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Argomento: Confine certo non corrispondente alla mappa d'impianto

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 17:15

"Salvatore_B." ha scritto:
per il post di totonno ore 16:19.

se i titoli sono chiari nel descrivere i beni, e questa descrizione chiara e univoca confligge con il catastale, non resta che rettificare il castatale e chiedere al notaio di fare un altro atto (di retticfica, di precisazione o altro, decide il notaio quale).

in genere vedo che non è raro che qualcuno si avventura a fare frazionamenti e mappali, e i guai si scoprono anche dopo molti anni.

ma tu queste cose le sai.





E' vero che parecchi si avventurano nel fare frazionamenti solo perchè la mappa non rappresenta la realtà dei luoghi con la precisione che più ci interessa. Che è una grossa minchiata.

Ma nel caso in questione nell'atto la porzione che dovrebbe trasferirsi non è identificata per niente catastalmente e questo ha impedito la trascrizione e la voltura del bene. Questo non è per niente individuato catastalmente e quindi non c'è, non esiste e quindi il trasferimento del bene non si concretizza formalmente e nei confronti di terzi, non è pubblicato.

Ho letto, ma spero di no, che le pratiche edilizie sono regolari e i rilievi confermano la consistenza della proprietà ???? Attento AR85, mi sono sbagliato, vero ?



Carlo ti rispondo. Non è azzardato perchè la prova contraria non ce l'hai, dovresti consolidare l'usucapione, al limite. Il fabbricato non censito è esistente non l'ha neanche costruito l'acquirente, quindi segue la proprietà del terreno sul quale insiste.

Riguardo la regolarità catastale del bene sulla 2417 occorre riprendere tutte le planimetrie attuale (controllare in che anno è stata redatta) e storiche precedenti e vedere come è stato proceduto alla riduzione della consistenza dell'intera particella 2417.

Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 17:17

"AR85" ha scritto:
"Salvatore_B." ha scritto:
AR86, quando ci sono cose strambe occoore vedere tutti i documenti precedenti, quindi vai a cercarti il tipo che ha generato la 2618 e vedi.



Come aceennavo l'ho fatto, la dividente in questione non è mai stata variata sin dall'impianto (all'impianto l'errore era già presente, così come l'errore di superficie riportato nelle bobine)



E chi te lo dice che all'impianto la dividente in questione era un confine dividente tra due proprietà diverse e distinte ?

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geocinel
Carlo Cinelli
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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 17:27

Antonio

Se l'acquisto è avvenuto oltre 10 anni or sono e nell'atto è stato riportato correttamente l'oggetto della compravendita si configura quanto previsto dall'art. 1159 del CC che dovrà si essere consolidato attraverso una sentenza (o un atto bonario - a mio parere meglio per tutti).

Ti ribalto la domanda:

Se tu fossi proprietario della particella vicina in un caso simile ti opporresti?

Ciao

Carlo

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AR85

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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 17:38

"totonno" ha scritto:
Ho letto, ma spero di no, che le pratiche edilizie sono regolari e i rilievi confermano la consistenza della proprietà ???? Attento AR85, mi sono sbagliato, vero ?



Hai letto decisamente male e nuovamente in malafede, ho detto proprio un'altra cosa, te lo riporto evidenziando quanto chiaramento esposto.

"AR85" ha scritto:
Non sono per nulla d'accordo, indipendentemente dal fatto che catastalmente e dalle pratiche edilizie fatte sul 2017 tutto risulta regolare come da stato dei luoghi, e quindi ad avvalorare ulteriormente che qualcosa in mappa è da sistemare, a mio avviso le proprietà non sono incerte, ma valide come da atti che descrivono confini e fabbricati.
A mio avviso, e anche secondo i due confinanti in accordo, le proprietà sono quelle reali descritte negli atti.



"totonno" ha scritto:
Carlo ti rispondo. Non è azzardato perchè la prova contraria non ce l'hai, dovresti consolidare l'usucapione, al limite. Il fabbricato non censito è esistente non l'ha neanche costruito l'acquirente, quindi segue la proprietà del terreno sul quale insiste.



Ma negli atti di entrambi si parla di sta benedetta stalletta, per la proprietà 2618 si dice che fa parte del terreno acquisito con quell'atto, per la particella 2417 si identifica il confine dato dal muro storico con "con adiacente stalletta oltre il muro di confine, sulla proprietà "pincopallino".

Possibile che la mappa diventi uno strumento più importante di 2 atti notarili redatti in tempi diversi e entrambi più di 50 anni fa?

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AR85

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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 17:41

"geocinel" ha scritto:
Antonio

Se l'acquisto è avvenuto oltre 10 anni or sono e nell'atto è stato riportato correttamente l'oggetto della compravendita si configura quanto previsto dall'art. 1159 del CC che dovrà si essere consolidato attraverso una sentenza (o un atto bonario - a mio parere meglio per tutti).

