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Autore Notula CTU, quale riferimento normativo?

USV

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16 Agosto 2008

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 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2008 alle ore 17:54

Quale riferimento normativo per i lavori di studio al catasto e a casa della documentazione in possesso? ad esempio: lo studio della sentenza, delle visure catastali da cui ne sono scaturiti errori madornali che hanno richiesto una soppressione di un appartamento inesistente, la rettifica di un cognome su una quindicina di cespiti diversi, con relativi pagamenti dei diritti.

E poi, quale riferimento normativo per la preparazione di ben tre note di trascrizione? due trascrizioni ed una iscrizione.
Le trascrizioni sono per la sentenza di divisione con conguaglio, e la costituizione di una servitù di passaggio, l'iscrizione è per l'ipoteca sulla proprietà del debitore, per l'importo corrispondente al conguaglio previsto in sentenza.

Infine il computo metrico, con redazione dei disegni esecutivi per l'esecuzioni dei manufatti che, posti in essere, divideranno materialmente le due proprietà. Quelli interni nel villino sono banali, però ho anche previsto e progettato con disegno esecutivo, dei bei muretti divisori sul terreno.
Come si calcolano nella notula queste cose? cioè quali sono gli articoli di riferimento che non li trovo?

Ovviamente c'è molto di più in questo lavoro, ad esempio è stato necessario un frazionamento di un piano del villino, ed il frazionamento+mappale per il giardino con tutto ciò che comportano questi lavori.

La redazione del Docfa per esempio, quale riferimento normativo?
Mi sono fatto un bel mazzo a studiarmi come caspita si usano correttamente sia il programma NOTE che DOCFA che VOLTURA!


GRAZIE

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Autore Risposta

geocinel
Carlo Cinelli
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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2008 alle ore 08:56

Decreto 30 Maggio 2002 del Ministero di Giustizia
www.consrag.it/ordinamento/tariffa/dm30-...
Saluti

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2008 alle ore 09:03

Salve,
per tentare di aiutarti, ti allego questo elaborato redatto a cura di
Bernardo Simonetti :
[size=18]Linee guida ed esempi per il CTU [/size]

La redazione dell’istanza di liquidazione, che, ricordiamo, sarà depositata unitamente alla consulenza tecnica presso la cancelleria del Tribunale o della Corte d’Appello, è l’atto conclusivo dell’incarico.
Non sempre risulta agevole, soprattutto per i neo-consulenti, determinare con precisione sia gli onorari sia le spese.

Ecco un ausilio per tutti coloro che si accingono o stanno già lavorando nel settore giudiziario.
Sinteticamente, il CTU dovrà avere ben chiari i seguenti dispositivi di legge:

• DM Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n. 182 del 5 agosto 2002)
• DPR 30 maggio 2002, n. 115 (G.U. n. 139 del 15 giugno 2002)

In merito al DPR 115/2002, data la vastità del decreto stesso, sarà sufficiente la conoscenza degli articoli da 49 a 56, nonché dell’art. 170.

Dalla disamina di tali decreti, discende che agli ausiliari del magistrato spettano sia l’onorario, sia l’eventuale indennità di viaggio e di soggiorno, sia il rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico (cfr., art. 49 del DPR 115/2002).
Dal proseguo della disamina, parimenti, si può rilevare che gli onorari sono determinati sulla scorta del DM Giustizia 30 maggio 2002, le spese (1) sono determinate sulla base del DPR 115/2002 e le eventuali indennità secondo la legge 836/1973 e la legge 417/1978(2).
Per quanto attiene alla determinazione dell’onorario, in analogia ad altre tariffe professionali, si possono avere:
• onorari fissi, ovvero il compenso è predeterminato dalla norma stessa, a prescindere dal valore della controversia
• onorari variabili, ovvero il compenso è variabile tra un minimo ed un massimo ed è proporzionale al valore della controversia
• onorari a tempo, ovvero secondo le “vacazioni” impiegate per lo svolgimento dell’incarico.

Qualora non fosse possibile o non fosse determinato il valore della controversia, gli onorari saranno calcolati in base alle vacazioni.
Questo porta ad una prima considerazione: gli onorari a vacazione risultano applicabili, preferibilmente, se non è possibile applicare gli onorari fissi o variabili.

