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Autore Rinunzia all'eredità

dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare

Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 19:13

Codice Civile, Libro Secondo, Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni, dall'Art. 519 all'Art. 527.

Capo VII: Della rinunzia all’eredità

Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all`eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E’ nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (475).

Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.

Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti **) e salvo il disposto dell'’ultimo comma dell’'Art. 571. Se il rinunziante e solo, l’'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

(Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
... omissis
... omissis
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (C.C. 463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall`art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell`altro.

Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’Art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’'Art. 677.

Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740). Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).

Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l’eredità non e prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all’'eredità si può impugnare solo se è l’'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (1442).

Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all’'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.


Il Link riporta alla Faq "Della Rappresentazione" (Art. 467 e seguenti C.C.):

www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

***** ***** *
pzero, dado48

Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio 2014 alle ore 10:06
 
 

 

 

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