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Autore Linee guida ed esempi per il CTU

geoalfa
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Inviato: 05 Maggio 2014 alle ore 19:59

Allego questo elaborato redatto a cura di Bernardo Simonetti, come richiesto qui:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...

Linee guida ed esempi per il CTU

La redazione dell’istanza di liquidazione, che, ricordiamo, sarà depositata unitamente alla consulenza tecnica presso la cancelleria del Tribunale o della Corte d’Appello, è l’atto conclusivo dell’incarico.

Non sempre risulta agevole, soprattutto per i neo-consulenti, determinare con precisione sia gli onorari sia le spese.

Ecco un ausilio per tutti coloro che si accingono o stanno già lavorando nel settore giudiziario.
Sinteticamente, il CTU dovrà avere ben chiari i seguenti dispositivi di legge:

• DM Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2002)
• DPR 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. n. 139 del 15 giugno 2002)

In merito al DPR 115/2002, data la vastità del decreto stesso, sarà sufficiente la conoscenza degli articoli da 49 a 56, nonché dell’art. 170.

Dalla disamina di tali decreti, discende che agli ausiliari del magistrato spettano sia l’onorario, sia l’eventuale indennità di viaggio e di soggiorno, sia il rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico (cfr., art. 49 del DPR 115/2002).
Dal proseguo della disamina, parimenti, si può rilevare che gli onorari sono determinati sulla scorta del DM Giustizia 30 maggio 2002, le spese (1) sono determinate sulla base del DPR 115/2002 e le eventuali indennità secondo la legge 836/1973 e la legge 417/1978(2).
Per quanto attiene alla determinazione dell’onorario, in analogia ad altre tariffe professionali, si possono avere:
• onorari fissi, ovvero il compenso è predeterminato dalla norma stessa, a prescindere dal valore della controversia
• onorari variabili, ovvero il compenso è variabile tra un minimo ed un massimo ed è proporzionale al valore della controversia
• onorari a tempo, ovvero secondo le “vacazioni” impiegate per lo svolgimento dell’incarico.

Qualora non fosse possibile o non fosse determinato il valore della controversia, gli onorari saranno calcolati in base alle vacazioni.
Questo porta ad una prima considerazione: gli onorari a vacazione risultano applicabili, preferibilmente, se non è possibile applicare gli onorari fissi o variabili.

È, infatti, possibile applicare gli onorari a tempo in luogo degli onorari variabili o fissi anche in presenza dell’indicazione del valore della controversia, quando, ad esempio l’importo degli onorari, determinato sulla scorta degli onorari variabili, risultasse troppo modesto rispetto all’effettivo impegno profuso dal Consulente Tecnico d’Ufficio.
Giova, inoltre, ricordare in questa sede, l’art. 29 dell’Allegato del DM Giustizia 30 maggio 2002:
«Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.»

Il suddetto articolo vuole significare che risulta non corretto indicare nella proposta di liquidazione, in caso di onorari a tempo, l’indicazione di vacazioni per partecipazioni ad udienze od altro, in quanto, come sopra espresso, gli onorari sono da considerarsi omnicomprensivi di tutte le attività inerenti l’incarico ricevuto, comprendendo anche la partecipazione ad udienze.

CRITERI DI SCELTA
Alla luce di quanto sopra esposto, per la redazione della proposta di liquidazione (istanza), il CTU dovrà, quindi, attenersi a quanto previsto sia dal DM 30 maggio 2002 sia dal DPR 115/2002.
Se il valore della controversia è determinato, si dovranno applicare gli onorari variabili.
Si pensi, ad esempio, alla stima del valore di mercato di un bene immobile, in tal caso trova giusta applicazione l’art. 13 dell’Allegato del DM Giustizia 30 maggio 2002.
Da una lettura di tale articolo, emerge che l’articolo stesso prevede degli scaglioni con un’aliquota percentuale minima ed una massima;
questo indica che il Consulente dovrà “scegliere”, secondo quanto effettivamente svolto, tra l’aliquota minima e massima.

Sono anche possibili valori intermedi (aliquote medie).
Il valore della controversia è il valore della domanda e, generalmente, deve essere indicato nell’atto principale di parte attrice, la citazione. Questo, dal 1° marzo 2002, anche per il pagamento da parte delle parti del contributo unificato di iscrizione a ruolo (3), in sostituzione di altre spese (bolli, diritti ed imposte).