È, infatti, possibile applicare gli onorari a tempo in luogo degli onorari variabili o fissi anche in presenza dell’indicazione del valore della controversia, quando, ad esempio l’importo degli onorari, determinato sulla scorta degli onorari variabili, risultasse troppo modesto rispetto all’effettivo impegno profuso dal Consulente Tecnico d’Ufficio.
Giova, inoltre, ricordare in questa sede, l’art. 29 dell’Allegato del DM Giustizia 30 maggio 2002:
«Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.»

Il suddetto articolo vuole significare che risulta non corretto indicare nella proposta di liquidazione, in caso di onorari a tempo, l’indicazione di vacazioni per partecipazioni ad udienze od altro, in quanto, come sopra espresso, gli onorari sono da considerarsi omnicomprensivi di tutte le attività inerenti l’incarico ricevuto, comprendendo anche la partecipazione ad udienze.

CRITERI DI SCELTA
Alla luce di quanto sopra esposto, per la redazione della proposta di liquidazione (istanza), il CTU dovrà, quindi, attenersi a quanto previsto sia dal DM 30 maggio 2002 sia dal DPR 115/2002.
Se il valore della controversia è determinato, si dovranno applicare gli onorari variabili.
Si pensi, ad esempio, alla stima del valore di mercato di un bene immobile, in tal caso trova giusta applicazione l’art. 13 dell’Allegato del DM Giustizia 30 maggio 2002.
Da una lettura di tale articolo, emerge che l’articolo stesso prevede degli scaglioni con un’aliquota percentuale minima ed una massima;
questo indica che il Consulente dovrà “scegliere”, secondo quanto effettivamente svolto, tra l’aliquota minima e massima.

Sono anche possibili valori intermedi (aliquote medie).
Il valore della controversia è il valore della domanda e, generalmente, deve essere indicato nell’atto principale di parte attrice, la citazione. Questo, dal 1° marzo 2002, anche per il pagamento da parte delle parti del contributo unificato di iscrizione a ruolo (3), in sostituzione di altre spese (bolli, diritti ed imposte).

Il CTU, quindi, dovrà prendere per base proprio tale valore e non quanto da lui medesimo stimato, questo in accordo anche con l’art. 10 del c.p.c., che così recita:

«Determinazione del valore.
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.»

Capita che il valore della causa sia indeterminato, in tal caso si potrà applicare a base di calcolo per la redazione della proposta di liquidazione quanto risulta dagli atti o quanto stimato dal Consulente stesso.
In caso di non applicabilità degli onorari fissi o variabili, si dovranno applicare gli onorari a tempo, ovvero “a vacazione” previsti dall’art. 1 del DM Giustizia 30/05/2002:
ogni vacazione è di due ore o frazione di essa;
quanto la vacazione è divisibile solo metà, pertanto, trascorsa un’ora ed quarto deve essere corrisposta un’intera vacazione.

La prima vacazione è di 14,68 €, vacazioni successive di 8,15 €.
È bene precisare che per prima vacazione si deve intendere la prima vacazione in assoluto, cioè le prime due ore di inizio delle operazioni peritali non deve essere applicata alla eventuale ripresa delle operazioni stesse.
Ovvero tutte le vacazioni successive saranno calcolate a €/cad 8,15.
Per i compensi a vacazione, così come anche per gli altri, se del caso, può trovare applicazione la maggiorazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, del DPR 115/2002.

ONORARIO PER CTU DI VALORE SUPERIORE A € 516.456,90
In caso di consulenze tecniche nelle quali è richiesta la stima di beni immobili, ad esempio consulenze per esecuzioni immobiliari o per divisioni ereditarie, può capitare che il valore dell’immobile sia ben superiore allo scaglione massimo previsto dall’art. 13 dell’Allegato del DM Giustizia 30 maggio 2002.
Infatti, tale decreto prevede espressamente che il valore massimo applicabile per la determinazione degli onorari sia 516.456,90 €.
Questo “tetto” comporta che il valore dell’immobile in eccedenza, e in questi anni la crescita del mercato immobiliare favorisce questo fenomeno, non trovi applicazione.
In altre parole, e.g., se il bene ha un valore di 700.000,00 €, la differenza in eccedenza pari a 183.543,10 € (700.000,00 € - 516.456,90 €) non viene considerata.
Non risulta possibile operare altrimenti.
Commette uno sbaglio quel consulente che, in analogia alle tariffe professionali, applica lo scaglione massimo a tutto il valore del bene immobile eccedente il limite di 516.456,90 €.

