della comunicazione stessa.
Tra l’altro, una diversa decorrenza del termine prescrizionale, così come prevista dagli artt. 6 e 33
del Regolamento della Cassa, che fanno riferimento al momento in cui la Cassa medesima ha otte-
nuto dai competenti uffici i dati definitivi da comunicare all’interessato, comporterebbe
un’indiscriminata “rimessione in termini” dell’Istituto ai fini della prescrizione con conseguente di-
sapplicazione della norma che impone, invece, il decorso di quest’ultima dalla presentazione della
denuncia dei redditi ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA.
In conclusione, dall’orientamento giurisprudenziale consolidato e confermato dalla sentenza esami-
nata in questa sede, risulta che il termine prescrizionale quinquennale dei contributi debba necessa-
riamente decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore dell’ammontare
del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichia-
rato ai fini IVA.
Per quanto riguarda, invece, il problema delle sanzioni amministrative connesse all’invio di una in-
fedele dichiarazione si ritiene che le medesime sottostiano ad un termine di prescrizione diverso ri-
spetto a quello previsto in materia di prescrizione dei contributi; la giurisprudenza di legittimità ha,
infatti, ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui è
stata commessa l’infrazione ed identificato nella data di scadenza per l’invio della dichiarazione.
Lo scrivente, nel concludere il presente commento, non può, tuttavia, esimersi dal precisare
che la Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri, a seguito della mancata adesione
degli iscritti agli accertamenti svolti con il contestuale pagamento di eventuali contributi e/o
interessi e/o sanzioni, non riconosce, ai fini pensionistici, gli anni a cui si riferiscono le asse-
rite irregolarità. Tale condotta, inoltre, pare venga adottata dalla Cassa anche nelle ipotesi in
cui le asserite irregolarità contributive e relative sanzioni siano già prescritte.
Risulta, a questo punto, palese la discrasia esistente a seguito dell’applicazione della norma di cui
all’art. 24, comma 2 del Regolamento della Cassa della cui legittimità si dubita fortemente.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il professionista al quale sia stato comunicato da
parte della Cassa l’accertamento contributivo dovrà decidere se aderirvi o meno pur sapen-
do che nell’ipotesi in cui decidesse di non farlo, la Cassa, nel caso di rilevazione di eventuali
irregolarità, potrà procedere mediante la notifica della relativa cartella esattoriale la quale po-
trà essere impugnata avanti al Giudice del Lavoro.
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Quanto su riportato mi sembra anche utile per la preparazione di eventuali quanto previsti ricorsi.
Saluti e buon anno a tutti.
Alberto "amal"