Il CTU, quindi, dovrà prendere per base proprio tale valore e non quanto da lui medesimo stimato, questo in accordo anche con l’art. 10 del c.p.c., che così recita:

«Determinazione del valore.
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.»

Capita che il valore della causa sia indeterminato, in tal caso si potrà applicare a base di calcolo per la redazione della proposta di liquidazione quanto risulta dagli atti o quanto stimato dal Consulente stesso.
In caso di non applicabilità degli onorari fissi o variabili, si dovranno applicare gli onorari a tempo, ovvero “a vacazione” previsti dall’art. 1 del DM Giustizia 30/05/2002:
ogni vacazione è di due ore o frazione di essa;
quanto la vacazione è divisibile solo metà, pertanto, trascorsa un’ora ed quarto deve essere corrisposta un’intera vacazione.

La prima vacazione è di 14,68 €, vacazioni successive di 8,15 €.
È bene precisare che per prima vacazione si deve intendere la prima vacazione in assoluto, cioè le prime due ore di inizio delle operazioni peritali non deve essere applicata alla eventuale ripresa delle operazioni stesse.
Ovvero tutte le vacazioni successive saranno calcolate a €/cad 8,15.
Per i compensi a vacazione, così come anche per gli altri, se del caso, può trovare applicazione la maggiorazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, del DPR 115/2002.

ONORARIO PER CTU DI VALORE SUPERIORE A € 516.456,90
In caso di consulenze tecniche nelle quali è richiesta la stima di beni immobili, ad esempio consulenze per esecuzioni immobiliari o per divisioni ereditarie, può capitare che il valore dell’immobile sia ben superiore allo scaglione massimo previsto dall’art. 13 dell’Allegato del DM Giustizia 30 maggio 2002.
Infatti, tale decreto prevede espressamente che il valore massimo applicabile per la determinazione degli onorari sia 516.456,90 €.
Questo “tetto” comporta che il valore dell’immobile in eccedenza, e in questi anni la crescita del mercato immobiliare favorisce questo fenomeno, non trovi applicazione.
In altre parole, e.g., se il bene ha un valore di 700.000,00 €, la differenza in eccedenza pari a 183.543,10 € (700.000,00 € - 516.456,90 €) non viene considerata.
Non risulta possibile operare altrimenti.
Commette uno sbaglio quel consulente che, in analogia alle tariffe professionali, applica lo scaglione massimo a tutto il valore del bene immobile eccedente il limite di 516.456,90 €.

Per, in qualche modo, ovviare a questo, l’unica strada percorribile risulta l’inserimento nella proposta di liquidazione dell’art. 52, comma 1, del DPR 115/2002, che consente, in caso di consulenze di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, di aumentare gli onorari sino al doppio.
Tale art. 52, 1 comma, trova applicazione anche per compensare l’onorario del consulente che, altrimenti, risulterebbe iniquo rispetto all’oggetto della stima.
Si pensi, ad esempio alla consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione di un’indennità di espropriazione per un terreno.

Se tale terreno risulta edificabile l’applicazione dell’art. 13 è congrua al lavoro svolto, ma se il terreno risulta a destinazione agricola l’applicazione di suddetto art. 13 porta alla determinazione di un’indennità modesta con conseguenti onorari modesti, che non rispecchiano l’effettivo impegno profuso dal Consulente Tecnico d’Ufficio incaricato.
Trova, pertanto, luogo, anche in questo caso l’applicazione dell’art. 52, comma 1, del DPR 115/2002.

LE SPESE
L’art. 49 (Elenco delle spettanze) del DPR 115/2002, come già espresso, stabilisce che ai Consulenti del Giudice spettano l’onorario, l’eventuale indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio ed il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
L’art. 56 (Spese per l’adempimento dell’incarico), del medesimo decreto, precisa che gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico (istanza di liquidazione degli onorari e delle spese) ed allegare la corrispondente documentazione.
Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
Lo stesso art. 56, al comma terzo, dispone che se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’articolo 50.

L’INDENNITÀ DI MISSIONE
Preliminarmente, si cercherà di chiarire l’eventuale ammontare delle indennità di viaggio e di soggiorno da inserire nella richiesta di liquidazione.
Il sopra citato art. 55 (Indennità e spese di viaggio) del DPR 115/2002, al primo comma, stabilisce che per l’indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali.
L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’art. 15 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165.
È fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico.