Per, in qualche modo, ovviare a questo, l’unica strada percorribile risulta l’inserimento nella proposta di liquidazione dell’art. 52, comma 1, del DPR 115/2002, che consente, in caso di consulenze di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, di aumentare gli onorari sino al doppio.
Tale art. 52, 1 comma, trova applicazione anche per compensare l’onorario del consulente che, altrimenti, risulterebbe iniquo rispetto all’oggetto della stima.
Si pensi, ad esempio alla consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione di un’indennità di espropriazione per un terreno.

Se tale terreno risulta edificabile l’applicazione dell’art. 13 è congrua al lavoro svolto, ma se il terreno risulta a destinazione agricola l’applicazione di suddetto art. 13 porta alla determinazione di un’indennità modesta con conseguenti onorari modesti, che non rispecchiano l’effettivo impegno profuso dal Consulente Tecnico d’Ufficio incaricato.
Trova, pertanto, luogo, anche in questo caso l’applicazione dell’art. 52, comma 1, del DPR 115/2002.

LE SPESE
L’art. 49 (Elenco delle spettanze) del DPR 115/2002, come già espresso, stabilisce che ai Consulenti del Giudice spettano l’onorario, l’eventuale indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio ed il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico.
L’art. 56 (Spese per l’adempimento dell’incarico), del medesimo decreto, precisa che gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico (istanza di liquidazione degli onorari e delle spese) ed allegare la corrispondente documentazione.
Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
Lo stesso art. 56, al comma terzo, dispone che se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all’articolo 50.

L’INDENNITÀ DI MISSIONE
Preliminarmente, si cercherà di chiarire l’eventuale ammontare delle indennità di viaggio e di soggiorno da inserire nella richiesta di liquidazione.
Il sopra citato art. 55 (Indennità e spese di viaggio) del DPR 115/2002, al primo comma, stabilisce che per l’indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali.
L’incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all’art. 15 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165.
È fatta salva l’eventuale maggiore indennità spettante all’incaricato dipendente pubblico.

Le indennità dovute al Consulente, quando questi operi fuori della propria sede ordinaria di servizio, ovvero fuori dalla propria residenza (comune di residenza) sono sempre normate dal sopra citato art. 55 che, ai commi 2 3, stabilisce che:
• le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei
• le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
Pertanto, l’ausiliario del Giudice è equiparato al dirigente di seconda fascia, indipendentemente dal titolo di studio.

Per quanto riguarda le spese di vitto e di alloggio, si deve fare riferimento ai seguenti riferimenti normativi.
1. Il DPCM 16 marzo 1990, Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato e categorie equiparate (omissis)
Art 1 - A decorrere dal 1° marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1990, n. 37, la spesa massima che può essere ammessa rimborso è stabilita nelle seguenti misure;
a) complessive 56,55 € (4) per due pasti giornalieri;
detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto
b) prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).
Art. 2 - Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.
In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l’indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell’art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 2. il DPCM 15 febbraio 1995, Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabile al personale dirigenziale per incarichi di missione (che ha modificato il precedente) (omissis)

Art. 1 - Per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1996 il limite di spesa per due pasti giornalieri, previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993, viene elevato:
• da 56,55 € a 61,10 € .

Restano fermi, per quanto non previsto dal presente provvedimento, i limiti di spesa stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990.
Pertanto, il CTU sarà autorizzato soggiornare in camera singola, per lo stretto necessario all’adempimento dell’incarico, in alberghi a 4 stelle (1a categoria) e potrà usufruire di n. 2 pasti nell’arco della giornata per complessivi 61,10 €.

Si evidenzia che, ai sensi del sopra riportato art. 2 del DPCM 13 marzo 1990, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l’indennità di trasferta oraria giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell’art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 3.

