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Autore Nuovo redditometro Circolare 24/E 31lug2013

geoalfa
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Inviato: 01 Agosto 2013 alle ore 16:57

Niente medie statistiche per ora per il nuovo redditometro
Secondo quanto chiarisce la Circolare n. 24/E (vedere su NORMATIVA CIRCOLARI ) messa online ieri sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo strumento di accertamento (varato col decreto del ministero dell'Economia e finanze del 24 dicembre 2012) considererà solo le "spese certe" e le "spese per elementi certi", ossia già note al Fisco in quanto comunicate all'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi.

Solo in via residuale e per le spese correnti, in quanto numerose e di importi non significativi, ma frequenti nel corso dell'anno, al fine di evitare ulteriori oneri di conservazione della documentazione da parte del contribuente, si utilizza la corrispondente spesa media Istat" spiega la circolare.

Valori Istat che "pertanto, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe tributaria" ma non li sostituiscono.

In ogni caso è previsto un doppio contraddittorio con il contribuente ed i soggetti da sottoporre a controlli saranno scelti in base a un'analisi del "rischio evasione" che la nuova normativa dovrebbe consentire di identificare con maggiore precisione:
la nuova normativa prevede infatti una "clausola di garanzia" inferiore alla precedente, in pratica l'accertamento sintetico scatterà non più al superamento del 25% tra capacità di spesa e reddito dichiarato ma solo del 20%.

La nuova disciplina si applicherà in ogni caso a partire dagli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2009 (ossia ai redditi dichiarati con il modello Unico 2010 o 730/2010), mentre per le dichiarazioni precedenti si continuerà ad utilizzare la normativa previgente, senza alcuna possibilità di un utilizzo retroattivo del nuovo strumento.

La circolare punta a tranquillizzare i contribuenti dopo le polemiche seguite all'ipotesi di valori "medi" col nuovo modello di redditometro.

"La prima garanzia della corretta ed efficace applicazione del nuovo strumento di accertamento - spiega l'Agenzia delle Entrate - è costituita da un'attenta attività di analisi che porta all'individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione".

In pratica saranno selezionati per un accertamento quei contribuenti che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa "avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i redditi conseguiti".

E ancora: "In sede di selezione si terrà conto, altresì, del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, per evitare di intraprendere attività di controllo nei confronti di coloro le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare".

Un tono volutamente rassicurante, specie riguardo alcune delle questioni finora più controverse, che andrà verificato in concreto sulla base dell'attività di controllo che sarà intraprese nei prossimi mesi.

Uno dei nodi che restano, ad esempio, riguarda l'onere della prova a carico del contribuente.

La circolare sottolinea che il contribuente avrà ampi spazi per fornire la propria prova contraria, sia presentando dati e documenti, sia "fornire elementi per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le "spese certe" attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi".
Tutto questo tuttavia non modifica il fatto che
dovrà essere sempre il contribuente a dover fornire le prove a sua discolpa e non più il fisco la prova della sua colpevolezza.

La fase del contraddittorio viene presentata dalla circolare come un confronto sereno tra il contribuente e il fisco:
si ribadisce, ad esempio, che "se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle "spese certe", "spese per elementi certi", agli investimenti ed alla quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio" stesso.

In caso contrario "saranno oggetto del contraddittorio anche le spese medie rilevate dall'Istat ("spese Istat"), connesse all'appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto".

L'ufficio, aggiunge la circolare, "considera anche le evidenze e le argomentazioni in concreto rappresentate dal contribuente, logicamente sostenibili, pur se non supportate da documentazione, nell'ottica di assicurare l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa", ma nulla si dice riguardo l'eventuale informativa al contribuente dell'archiviazione del procedimento, né cosa succederà se gli uffici periferici non interpreteranno in maniera univoca le "argomentazioni logiche" proposte dei contribuenti.

Come non è chiaro cosa possa accadere in fase di selezione se il "nucleo familiare" non fosse un'entità giuridicamente riconosciuta come nel caso delle coppie conviventi e di fatto:
dopo le separazioni "fiscali" più volte viste nel corso degli ultimi decenni arriveremo ai matrimoni per evitare il contenzioso col Fisco?

Considerando che altri nodi restano tuttora da sciogliere, in particolare riguardo agli investimenti, che il contribuente potrà ricostruire per dimostrare che una certa spesa (a esempio l'acquisto di un immobile) è frutto di risparmi accumulati in periodi diversi dai quattro anni indicati nel decreto, senza però che si sappia ancora a quali e quanti rischi tale costruzione possa esporre professionisti e imprenditori individuali.
La sensazione, insomma, è che questa non sarà l'ultima volta che l'Agenzia delle Entrate tornerà a parlare del "redditometro 2.0", tanto più che entro fine anno entreranno in vigore anche le informazioni di sintesi sui movimenti bancari e sui beni intestati alle società ma utilizzati da soci e familiari.

Luca Spoldi

Ultimo aggiornamento: 01 Agosto 2013 alle ore 17:42
 
 

 

 

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