Allego questo documento, perchè penso possa essere utile:
Cartografia -
Dichiarazione DOCFA -
Attività di sperimentazione Scrivania del Territorio Resoconto dell’incontro tenutosi a Roma il 13/02/2018 presso la Direzione Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. L’incontro si apre con l’introduzione del Direttore Ing. Franco Maggio, che presenta il programma della giornata, densa di novità.
Di seguito sono sintetizzati gli interventi dei vari relatori.
1. Progetto per il miglioramento della cartografia catastale.
L’Ing. Nicoletta Pignatelli espone il progetto per il miglioramento della qualità della cartografia catastale, in particolare relativo a due tematiche principali:
1) Recupero della precisione delle mappe vettoriali e costruzione della congruenza topologica tra fogli contigui mediante la valorizzazione degli originali di impianto.
Il processo si compone di tre fasi:
• prima si procede alla georeferenziazione dei fogli originali di impianto (software GrifOI) attribuendo le corrette coordinate ai 70 crocicchi della parametratura di mappa, in modo da recuperare la precisione delle mappe di impianto;
• quindi si procede alla calibrazione dei vettoriali sui fogli di impianto (software Orimp) utilizzando punti omologhi con intervento da parte dei tecnici qualificati dell’Agenzia;
• infine si procede alla costruzione della congruenza topologica tra fogli di mappa contigui, cosiddetta rimosaicatura (software Mosaica), in modo che non vi siano tra mappe limitrofe spazi vuoti o sovrapposizioni. Allo scopo della buona riuscita del progetto l’Agenzia ha organizzato appositi corsi per i tecnici interni che dovranno gestire tali attività in ciascun ufficio periferico. Gli obiettivi sono quelli del miglioramento della qualità della cartografia e di conseguenza della qualità percepita.
Il recupero dell’accuratezza delle mappe (ossia la riduzione delle deformazioni dovute sia alla vecchiaia dei fogli che ai processi di digitalizzazione) permetterà ovvi benefici nella trattazione degli atti di aggiornamento cartografico mediante Pregeo; la costruzione della congruenza topologica faciliterà l’uso della cartografia per i progetti di grande estensione, per la gestione del territorio e per la gestione delle emergenze.
Infine l’acquisizione delle mappe originali di impianto con relativa certificazione da parte dell’Agenzia, renderà possibile la fornitura di appositi servizi online per i professionisti.
Nel frattempo, durante la lavorazione delle mappe, si potrà verificare che una volta richiesto l’estratto di mappa per atto d’aggiornamento, se al momento della presentazione del tipo la mappa è stata trattata, l’estratto potrebbe non venire più riconosciuto dal sistema, quindi si dovrà chiedere un nuovo estratto di mappa in esenzione.
2) Rifacimento delle mappe della regione Lombardia, con l’utilizzo delle mappe aerofotogrammetriche rilevate negli anni ‘80-‘90 e la produzione di nuova cartografia catastale a partire dai DBT.
2. Evoluzione Pregeo. Il Geom. Fabrizio Bisti espone le nuove evoluzioni relative alla procedura Pregeo, che prevedono: • l’introduzione di nuovi controlli sui modelli censuari per le particelle a partita 1 (ente urbano); • la possibilità per semplici variazioni di mappa, di predisporre la proposta di aggiornamento direttamente all’interno del modulo di elaborazione, senza la necessità di aprire il modulo APAG, in modo da superare i problemi connessi alla perdita della proposta di aggiornamento in caso di modifiche al libretto; • ulteriori controlli per la gestione delle superfici reali; • possibilità di modificare la particella in riga 0 direttamente dal modello censuario; • inserimento dell’intera porzione di mappa sulla pagina relativa all’estratto nell’atto dematerializzaro in pdf;
Si apre inoltre un nuovo capitolo sui punti fiduciali con l’avvio della sperimentazione negli uffici di Firenze e Pescara della nuova monografia del punto fiduciale e del punto fotografico, in modo da non essere costretti ad accedere all’interno delle proprietà private. Si avvia invece negli uffici di Perugia e Siena una sperimentazione in collaborazione con gli ordini professionali per il recupero degli atti Pregeo che si trovano nello stato “sospeso”, “elaborato”, “elaborato con errore” e “validato”. Sempre in merito a Pregeo è in corso l’implementazione di una procedura che consenta lo scarico e l’elaborazione diretta dei dati rilevati con sensori GNSS, così da permettere al tecnico di fornire i dati grezzi GPS senza dover fare uso di altri software. Infine si sta implementando una lettera di incarico precompilata, in modo da inserire all’interno dell’atto di aggiornamento anche tutte le informazioni relative alla stessa.