La Legge 18 dicembre 1973, n. 836, Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (omissis)
Art. 1 - Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, (…), spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all’art. 3 della presente legge. (omissis) Art. 9 (omissis)
Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall’Amministrazione o qualsiasi altro pubblico ente, l’indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà.
Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, stessa indennità è ridotta a un terzo. (omissis)

Art. 12 Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d’uso (escluso l’eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:
– prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, (…)
– seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell’ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere.
Il rimborso è limitato all’importo delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale equiparata, spetta altresì il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per l’uso di un compartimento singolo in carrozza con letti.
Per i primi dirigenti consentito il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per l’uso di un posto letto.
Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per l’uso di una cuccetta di prima classe (5).

È ammesso l’uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo.
Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall’orario ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all’interno che all’estero, l’uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. (omissis)
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di 0,11 € a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a 0,16 € a chilometro (6).

Ai fini dell’applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate.
Le altre sono arrotondate chilometro intero. (omissis)

Art. 14 In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all’interno o all’estero è dovuta un’indennità supplementare pari 10 per cento del costo del biglietto tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni all’interno all’estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte. (omissis)

Tabella (omissis)
2) Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
vice procuratori generali della Corte dei conti;
sostituti procuratori generali militari;
consigliere relatore del Tribunale supremo militare;
sostituti avvocati generali dello Stato;
dirigenti generali;
generali divisione;
professori universitari alla IV classe di stipendio;
qualifiche civili o gradi militari corrispondenti .............. € 24,12
(omissis)

Per sintetizzare i concetti sopra espressi riporta il seguente schema riassuntivo.
– Indennità giornaliera intera 24,12 (tabella A);
– Indennità oraria intera €/ora 1,00;
– Uso del mezzo proprio: 1/5 del prezzo della benzina.
– Indennità supplementare + 10 % del costo del biglietto su mezzi di linea (mezzi ordinari come treno, automezzo pubblico, ecc.)

Note:
(1) Architetto, consultente tecnico per il tribunale.
Per precisione, anche il DPR 115/2002 contribuisce alla determinazione degli onorari, si pensi, tra gli altri, all’art. 52 dello stesso decreto.
(2) Legge 26 luglio 1978, n. 417 - Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
(3) Il contributo unificato è stato istituito dall’articolo 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal DL 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con DPR del 30 maggio 2002 n. 115.
(4) Importo così elevato dal DPCM 12 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 maggio 1993, n. 105.
(5) Comma così modificato dalla legge 26 luglio 1978, n. 417.
(6) Le indennità di cui al settimo comma dell’art. 12, modificata, nella misura, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono rideterminate annualmente a norma dell’art. 1 di quest’ultima legge (cui si rimanda), nei limiti dell’aumento percentuale apportato all’indennità di trasferta.

spero che questo lavoro possa essere di aiuto a tutti.

cordialità

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USV

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2008 alle ore 10:13

Grazie mille per le due risposte, in particolare, quella di geoalfa, è da includere nelle faq, non solo per i riferimenti normativi, ma è una vera è propria guida.....

La mia paura è quella che, dopo il mazzo senza precedenti che mi sono fatto per una sentenza con ben 2 errori materiali, insomma, ho letto quanto postato qui circa quanto liquidano al CTU, e sono caduto in una depressione profonda, perchè liquidare tutto questo lavoro: andirivieni al catasto, alla conservatoria distante 100km da qui, 2 docfa, ho fatto da notaio da avvocato, mi viene da piangere se devo aspettarmi 3.000 o 4.000 euro soltanto per due mesi intensi di lavoro.

Voglio aggiungere qualcosa rispetto a quanto è stato affermato in precedenti post, circa il lavoro di noi tecnici ( Ingegneri, Geometri, Architetti, ma anche Periti..) a confronto con quello dell'idraulico o imbianchino o muratore ecc ecc. Il problema è culturale, solo le persone ignoranti possono pensare che fare un Docfa, anche semplice, sia liquidabile con 200 euro, il fatto è che, l'attività intellettuale non è quantificabile in metri cubi o metri quadrati o materiale come un bel tubo per il lavandino di casa, questo la rende discutibile agli occhi ignoranti di chi non sa di quanta preparazione sia necessaria anche solo per utilizzare un semplice software di supporto all'attività.
C'è una sola soluzione, alzare i prezzi, e boia chi svende il proprio lavoro, io gli darei la galera, perchè la fatica è tanta, c'è fisica e psicologica, notte insonni per presentare una pratica, per studiare leggi.....

