A me, che sono nuovo, sembra che per continuare utilmente, la interessante discussione aperta da
uccellino, senza diluirla con inutili battibecchi e inutili ridicoli commenti, il quesito principale vada sezionato e che ad ogni periodo (come in qualche parte si fa) si risponda adeguatamente, e così fo, in base alla mia personale esperienza:
"uccellino" ha scritto:
La particella dei Signori Caio...ha in comune con il fondo dei coniugi Tizio il lato maggiore AB: il lotto dei Caio è interamente recintato con rete metallica e paletti in ferro: il manufatto esisteva al momento dell'acquisto del fondo da parte dei Tizio
Mio commento: A me sembra ovvio che l'acquirente debba chiedere e verificare se i confini di ciò che ha acquistato sono correttamente rappresentati dalla recinzione che trovo già sul posto, è diritto dell'acquirente, anzi il venditore dovrebbe collaborare con le sue conoscenze dei fatti pregressi e fornitura degli eventuali documenti a testimonianza del suo diritto! Non ritengo assolutamente giustificabile la solita frase preconfezionata che, alcuni notai, usano per definire l'atto di cessione-acquisto!
"uccellino" ha scritto:
I Caio inviano ai Tizio una comunicazione mediante la quale li rendono edotti che "... dovendo procedere alla verifica di confini per l'apposizione di termini ... saranno eseguiti i rilievi di rito a cura del nostro tecnico di fiducia" e li invita a presenziare alle operazioni di verifica, assisiti da tecnico di loro fiducia".
Mio commento: A me sembra che qui si sia commesso un errore di fondo che può portare sicuramente ad un sostanziale inimicamento! Infatti è mia abitudine, da tecnico, contattare e colloquiare con il confinante del mio cliente, per convenire in comune accordo il da farsi, per prima di tutto tranquillizzarlo e renderlo edotto che il mio cliente ha il diritto di conoscere fin dove ha diritto di arrivare. A questo punto si possono aprire diversi scenari, fra cui:
1. la responsabile completa adesione e, qui sta a dimostrare che la correttezza del confinante è piena ed in funzione di ciò si intavolerà un costruttivo dialogo al fine di conoscere la verità.
2. il rifiuto immediato e totale e, qui sta a dimostrare che il confinante è in malafede. da lì in poi dovrò stare sul chi va là e comportarmi nel migliore dei modi per non arroventare gli animi, avvertendolo che dovrò procedere secondo quanto la Legge mi consente, nulla escluso.
3. il rifiuto condizionato dal fatto che lui ha già verificato i confini e che si dichiara in perfetta conoscenza di aver posizionato la recinzione conformemente ai dati attestanti la sua proprietà.
4. la minaccia di non agire sulla propria proprietà individuata dalla recinzione esistente. ma in questo caso ci obbliga a chiedere superiori autorizzazioni di legge!
5. la dimostrazione di essere il legittimo possesso per legittima usucapione intervenuta nel tempo, ma non regolarizzata perchè in itinere la regolare causa!
6. .....
altre che potete voi indicare al meglio. "uccellino" ha scritto:
.... I Tizio danno incarico al Geom. Sempronio di assisterli nella vicenda: il tecnico, constatato lo stato dei luoghi e la presenza della recinzione, per altro in ottimo stato a cui è accostata, in sovrappiù, una siepe (seppur posta nell'altro fondo) consiglia di soprassedere a qualsivoglia sessione di verifica di confini, replicando - a nome dei Tizio - quanto segue: "... il confine comune che vogliono verificare e lungo il quale apporre termini è già individuato da una recinzione in paletti di ferro e rete nonché da una siepe: pertanto, vi comunichiamo che sia lo scrivente sia ... non intendono partecipare alla convocazione e non intendono procedere ad alcuna verifica, essendo questa inutile perché il confine comune è già dotato di elementi reali che lo individuano inequivocabilmente e perché, lungo di esso, vi sono già termini, identificati dai paletti in ferro della recinzione. Vi invitiamo, per tanto, ad aver cura delle cose comuni disposte sul confine (paletti in ferro, rete metallica ecc.) e vi diffidiamo fin d'ora dall'intraprendere qualsiasi azione volta ad alterare lo stato dei luoghi, a rimuovere i termini e ad introdursi nella loro proprietà: in caso contrario, se ne darà notizia all'A.G."
Mio commento: A me sembra di aver previsto questa ipotesi, solo che ritengo assolutamente insufficiente il fatto della esistenza della recinzione - che fra l'altro io ho diritto di verificare.
"uccellino" ha scritto:
.... Giunge l'ennesima convocazione, a cui non viene inviato alcun riscontro non essendovi nulla di nuovo da aggiungere ed a cui partecipano solo i Caio: il loro tecnico esegue il rilievo e dispone un picchetto nel fondo dei Tizio in prossimità del punto A, vertice della recinzione, ma discosto da quest'ultimo di circa 1,80 m. nel fondo dei Tizio...
Mio commento: A me sembra di aver previsto anche questa ipotesi, solo che ritengo inadeguata la modalità di esecuzione, perchè ritengo - come peraltro mi comporto in tal senso - che mettere il picchetto nella proprietà altrui non è corretto, di solito non metto picchetti, ma rilevo la posizione del punto con una palina, la fotografo, ne fo la monografia per poi dimostrarle in una apposita relazione da inviare alla controparte e in caso di ulteriore risposta negativa, la consegnero in forma giurata al legale del mio Cliente il quale provvederà ad adire a vie legali, ove ne ricorra il caso!
conclusione: essendo una materia vastissima e con diverse soluzioni, distinte caso per caso e quasi mai uguali, ritengo che
uccellino abbia fatto molto bene ad aprire il tread per chiedere le nostre opinioni che ognuno potrà esprimere, anche continuando lo schema che ho già proposto, dando una numerazione a seguire, per dare alla lettura una più facile cotinuità .
Buona lettura
Camillo Previero