3. Scrivania del Territorio – Sperimentazione. L’Ing. Claudio Contardi espone le novità in merito alla “Scrivania del Territorio”, in particolare relative alle nuove procedure “Docfa” e “Istanze Soggettive”. La Scrivania sostituirà progressivamente l’attuale piattaforma Sister, consentendo anche il pagamento e l’invio dei documenti. L’accesso continuerà ad avvenire mediante username e password e gli applicativi potranno essere usati sia online, in collegamento reale con la BD dell’Agenzia, sia standalone. Lavorando online il professionista disporrà quindi di servizi ulteriori che permetteranno, ad esempio, il controllo immediato dell’esistenza degli immobili trattati nella BD catastale, l’esistenza dei soggetti in anagrafe tributaria, il livello di integrazione dell’immobile. Anche i servizi di consultazione attualmente disponibili su Sister verrano trasferiti sulla Scrivania, insieme a tutti i software per l’aggiornamento (Pregeo, Docfa, Docte, Voltura, Unimod), ma saranno disponibili anche servizi per la presentazione per le istanze di rettifica (soggettive, oggettive e miste).
Alcuni servizi di ausilio all’attività del professionista (es. richiesta VUA, verifica del codice fiscale, ecc.) saranno disponibili oltre che nella Scrivania, anche direttamente all’interno degli applicativi (Pregeo, Docfa, ecc.). Per quanto riguarda l’attività di sperimentazione del nuovo Docfa, questa riparte per le denunce di variazione, per le quali sarà possibile la compilazione e validazione, ma non l’invio all’Ufficio per la registrazione. Per le variazioni si ricorda che: • l’unità viene variata quando il perimetro rimane inalterato e non viene modificata la destinazione catastale (pg. 5 Circ. Min. Finanze n. 83T del 1999); • l’unità viene soppressa quando varia il perimetro, quando varia la destinazione o quando viene demolita (in questo caso viene di norma sostituita da un’area di risulta); • le unità derivate sono correlate alla soppressione di un identificativo in banca dati; • le unità afferenti possono essere create quando l’area su cui insistono non è identificata nella BD, pertanto questa fattispecie dovrebbe diventare sempre più residuale. Si ricorda infine che con la nuova procedura non sono più richieste le causali di variazione, che erano causa di buona parte del rigetto delle pratiche Docfa.
Per le denunce di nuova costruzione (sia per unità a destinazione ordinaria che speciale e particolare) invece l’attività di sperimentazione entra in una nuova fase, cosiddetta in “ambiente reale” che consentirà anche l’invio e la registrazione, inizialmente solo negli uffici di Benevento, Bologna, Firenze e Ravenna.
Per quanto concerne le unità speciali e particolari, come previsto dalla Circ. 6/2012, è possibile applicare diversi metodi di stima: • valutazione sommaria sulla base di elementi comparativi di reddito (procedimento diretto); • valutazione sommaria sulla base di elementi comparativi di valore (procedimento indiretto); • valutazione sommaria sulla base di elementi comparativi di costo (procedimento indiretto); • valutazione sommaria sulla base di altre metodologie. Nella fase sperimentale si invita ad utilizzare la valutazione di costo poiché per tali tipologie di immobili risulta assente un mercato delle locazioni e delle compravendite sufficientemente dinamico.