Ti ribalto la domanda:

Se tu fossi proprietario della particella vicina in un caso simile ti opporresti?

Ciao

Carlo



Personalmente no, e nemmeno il vicino in questo caso (fortunatamente visti i tempi che corrono e i personaggi che si incontrano...) E credo che però nemmeno possa essere sostenibile in altre situazioni simili dove si parla in maniera puntuale dei confini, e di ciò che vi è a ridosso (la stalletta mai censita).

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 17:49

"AR85" ha scritto:

Hai letto decisamente male e nuovamente in malafede, ho detto proprio un'altra cosa, te lo riporto evidenziando quanto chiaramento esposto.






Malafede ???

Ragazzi, mi fermo qui.

Saluti a tutti.

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AR85

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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 17:56

"totonno" ha scritto:
Malafede ???

Ragazzi, mi fermo qui.

Saluti a tutti.



Non puoi mettermi in bocca parole che non ho detto, il significato di quanto ho scritto non dico esser diametralmente opposto a quanto da te riportato ma... poco ci manca!
Il tutto ridendomi anche addosso senza nemmeno prendere in considerazione una risposta un pochino colorita da parte del tuo interlocutore, da quanto ho capito sul forum si vocifera di questa tua stessa "moneta" utilizzata.

Non volevo offenderti, ma veramente distrocendo la mia frase hai dato un senso veramente diverso a quanto scritto.

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Salvatore_B.

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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 18:06

"totonno" ha scritto:
Ragazzi, mi fermo qui.



non ci credo.

@AR86, avevo letto tutti i post, ma scrissi senza ricordarmi che avevi detto che la dividente tra 2618 e 2417 era linea di impianto. pertanto scusami, se puoi.

per geocinel. non credo sia il caso di acquisto in buona fede, vista la chiarezza descrittiva negli atti. si tratta, piuttosto, del caso, frequente, di avere fatto atti senza passare dal tecnico (per risparmiare le spese del frazionamento).

@AR86. meno male che alla fine la soluzione di questi problemi la gestiscono i notai, dicendo cosa devi fare (il frazionamento).

@ tototnno. grazie per "ragazzi". mi fa sentire più pimpante, avendo oltre i 30 anni (38).

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geocinel
Carlo Cinelli
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 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 22:00

"Salvatore_B." ha scritto:

per geocinel. non credo sia il caso di acquisto in buona fede, vista la chiarezza descrittiva negli atti. si tratta, piuttosto, del caso, frequente, di avere fatto atti senza passare dal tecnico (per risparmiare le spese del frazionamento).




Salvatore

L'usucapione decennale e lacquisto in buona fede si compie quando tu non sei prorpietario di una cosa e me la vendi.

Se il precedente proprietario della 2618 ha venduto all'attuale dicendo che il bene era così come descritto e posseduto secondo il mio parere è una di quelle casistiche che configura esattamente l'Art. 1159 del CC.

Ciao

Carlo

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AR85

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 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2019 alle ore 08:54

"geocinel" ha scritto:
L'usucapione decennale e lacquisto in buona fede si compie quando tu non sei prorpietario di una cosa e me la vendi.

Se il precedente proprietario della 2618 ha venduto all'attuale dicendo che il bene era così come descritto e posseduto secondo il mio parere è una di quelle casistiche che configura esattamente l'Art. 1159 del CC.

Ciao

Carlo



quindi sembra che il problema sia stato un mancato frazionamento "storico", anche se le parti in questo caso dicono che il famoso "Canale" che nomina la frazione del paese è sempre stato una dividente fra le proprietà.
Vi aggiornerò dopo il prossimo consulto con il notaio.

"Salvatore_B." ha scritto:
pertanto scusami, se puoi.



Ti assolvo! Fanno 3 Ave Maria e un Pater.





Grazie a tutti davvero!!! Anche agli offesi...

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Salvatore_B.

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 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2019 alle ore 09:36

per come l'ha detta AR87,

non è un acquisto in buona fede da chi non è proprietario,

piuttosto parte venditore e acquirente erano convinti che avessero le carte a posto ed hanno stipulato.

non sappiamo se erano in buona o mala fede; erano in mala fede se sapevano che ci voleva il frazionamento, ma per risparmiare le spese del frazionamento non lo hanno fatto; ancor oggi tanti credono che valgono gli effetti e che tante cose sono carte inutili.

in un certo senso, vista la descrizione chiara di ciò che si trasferisce nell'atto, a mio parere equivale a quegli atti da precisare perché ci si è "dimenticati di metetre nell'atto" una particella.

la particella è da creare "ora per allora".

questi aspetti - come tanti altri del diritto - investono il comportamento psicologico delle parti, e per questo non credo sia il caso dell'art. 1119 c.c.

in ogni caso l'orchesta qua la dirige il notaio, è comunque la veda il notaio, l'importante è che si regolarizzi catastalmente e alla conservatoria la situazione.