Va beh scusate lo sfogo e Grazie mille per le risposte

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geocinel
Carlo Cinelli
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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2008 alle ore 11:17

Come dicono a Napoli: Fatta le legge trovato l'inganno.
Una volta rimisi una notula per una CTU nella quale conteggiai tantissime vacazioni per arrivare ad una cifra congrua.
Mi fu tagliata del 50%.
Arrabbiatissimo ebbi la fortuna di imbattermi in un architetto di Firenze che mi spiegò il trucco.
Lui faceva tantissime CTU e le liquidava usando l'articolo 12 della citata normativa.
L'articolo 12 formato da due commi prevede al 1° tutti gli accertamenti ed al 2° tutte le operazioni di rilievo ed anche restituzione e prevede corrispettivi da 145,12 a 970,42.
Quindi ci si può giocare tanto anche reiterandoli.
Mettendo quindi nella stessa notula più commi per analogia.
Per esempio devo fare un'accampionamento?
Sono stato al catasto a vedere le planimetrie precedenti:
1° comma per analogia: € 400,00
Ho eseguito il rilievo:
2° comma per analogia : €. 600,00
Ho eseguito le planimetrie:
2° comma per analogia : €. 500,00

Spese a parte e lì puoi caricare che nessuno taglia niente.
Es. Km. auto e Tariffa al Km.
Io sono arrivato ad 1€ al Km.

Ti devo dire che con questo metodo i giudici mi hanno tagliato le notule al massimo del 10%.
Quindi se così vogliono così sia.
Diversamente con le vacazioni vaglielo a raccontare che hai fatto 300/400 vacazioni.
Chi ci crede?
Cordialmente

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2008 alle ore 11:43

"geocinel" ha scritto:
Come dicono a Napoli: Fatta le legge trovato l'inganno.
Una volta rimisi una notula per una CTU nella quale conteggiai tantissime vacazioni per arrivare ad una cifra congrua.
Mi fu tagliata del 50%.
Arrabbiatissimo ebbi la fortuna di imbattermi in un architetto di Firenze che mi spiegò il trucco.
Lui faceva tantissime CTU e le liquidava usando l'articolo 12 della citata normativa.
L'articolo 12 formato da due commi prevede al 1° tutti gli accertamenti ed al 2° tutte le operazioni di rilievo ed anche restituzione e prevede corrispettivi da 145,12 a 970,42.
Quindi ci si può giocare tanto anche reiterandoli.
Mettendo quindi nella stessa notula più commi per analogia.
Per esempio devo fare un'accampionamento?
Sono stato al catasto a vedere le planimetrie precedenti:
1° comma per analogia: € 400,00
Ho eseguito il rilievo:
2° comma per analogia : €. 600,00
Ho eseguito le planimetrie:
2° comma per analogia : €. 500,00

Spese a parte e lì puoi caricare che nessuno taglia niente.
Es. Km. auto e Tariffa al Km.
Io sono arrivato ad 1€ al Km.

Ti devo dire che con questo metodo i giudici mi hanno tagliato le notule al massimo del 10%.
Quindi se così vogliono così sia.
Diversamente con le vacazioni vaglielo a raccontare che hai fatto 300/400 vacazioni.
Chi ci crede?
Cordialmente



SI' Carlo, hai detto giusto ( ma, a mio modo di ragionare - : quasi giusto), perché : fatta la legge (con i piedi!) trovato l'inganno ( piuttosto io direi: interpretazione!)

comunque il metodo da te riportato è corretto ed andrebbe sempre applicato!
perché altro metodo non c'è e se trovata la soluzione delle vacazioni - sarebbe ( come ho sempre fatto ) da concordare sempre prima con il giudice, in modo tale che questi poi non si metta a tagliare del numero delle stesse!
su questo argomento c'è da dire che alcuni giudici, appiattiscono tutti i CTU a livello più basso espresso da alcuni colleghi spesso, arruffoni e poco professionali.
quindi un colloqui preventivo, prima di presentare la parcella è sempre proficuo!
purtroppo come dici il corrispettivo unitario a vacazione già basso di per se stesso, è rimasto fermo al 2002 !