4. Scrivania del Territorio – Docfa nuova costruzione. L’Ing. Arturo Angelini e l’Ing. Pepe eseguono una dimostrazione simulando la redazione di una pratica di nuovo accatastamento per un immobile comprendente un fabbricato destinato ad attività industriale ed un fabbricato adibito ad abitazione del custode. Prima di tutto è necessario richiedere la VUA (visura unica di aggiornamento) contenente sia le informazioni geometriche della particella da trattare, che le informazioni censuarie; la VUA ha un costo di € 1,80 (corrispondente al costo di una visura mappa più una visura censuaria). La schermata del nuovo Docfa è strutturata in due aree: sulla sinistra è riportato un elenco delle sezioni da compilare: quelle completate sono contraddistinte da un simbolo verde, mentre quelle ancora da compilare sono contrassegnate con un simbolo rosso. L’area a destra invece riporta l’interno della sezione che si sta compilando. Tra le prime informazioni da inserire è sempre necessario indicare se tra le unità da trattare ve ne sia almeno una con destinazione residenziale, perché in questo caso sarà successivamente necessario compilare uno specifico set di informazioni. Si passa quindi all’inserimento dell’elaborato planimetrico. Il nuovo Docfa contiene uno specifico CAD interno, che consente la specializzazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, mediante strumenti di disegno, inserimento testi, selezione e modifica, dotato anche di funzioni di aggancio (classici SNAP). Comunque il modo più comodo di procedere è sempre quello di importare i disegni già preparati in CAD ed utilizzare gli strumenti del Docfa per apportare eventuali correzioni. A differenza del vecchio software, ora è possibile utilizzare un unico file di disegno (non è necessario quindi che ogni planimetria venga disegnata su uno specifico file) e non sono più richiesti i cartigli standard in funzione della dimensione del foglio e delle scale di rappresentazione. Tutti i disegni, sia l’elaborato che le singole schede, possono essere disegnati in un unico file, in scala 1 metro = 1 unità di disegno. Sarà importante però usare i layer nel file CAD per distinguere le schede da importare: in questo modo il layer ad esempio “elaborato” conterrà tutta la grafica ad esso relativa, il layer “abitazione_sub1” tutta la grafica relativa e così via per ogni scheda. All’interno di ogni layer si dovranno quindi utilizzare i colori prestabiliti per la valorizzazione degli oggetti (muri interni, muri esterni, fittizio di infisso, piano, ecc.). Le fasi per l’inserimento delle schede grafiche in Docfa sono le seguenti:
1. importazione da CAD: verranno visualizzati tutti i layer e si sceglierà quello corrispondente alla scheda da importare;
2. specializzazione: se non è stata fatta in CAD coi colori, si dovrà procedere manualmente in questa fase;
3. controllo: in questa fase il software segnalerà i nodi rimasti aperti; sarà possibile quindi scegliere se correggere automaticamente con raggio di chiusura fino a 5 cm, oppure apportare le correzioni in CAD e reimportare la grafica. La chiusura delle linee è fondamentale per consentire alla procedura il riconoscimento delle superfici;
4. georiferimento: consiste nel selezionare due punti sulla grafica importata ed i corrispondenti due punti sulla geometria di mappa contenuta nella VUA; questa operazione serve solo ad orientare il disegno ed impostare il simbolo del nord, ma non effettua nessun controllo di corrispondenza geometrica tra la mappa e la grafica del disegno (elaborato o planimetrie);
5. generazione superfici: la procedura calcola tutte le superfici in base alla specializzazione eseguita (entità tipologiche nel caso dell’elaborato, superfici utili e DPR 138/98 nel caso di planimetrie). Per quel che riguarda la grafica restano da migliorare alcuni aspetti della lettura dei disegni CAD da parte di Docfa, relativi in particolare alle etichette ed al loro posizionamento, allo spessore delle linee, alle tipologia delle linee (tratteggio, tratto-punto, ecc.), alle campiture.