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AR85

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Lago d'Iseo

 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2019 alle ore 09:43

Salvatore G. io credo che si possa essere certi della buona fede visto che anche il propriatario confinante sostiene e riconosce che la porzione che "sconfina" sul suo mappale non è sua.

Non ho capito la questione sul "comportamento psicologico delle parti", che intendi?

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geocinel
Carlo Cinelli
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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2019 alle ore 10:12

"Salvatore_B." ha scritto:
..............
in ogni caso l'orchesta qua la dirige il notaio, è comunque la veda il notaio, l'importante è che si regolarizzi catastalmente e alla conservatoria la situazione.



Salvatore

Su questo siamo d'accordo al 100%.

Sull'Art. 1159 del Codice Civile meno perché l'acquisto in buona fede si compie appunto quando tu mi vendi qualcosa che pensi sia tuo.

E loro credevano che tutto quello che fu trasferito e correttamente descritto fosse contenuto all'interno della particella 2618 quando invece stavano trasferendo anche porzione della 2417.

E' chiaro che oggi a valle di quanto configurato da quell'articolo ci sta una procedura abbreviata di usucapione e un frazionamento.

Sui costi, ripensandoci bene, forse abbiamo dato indicazioni sbagliate perché fare un trasferimento, anche bonario, di un fabbricato credo che non sia proprio irrisorio.

Magari è sicuramente più breve ma anche meno corretto e logico.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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Salvatore_B.

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 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2019 alle ore 10:39

per non tirarla a lungo, visto che si è detto di tutto, mi promnuncio sui costi.

nel 2000 la madre dona alla figlia un terreno con una casetta non accatastata. quindi nella'atto del 2000 figura solo il terreno. poi nel 2010 "costretti" dalla sanatoria catastale, viene accatastata.

volevano vendere e avevano diversi aspiranti compratori.

si è voluto fare un atto di pèrecisazione (per finalità di legittimità urbanistica della casa, per poterla poi vendere, come è avvenuto).

il notaio nel 2018 ha stipulato l'atto tra madre e figlia spiegando nell'atto il tutto (che faceva parte della donazione del 2000, ma che non figurava nell'atto del 2000 perché non accatastata, che era ante 1942, etc.).

l'atto di precisazione è stato trascritto con le nuove particelle.

per i costi ha fatto pagare il minimo che il notaio doveva avere, ma ci ha avvisati che eventualmente l'AdE forse avrebbe richiesto le imposte sul valore della casetta (un 300 euro) perché nell'atto del 2000 non figurava e quindi non era stata tassata.

la casetta di AR85 ha valore irrisorio.

quindi?

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AR85

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12 Giugno 2012

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Lago d'Iseo

 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2019 alle ore 10:47

"Salvatore_B." ha scritto:
per non tirarla a lungo, visto che si è detto di tutto, mi promnuncio sui costi.

nel 2000 la madre dona alla figlia un terreno con una casetta non accatastata. quindi nella'atto del 2000 figura solo il terreno. poi nel 2010 "costretti" dalla sanatoria catastale, viene accatastata.

volevano vendere e avevano diversi aspiranti compratori.

si è voluto fare un atto di pèrecisazione (per finalità di legittimità urbanistica della casa, per poterla poi vendere, come è avvenuto).

il notaio nel 2018 ha stipulato l'atto tra madre e figlia spiegando nell'atto il tutto (che faceva parte della donazione del 2000, ma che non figurava nell'atto del 2000 perché non accatastata, che era ante 1942, etc.).

l'atto di precisazione è stato trascritto con le nuove particelle.

per i costi ha fatto pagare il minimo che il notaio doveva avere, ma ci ha avvisati che eventualmente l'AdE forse avrebbe richiesto le imposte sul valore della casetta (un 300 euro) perché nell'atto del 2000 non figurava e quindi non era stata tassata.

la casetta di AR85 ha valore irrisorio.

quindi?



Per il valore della stalletta, storicamente per una successione era stato attribuito un valore, potrebbe avere senso utilizzare quello?
Ma sopratutto, ha senso se l'acquisto di fatto è già avvenuto con l'atto precedente? o sono così tonto da non aver captato qualche info intermedia? qualcuno ha scritto che il fabbricato è di proprietà ma forse il suolo no?

A sto punto forse sto facendo ancor più confunione...

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