di questo post sicuramente ne faremo una FAQ che chiunque può proporre ed inviarla nei MP di quelli abilitati a produrle, però sarà introdotta appena Tony avrà predisposto il nuovo loock del sito!
speriamo presto - salvo imprevisti - !

cordialità

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USV

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2008 alle ore 13:22

Geocinel sei un genio, del tuo post ci vuole una faq a parte :lol: , mi sta tornando il buon umore.
Già, in realtà, non avevo forse letto bene la normativa, ho un software che ha la pretesa di calcolare anche un lavoro di CTU e mi dava delle cifre RIDICOLE 8O perchè, in effetti, a vacazione, poi c'è anche un tetto massimo, mi pare 100 vacazioni, insomma, dovevo salvare il mio lavoro in qualche modo, e, sebbene restio a stratagemmi poco ortodossi, se per una giusta causa, non mi faccio scrupolo ad usarli, e che diamine, non si può liquidare con un obolo un lavoro che, con le tariffe professionali, sarebbe almeno da 12.000 euro spese a parte.

Grazie ad entrambi

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geocinel
Carlo Cinelli
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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 07:41

"USV" ha scritto:
Geocinel sei un genio, del tuo post ci vuole una faq a parte :lol: , mi sta tornando il buon umore.
Già, in realtà, non avevo forse letto bene la normativa, ho un software che ha la pretesa di calcolare anche un lavoro di CTU e mi dava delle cifre RIDICOLE 8O perchè, in effetti, a vacazione, poi c'è anche un tetto massimo, mi pare 100 vacazioni, insomma, dovevo salvare il mio lavoro in qualche modo, e, sebbene restio a stratagemmi poco ortodossi, se per una giusta causa, non mi faccio scrupolo ad usarli, e che diamine, non si può liquidare con un obolo un lavoro che, con le tariffe professionali, sarebbe almeno da 12.000 euro spese a parte.

Grazie ad entrambi



Mi sa che la Giudice che mi segò la notula usava il software che usi tu.
Mi disse infatti "Geometra, per nessuna prestazione si possono fare oltre 100 vacazioni"!
Oddio, poveretta, lei pensava che la vacazione fosse il giorno lavorativo.
Io gli risposi che se dovevo campare i miei figli con 8 € al giorno stavo fresco.
In risposta a geoalfa dico che lui sa quanto tengo allo stato di diritto e quindi sono completamente refrattario alle anarchie ma dico anche che dall'altra parte fanno di tutto per farci diventare tali.
Questo è un esempio.
L'altro sono le Circolari, le determinazioni, le disposizioni interne, i regolamenti e chi più ne ha più ne metta dell'ADT.
Ciao a tutti
Carlo Cinelli

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USV

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 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 18:11

Ciao Geocinel visto che sei stato così cortese fin'ora, toglimi l'ultima curiosità, il primo articolo della citata legge, come lo bypasso?
Mi spiego, l'art 1 dice che, se non si capisce quale sia il valore della controversia, la quale dovrebbe risultare dalla domanda attrice, allora si va a vacazioni.

Sinceramente, e come giustamente dice geoalfa, queste leggi sono fatte con i piedi, intanto qualunque causa civile quasi per sua natura ha sempre un valore della controversia, più o meno implicito, ovvio che se lo si cerca c'è, ed è quantificabile, ma pù esplicitamente dove si deve andare a reperire questo valore all'interno dalla domanda attrice? tu ne sai qualcosa? boh :(

Seconda domanda, tu dici(ti do del tu mi scuserai) di reiterare l'applicazione dell'art 12, ma da una prima e distratta lettura sembra non sia così evidente questa possibilità, e poi, con quale parametro si va a decidere quale sia la tariffa da applicare, tra la minima e la massima ci sono ben 800 euro di differenza, c'è un bel " x 8 " di differenza.

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Giovannino60

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22 Luglio 2014 alle ore 15:59

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 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2017 alle ore 22:25

Scusate se subentro in questa discussione, devo effettuare un rilievo di fondi agricoli con relati fossi e manufatti, in qualità di CTU, superficie circa ettari 50 se applico l'articolo 12, posso chiedere massimo € 970,42, ma è una cifra troppo bassa come posso effettuare un calcolo più congruo?

Grazie

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