Resta inoltre qualche problema da correggere nel riconoscimento automatico delle superfici in presenza di muri con nodi a T. Nell’elaborato planimetrico si inseriscono i subalterni utilizzando degli identificativi provvisori letterali (aa, bb, cc, ecc.), ai quali saranno attribuiti gli identificativi definitivi dall’Ufficio con la registrazione della pratica. Per quanto riguarda le entità tipologiche, anche se non previsto dalla normativa, vengono create con suffisso numerico anche quelle diverse da CF (es. AL1, CS1, ecc.). Inoltre si può assegnare lo stesso subalterno al fabbricato ed all’area di pertinenza, come d’altronde fatto dai tecnici durante la dimostrazione eseguita. Una volta importato l’elaborato planimetrico si passa alla definizione delle entità tipologiche, con l’assegnazione ai relativi subalterni; è in questa fase che, se è stata indicata la presenza di almeno una unità residenziale all’inizio della compilazione del documento, verranno richieste tutta una serie di informazioni, quali l’anno di costruzione o di ristrutturazione totale, la richiesta se si tratti di nuova edificazione (SI/NO), l’intorno (ricercato, ordinario o degradato), la tipologia edilizia (signorile, civile o economica), lo stato di conservazione (ottimo, normale o pessimo), lo sviluppo del fabbricato (verticale, orizzontale o isolato), la presenza di ascensore, del campo da tennis o della piscina. È prevista inoltre l’indicazione della classe energetica (che diverrà facoltativa), della presenza di impianti da fonti rinnovabili superiori a 3 kwp, eventuale presenza di vincoli storici, indicazione del tipo di affaccio. Per adesso queste informazioni devono essere valorizzate per tutte le uiu, anche quelle non residenziali, ma si è richiesto che vengano limitate alle sole unità residenziali. La dimostrazione prosegue con l’importazione di tutte le planimetrie a destinazione residenziale e a destinazione speciale, con le dovute differenze di specializzazione: per quelle a destinazione residenziale vengono calcolate le superfici utili a seconda del tipo di vano o accessorio, quindi il software calcola in automatico la superficie di cui al DPR 138/98 in funzione della tipologia e dello spessore dei muri; per quelle a destinazione speciale vengono calcolate le superfici in funzione degli elementi di costo individuati. Per le categorie ordinarie il calcolo delle superfici utili consente al software di determinare automaticamente la consistenza, che quindi non può essere modificata dal professionista. Il calcolo viene eseguito tenendo conto di valori standard circa le dimensioni minime e massime dei vani (min 10 mq, max 30 mq) ma a regime ogni ufficio provinciale dovrà inserire i valori minimo e massimo vigenti sul territorio. Per il vano buio non è attualmente previsto un metodo di riconoscimento (dovrebbe essere predisposta apposita etichetta). Per il professionista quindi l’unico modo per influenzare la consistenza resta quello di intervenire sulla percentuale, giustificando il tutto nella relazione tecnica. Nella procedura è stato implementato un nuovo algoritmo di classamento automatico, che interagisce in tempo reale col DB dell’Agenzia (lavorando online all’interno della Scrivania del Territorio) ed individua la categoria e classe più opportuna per via comparativa. La comparazione viene fatta in base ad alcune caratteristiche (anche dimensionali) dell’immobile ed in base alla compatibilità delle stesse con le categorie catastali, quindi vengono risolte le ambiguità residue in funzione delle unità simili individuate nelle zone limitrofe. Resta al professionista la possibilità di scegliere se convalidare il classamento automatico o quello proposto; in quest’ultimo caso però la scelta dovrà essere motivata nell’apposito campo descrittivo, oltre ad aggiungere i riferimenti catastali di almeno tre immobili con caratteristiche simili e classamento congruo con quello proposto. Per la dimostrazione di accatastamento dell’immobile in categoria speciale, si è scelto di utilizzare il metodo di costo in quanto gli altri, seppure previsti dalla normativa, sono di scarso utilizzo. In fase di importazione dei disegni dal CAD è possibile assegnare un’altezza unica a tutto il piano, se l’etichetta relativa è contenuta all’interno del riquadro del piano ma fuori dalle voci di costo, oppure è possibile assegnare altezze diverse alle singole voci di costo, inserendo l’etichetta all’interno del poligono di ciascuna voce di costo. In questo modo in fase di compilazione dei campi relativi alla stima il software proporrà in automatico la superficie calcolata ed il relativo volume. Tali dati restano indicativi, in quanto possono essere liberamente modificati dal professionista. Per ciascuna voce di costo sarà obbligatorio indicare il costo unitario, l’anno di rilevazione del costo, la fonte di rilevazione, il coefficiente di allineamento all’epoca censuaria (es. FOI) e la fonte del coefficiente. I tassi da applicare saranno bloccati al 2% e 3% a seconda della categoria.