Le indennità dovute al Consulente, quando questi operi fuori della propria sede ordinaria di servizio, ovvero fuori dalla propria residenza (comune di residenza) sono sempre normate dal sopra citato art. 55 che, ai commi 2 3, stabilisce che:
• le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei
• le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
Pertanto, l’ausiliario del Giudice è equiparato al dirigente di seconda fascia, indipendentemente dal titolo di studio.

Per quanto riguarda le spese di vitto e di alloggio, si deve fare riferimento ai seguenti riferimenti normativi.
1. Il DPCM 16 marzo 1990, Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate (omissis)
Art 1 - A decorrere dal 1° marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37, la spesa massima che può essere ammessa rimborso è stabilita nelle seguenti misure;
a) complessive 56,55 € (4) per due pasti giornalieri;
detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto
b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).
Art. 2 - Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.
In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l’indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell’art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 2. il DPCM 15 febbraio 1995, Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabile al personale dirigenziale per incarichi di missione (che ha modificato il precedente) (omissis)

Art. 1 - Per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1996 il limite di spesa per due pasti giornalieri, previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993, viene elevato:
• da 56,55 € a 61,10 € .

Restano fermi, per quanto non previsto dal presente provvedimento, i limiti di spesa stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990.
Pertanto, il CTU sarà autorizzato soggiornare in camera singola, per lo stretto necessario all’adempimento dell’incarico, in alberghi a 4 stelle (1a categoria) e potrà usufruire di n. 2 pasti nell’arco della giornata per complessivi 61,10 €.

Si evidenzia che, ai sensi del sopra riportato art. 2 del DPCM 13 marzo 1990, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l’indennità di trasferta oraria giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell’art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 3.

La Legge 18 dicembre 1973, n. 836, Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (omissis)
Art. 1 - Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, (…), spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all’art. 3 della presente legge. (omissis) Art. 9 (omissis)
Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall’Amministrazione o qualsiasi altro pubblico ente, l’indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà.
Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, stessa indennità è ridotta a un terzo. (omissis)

Art. 12 Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso (escluso l’eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:
– prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, (…)
– seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell’ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere.
Il rimborso è limitato all’importo delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale equiparata, spetta altresì il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per l’uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.
Per i primi dirigenti consentito il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per l’uso di un posto letto.
Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per l’uso di una cuccetta di prima classe (5).

È ammesso l’uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo.
Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall’orario ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all’interno che all’estero, l’uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. (omissis)
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di 0,11 € a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a 0,16 € a chilometro (6).

Ai fini dell’applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate.
Le altre sono arrotondate chilometro intero. (omissis)

Art. 14 In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all’interno o all’estero è dovuta un’indennità supplementare pari 10 per cento del costo del biglietto tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all’interno all’estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte. (omissis)

Tabella (omissis)
2) Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
vice procuratori generali della Corte dei conti;
sostituti procuratori generali militari;
consigliere relatore del Tribunale supremo militare;
sostituti avvocati generali dello Stato;
dirigenti generali;
generali divisione;
professori universitari alla IV classe di stipendio;
qualifiche civili o gradi militari corrispondenti .............. € 24,12
(omissis)

Per sintetizzare i concetti sopra espressi riporta il seguente schema riassuntivo.
– Indennità giornaliera intera 24,12 (tabella A);
– Indennità oraria intera €/ora 1,00;
– Uso del mezzo proprio: 1/5 del prezzo della benzina.
– Indennità supplementare + 10 % del costo del biglietto su mezzi di linea (mezzi ordinari come treno, automezzo pubblico, ecc.)

Note:
(1) Architetto, consultente tecnico per il tribunale.
Per precisione, anche il DPR 115/2002 contribuisce alla determinazione degli onorari, si pensi, tra gli altri, all’art. 52 dello stesso decreto.
(2) Legge 26 luglio 1978, n. 417 - Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
(3) Il contributo unificato è stato istituito dall’articolo 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal DL 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con DPR del 30 maggio 2002 n. 115.
(4) Importo così elevato dal DPCM 12 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 maggio 1993, n. 105.
(5) Comma così modificato dalla legge 26 luglio 1978, n. 417.
(6) Le indennità di cui al settimo comma dell’art. 12, modificata, nella misura, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono rideterminate annualmente a norma dell’art. 1 di quest’ultima legge (cui si rimanda), nei limiti dell’aumento percentuale apportato all’indennità di trasferta.

Ultimo aggiornamento: 05 Maggio 2014 alle ore 20:01
 
 

 

 

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