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25 Marzo 2017 - NUOVI CONTROLLI AUTOMATICI PER PREGEO E DOCFA
E' stata inviata una nota a tutte le Direzioni Regionali dove si annunciava che dal 13 marzo 2017 la Sogei rendeva disponibili a tutti gli Uffici Provinciali Entrate-Territorio alcune implementazioni di controllo remoto per le pratiche Pregeo e Docfa.
Si riporta di seguito la descrizione delle modifiche introdotte:
1) Soppressione contestuale della particella con categoria F/6 al catasto fabbricati, generata in automatico dal tipo mappale, allorché l’operatore fornisce al sistema l’informazione dell’esito negativo della verifica, che l’Ufficio effettua dopo la registrazione dell’atto di aggiornamento, tramite il tasto “ripristina da estratto” inserito nell’applicativo cartografico.
2) Verifica, in fase di accettazione della dichiarazione Docfa correlata al tipo mappale, dell’atto di aggiornamento Pregeo. Si prospettano, al riguardo, i tre casi seguenti:
-se l’esito della trattazione è risultato negativo, la procedura avverte l’operatore di tale circostanza; in ogni caso i controlli di competenza sono portati a termine e le eventuali motivazioni di rifiuto sono integrate, evidenziando anche il menzionato esito;
-se il controllo del Pregeo non è stato espletato (assenza di esito), la procedura avverte l’operatore che, in banca dati cartografica, è presente un atto in attesa di esito definitivo: in tale circostanza l’addetto al controllo Docfa sollecita gli operatori preposti al controllo degli atti di aggiornamento cartografico ad effettuare gli adempimenti di competenza, prima della registrazione negli atti della dichiarazione Docfa;
se i controlli relativi all’atto di aggiornamento cartografico sono stati espletati con esito positivo, si darà seguito agli ordinari controlli della dichiarazione Docfa.
3) Visualizzazione del file “.pdf”, tramite la selezione del tasto “PREGEO” dall’applicativo Work-flow Docfa, relativo all’atto di aggiornamento cartografico trasmesso dal professionista, in modo da consentire la verifica della coerenza delle intestazioni presenti nella dichiarazione Docfa, allorché sono nella stessa riportate.
4) Integrazione dell’applicativo “Docfa-Ufficio”, al fine di consentire la graffatura (o fusione) con i cespiti già registrati negli atti del catasto, ivi compresi quelli censiti nella categoria fittizia F/6.
Si coglie l’occasione per rappresentare che gli annullamenti attivati, a seguito dei controlli di merito, relativi ai tipi di aggiornamento cartografico, devono essere limitati alle fattispecie che evidenziano mancanze non sanabili dal professionista incaricato. A tale fine si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni casi per i quali non ricorrono le condizioni per l’annullamento dei tipi mappali.
La rilevata discontinuità presente nel tipo mappale, relativa agli intestatari catastali, può essere sempre sanata con apposita istanza in bollo, così come rappresentato nel paragrafo 2.1 dell’Allegato tecnico alla nota prot. n. 23646 del 12 giugno 2013. L’istanza può essere allegata alla dichiarazione Docfa, ovvero presentata autonomamente; in tale ultimo caso è collegata tramite l’applicativo ASP al numero di protocollo dell’atto di aggiornamento cartografico.
La sottoscrizione della lettera d’incarico da parte del possessore, in luogo del titolare di diritti reali sulla particella, non costituisce elemento ostativo alla validazione del tipo mappale o del “Tipo mappale con stralcio di corte” (SC), (ipotesi B e C presenti nell’Allegato alla nota prot. n. 30707 del 3 giugno 2009).
L’eventuale errato posizionamento di un fabbricato all’interno di una particella, introdotto in mappa attraverso un atto d’aggiornamento, è individuato utilizzando le ordinarie procedure di controllo a disposizione dell’Ufficio (rif. Circolare 44/E del 14 dicembre 2016 – paragrafo 6); in ogni caso deve essere verificato in sopralluogo, attraverso l’inclusione dello stesso tipo, fra gli atti da collaudare (inclusione nella percentuale di collaudo, connessa a scelta deterministica). Se dal sopralluogo effettuato dall’Ufficio risulta un “collaudo negativo”, il tecnico professionista deve presentare un nuovo atto di aggiornamento.
la redazione di un atto di aggiornamento rientrante nelle ipotesi A e B, richiamate nella nota protocollo n. 30707 del 3 giugno 2009, l’opzione scelta dal professionista riferita al tipo mappale SC, in luogo del “Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale”, non è mai sindacabile dall’Ufficio; detta errata indicazione è sanata dalla parte interessata, mediante il pagamento dei tributi speciali dovuti. Il mancato versamento da parte del tecnico incaricato comporta l’emanazione di un atto di contestazione da parte dell’Ufficio, mirato al recupero delle somme dovute, unitamente ai relativi interessi. L’atto di contestazione è notificato almeno ad un titolare dei diritti reali sulla particella, individuato fra quelli che hanno firmato la lettera d’incarico (cfr. Circ. n. 12 del 6 dicembre 2005 dell’Agenzia del Territorio).
GeoliveStaff
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