5. Cartografia catastale – Direttiva INSPIRE e servizio WMS. L’Ing. Flavio Ferrante espone l’evoluzione del sistema cartografico catastale. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. 2017/271542 del 23/11/2017, ha reso disponibile un servizio WMS gratuito per la consultazione della cartografia catastale, in attuazione del Decreto Legislativo del 27/01/2010 n. 32, concernente la Direttiva europea INSPIRE. L’Infrastruttura per l’Informazione Territoriale in Europa (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) è stata pensata per “supportare la politica ambientale mediante opportune misure che garantiscano la conoscenza, la disponibilità e l’interoperabilità delle informazioni territoriali.” Tra le categorie tematiche previste sono annoverate appunto anche le particelle catastali. Oltre al servizio WMS, l’Agenzia ha già predisposto un proprio Geo-portale INSPIRE, attraverso il quale sarà anche possibile eseguire la ricerca puntuale di una particella sulla mappa per l’intero territorio nazionale, con la possibilità di consultazione dinamica. Tale servizio, a differenza del WMS di appannaggio dei soli professionisti, sarà quindi fruibile con facilità da qualunque cittadino.
6. Nuova visura catastale. L’Ing. Arcangelo Letizia illustra gli aspetti della nuova visura catastale. È stato valutato infatti che l’attuale visura (soprattutto quella storica) comporti dei problemi di leggibilità, in particolare per i non addetti ai lavori, pertanto si è pensato di organizzare diversamente gli spazi, orientando il foglio A4 in verticale e dividendolo in più aree contraddistinte da intestazioni leggibili, accompagnate spesso da icone chiarificatrici dell’oggetto trattato (simbolo del soggetto per la ditta, simbolo di albero per il catasto terreni, simbolo di casa per i fabbricati, ecc.). Le nuove visure saranno inoltre corredate da una serie di note a piè pagina, in modo da spiegare tutte le sigle, gli acronimi ed i codici presenti in visura. La sperimentazione delle nuove visure partirà negli uffici di Benevento, Bologna, Firenze e Ravenna; nella fase sperimentale le visure preleveranno i dati dalla piattaforma SIT e non da Territorio Web, pertanto in questa fase si noterà uno sfasamento di circa 24 ore rispetto alla situazione reale. Successivamente tutti i dati saranno spostati sul SIT e verrà dismesso il database Territorio Web attualmente in uso.
7. Riscossione tributi speciali catastali e tasse ipotecarie. L’Ing. Filippo Cadamauro illustra novità relative alla riscossione dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie. Come è ormai noto dal primo gennaio 2018 è stata eliminata la possibilità del pagamento in contanti presso gli uffici dell’Agenzia (cfr. Provvedimento prot. 120473 del 28/06/2017).
Le modalità consentite per il pagamento sono pertanto le seguenti: • Modelli F24 (cfr. risoluzioni 79E e 94E del 2017 per i codici tributo). L’Agenzia ha inoltre intenzione di fornire degli strumenti di ausilio per assistere il professionista alla compilazione dei modelli F24, in modo da consentire anche il calcolo corretto delle sanzioni e relativi interessi. • Contrassegni sostitutivi (la Marca Servizi consente il pagamento dei tributi ma non delle sanzioni). Presumibilmente all’inizio di marzo dovrebbero essere disponibili i lettori ottici per il riconoscimento automatico delle marche servizi. • Uso del castelletto centrale anche in front-office. I professionisti registrati a SISTER, che dispongono di un deposito presso la cassa centrale (a breve le casse provinciali saranno chiuse definitivamente) potranno utilizzarlo anche in front-office per il pagamento. Il professionista deciderà tramite apposita area del Sister quale castelletto abilitare per il front-office e potrà eventualmente indicare un delegato che si presenterà in ufficio; il delegato alla presentazione potrà essere di volta in volta modificato. L’operatore del front-office inserirà sia i dati del titolare che quelli del delegato, quindi il sistema eseguirà tutti i controlli circa le autorizzazioni dei soggetti e la capienza del castelletto. Superati i controlli verrà creato un codice monouso, che verrà comunicato sul dispositivo preventivamente indicato sul Sister (es. telefono cellulare del delegato). Infine il delegato comunicherà il codice all’operatore per validare l’operazione. La ricevuta di cassa sarà quindi disponibile in apposita area sul Sister.
La sperimentazione partirà con l’Ufficio Provinciale - Territorio di Milano e durerà circa un mese, quindi si suppone che il servizio potrà entrare in funzione sull’intero territorio nazionale nel mese di giugno. All’inizio il pagamento con questa modalità sarà possibile solo per i servizi di consultazione ipotecaria e catastale, ma si estenderà successivamente anche alle volture.
8. Attività Edilizia Libera – Evoluzione art. 6, comma 5, DPR 380/2001. L’Ing. Claudio Contardi espone alcune disposizioni in materia di accatastamento. In particolare si fa riferimento alla evoluzione normativa dell’art. 6, comma 5 DPR 380/2001: • Art. 5, comma 1, DL 25/03/2010 n. 40, convertito L. 22/05/2010 n. 73, in vigore dal 26/05/2010 al 12/09/2014, prevedeva che “Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34- quinquies, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 10/01/2006 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 09/03/2006, n. 80”. • Art. 17, comma 1, lettera c), n. 3), DL 12/09/2014, n. 133, in vigore dal 13/09/2014 al 11/11/2014, prevedeva che “Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio lavori è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del Regio Decreto Legge 13/04/1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate”. • Art. 17, comma 1, lett. c), n. 3), DL 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014, n. 164, in vigore dal 12/11/2014 al 10/12/2016, “Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine lavori, è valida anche ai fini di cui all’art. 17, primo comma, lettera b), del Regio Decreto Legge 13/04/1939, n. 652, convertito con modificazioni, dalla Legge 11/08/1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate”. • Art. 3, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 25/11/2016, n. 222, in vigore dal 11/12/2016 al 28/08/2017, abrogato. • Art. 1, comma 172, L. 04/08/2017, n. 124, in vigore dal 29/08/2017 in poi, “Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ai sensi dell’art. 34- quinquies, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10/01/2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 09/03/2006, n. 80”. L’Art. 1, comma 173 della Legge 04/08/2017, n. 124, prevede che “Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati dall’art. 6, comma5, del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze19/04/1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l’art. 1, comma 336, della legge 30/12/2004 n. 311”. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi di “edilizia libera”, o comunque subordinati solo a CILA, che siano riconducibili all’intervento temporale di vigenza della precedente normativa, che va dal 13/09/2014 al 29/08/2017, devono procedere alla dichiarazione in Catasto, ove ne sussistano i relativi presupposti, entro il 28/02/2018. In particolare, ricadono nella previgente normativa le comunicazioni di inizio lavori inviate al comune nel periodo dal 13/09 al 11/11/2014 (indipendentemente dalla comunicazione di fine lavori), oppure le comunicazioni di fine lavori inviate al comune dal 12/11/2014 al 29/08/2017 (indipendentemente dalla data di inizio lavori). Fino alla data del 28/02/2018, pertanto, le dichiarazioni catastali dirette a regolarizzare la situazione pregressa sono da considerarsi presentate nei termini e quindi non risultano applicabili le sanzioni di cui all’art. 31 del Regio Decreto Legge 13/04/1939, n. 652. Al fine di evidenziare la peculiare fattispecie in esame, ed al rispetto dei termini fissati dal citato comma 173 per l’adempimento dell’obbligo dichiarativo, i relativi Docfa, da presentarsi con tipologia di documento: “Dichiarazione ordinaria”, dovranno riportare nel campo della relazione tecnica la seguente dicitura (o equivalente): “Il presente atto di aggiornamento è reso ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 04/08/2017, n. 124, ed è relativo ad un intervento edilizio effettuato ai sensi dell’art. 6, comma X, del DPR n. 380/2001, come modificato dal DL n. 133/2014, ovvero dell’art. 6, comma X, del DPR 380/2001, come modificato dalla L. n. 164/2014, ovvero dell’art. 6, comma X, o dell’art. 6-bis del DPR 380/2001, come modificato dal DLGS n. 222/2016”. Inoltre nella relazione tecnica dovrà essere indicata la data di comunicazione al comune di inizio lavori (laddove effettuata nel periodo 13/09 – 11/11/2014) oppure la data di comunicazione di fine lavori (per il periodo 12/11/2014 – 29/08/2017). L’assenza della precisazione sulla disciplina di riferimento e la mancata indicazione delle date non costituiscono, di per sé, elementi che possano fondare rifiuto di registrazione degli atti del catasto, ma andranno valutate al fine dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazione catastale tardiva. Indicare inoltre in relazione tecnica la data della comunicazione di inizio lavori Indicare inoltre in relazione tecnica la data della comunicazione di fine lavori Eseguire il Docfa come “Dichiarazione Ordinaria” indicando in relazione tecnica la casistica e la normativa di riferimento.
Attività Edilizia Libera (CIL/CILA) Art. 6, comma 5, DPR 380/2001 I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili devono eseguire l’accatastamento entro il 28/02/2018. I Docfa presentati entro tale data non saranno soggetti a sanzione. Superata tale data sarà possibile usufruire del ravvedimento operoso. CIL/CILA inviate al comune tra il 13/09/2014 e il 11/11/2014 (indipendentemente dalla fine lavori) CIL/CILA con comunicazione di fine lavori tra il 12/11/2014 e il 29/08/2017
9. Scrivania del Territorio – Istanza Titolarità. L’Ing. Arcangelo Letizia illustra il nuovo applicativo presente nella Scrivania del Territorio per le istanze di rettifica delle titolarità, denominato “Istanza titolarità”. L’applicativo consentirà appunto la predisposizione di istanze soggettive, aiutando il professionista nella stesura del documento ai fini dell’aggiornamento di un’intestazione catastale, attraverso un percorso guidato. L’utilizzo dell’applicativo con connessione online nella Scrivania del Territorio, consentirà al tecnico di ottenere informazioni in tempo reale dalla BD catastale ed eseguire i necessari controlli.
Le casistiche previste sono tre: • Dati anagrafici (o dati relativi a quote e diritti) errati. Il professionista dovrà selezionare il soggetto da sostituire/correggere (che sarà caricato come soggetto contro) e inserire il soggetto coi dati corretti (che sarà caricato come soggetto a favore). • Soggetto non più titolare. In questo caso si compilerà l’istanza inserendo solo i dati del soggetto da rimuovere (soggetto
contro) e i dati dell’atto che giustifica la richiesta. Le verifiche e le integrazioni dei soggetti a favore saranno a carico dell’operatore dell’Ufficio. • Mancanza di un soggetto. In questo caso si compilerà l’istanza inserendo i dati relativi al soggetto mancante (soggetto a favore) e i dati dell’atto che giustifica la richiesta. Le verifiche e le integrazioni dei soggetti a favore saranno a carico dell’operatore dell’Ufficio. Nel caso in cui per la presentazione di un’istanza soggettiva sia richiesto il pagamento dell’imposta di bollo, nelle more di uno specifico servizio che consenta il pagamento telematico, sarà possibile allegare, in formato PDFA, la ricevuta del pagamento eseguito con modello F24.
10. Fabbricati rurali – Procedimento sanzionatorio. L’Ing. Claudio Contardi riporta alcune importanti indicazioni operative in merito al procedimento sanzionatorio attivato per i fabbricati rurali (art. 13, comma 14-ter, Decreto Legge 06/12/2011, n. 201). Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, il procedimento di irrogazione delle sanzioni si attiva con la notifica, da parte dell’Ufficio, di apposito “atto di contestazione”, a seguito del quale l’autore della violazione può, entro 60 giorni:
a) presentare istanza di autotutela, evidenziando nella stessa che le argomentazioni riportate non sono da qualificarsi come deduzioni difensive;
b) definire la sanzione con il pagamento nella misura ridotta ad un terzo della sanzione contestata (e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo);
c) presentare deduzioni difensive, in mancanza delle quali l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile avanti la Commissione Tributaria;
d) impugnare immediatamente l’atto innanzi la Commissione Tributaria. Nell’ipotesi in cui l’istanza/segnalazione del contribuente fosse riconducibile ad una “deduzione” (caso c), non sarebbe ammessa impugnazione immediata avanti all’autorità giudiziaria ed un’eventuale impugnazione, anche da parte di altro destinatario dell’atto di contestazione, sarebbe improcedibile.
È opportuno che, nella presentazione delle deduzioni, vengano esplicitate in modo chiaro le ragioni del contribuente, come ad esempio: • non sussistenza dell’obbligo di dichiarazione delle unità immobiliari al CEU; • decadimento della potestà accertativain quanto i fabbricati rurali avevano perso i requisiti di ruralità in data antecedente al dicembre del 2011; • presentazione da parte del professionista, nei termini previsti e prima della notifica nelle mani del soggetto obbligato dell’atto di contestazione, di richiesta di ravvedimento operoso tramite apposita istanza ovvero contestualmente alla dichiarazione Docfa.
Attenzione: nel caso in cui il soggetto dichiarante affermi che i fabbricati hanno perso i requisiti di ruralità, l’Ufficio deve darne comunicazione al comune, che procede al recupero delle imposte locali.