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Argomento: usucapione, avvocati e planimetrie
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geomal
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Mi accodo... Appartamento realizzato su due particelle con diversa ditta, anno 1991, composto al catasto fabbricati da 2 porzioni unite di fatto, una porzione è intestata ai vecchi proprietari Tizio fu Caio, l'altra ai miei clienti, però non si trova l'atto che attesti la proprietà dei miei clienti della porzione di Tizio fu Caio. Alla morte di uno dei miei clienti ereditano per successione i figli e moglie anche questa porzione di Tizio fu Caio, che la moglie vorrebbe ora donare ai figli. la mia domanda è: si può fare un atto di donazione ai figli dove sulla visura esce con la vecchia dicitura ciascuno per i propri diritti??? e successivamente avviare l'usucapione...
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gaetano59
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"geomal" ha scritto: Mi accodo... Appartamento realizzato su due particelle con diversa ditta, anno 1991, composto al catasto fabbricati da 2 porzioni unite di fatto, una porzione è intestata ai vecchi proprietari Tizio fu Caio, l'altra ai miei clienti, però non si trova l'atto che attesti la proprietà dei miei clienti della porzione di Tizio fu Caio. Alla morte di uno dei miei clienti ereditano per successione i figli e moglie anche questa porzione di Tizio fu Caio, che la moglie vorrebbe ora donare ai figli. la mia domanda è: si può fare un atto di donazione ai figli dove sulla visura esce con la vecchia dicitura ciascuno per i propri diritti??? e successivamente avviare l'usucapione... Impossibile non trovare un atto!!! saluti
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geoalfa
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"gaetano59" ha scritto: "geomal" ha scritto: Mi accodo... Appartamento realizzato su due particelle con diversa ditta, anno 1991, composto al catasto fabbricati da 2 porzioni unite di fatto, una porzione è intestata ai vecchi proprietari Tizio fu Caio, l'altra ai miei clienti, però non si trova l'atto che attesti la proprietà dei miei clienti della porzione di Tizio fu Caio. Alla morte di uno dei miei clienti ereditano per successione i figli e moglie anche questa porzione di Tizio fu Caio, che la moglie vorrebbe ora donare ai figli. la mia domanda è: si può fare un atto di donazione ai figli dove sulla visura esce con la vecchia dicitura ciascuno per i propri diritti??? e successivamente avviare l'usucapione... Impossibile non trovare un atto!!! saluti ..... solo se, l'archivio della Conservatoria dei RR II ora Ufficio di Pubblicità Immobiliare ed anche L'ex Ufficio del Registro hanno subito una catastrofe naturale quale alluvioni o incendi, eccc.. ecc. :!: :roll:
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gaetano59
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"geoalfa" ha scritto:
..... solo se, l'archivio della Conservatoria dei RR II ora Ufficio di Pubblicità Immobiliare ed anche L'ex Ufficio del Registro hanno subito una catastrofe naturale quale alluvioni o incendi, eccc.. ecc. :!: :roll: Hai ragione, aggiungo solo..... anche lo studio del notaio (se in esercizio) e anche l'archivio notarile (se il notaio ha cessato l'attività). :wink:
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rossa
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Per geomal. Dovresti indicare come è stata fatta la dichiarazione di successione. In quella avrebbe dovuto essere invocato l'usucapione ( ricorrendone il caso ed essendo irreperibili/inesistenti atti di acquisto ) ed ora non vi sarebbero problemi per la donazione. Facci sapere. Saluti.
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geoalfa
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"geomal" ha scritto: Mi accodo.... la mia domanda è: si può fare un atto di donazione ai figli dove sulla visura esce con la vecchia dicitura ciascuno per i propri diritti??? e successivamente avviare l'usucapione... In alcune parti e d alcuni notai lo fanno, ma c'è una opinione di molti - compreso me - che non accettano questa semplicistica soluzione: ritengo che è preferibile ottenere la sentenza di usucapione o nei casi possibili un atto di vendita, anche se operazioni costose e dispersive, ma il diritto è diritto e le circolari catastali lasciano il tempo che trovano!
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geomal
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Allora: L'accastamento risale al 1991 e mai registrato, ho fatto istanza e hanno registrato ai fabbricati, attribuendo la categoria e classe mentre al catasto terreni sospesa, devo andare a chiedere chiarimenti. La successione cita l'immobile composto dai sub di tizio fu caio e i miei clienti. Non viene mensionata la situazione catastale "ciascuno per i propri diritti", si descrive l'immobile composto da tutti i sub che formano le porzioni. Nel t.m. Il tecnico dichiara che imiei clienti non hanno la titolarità su una delle due particelle dove ricade il fabbricato e quindi stato di fatto non leggitimato da atto reso pubblico. Ma secondo voi nella successione questa porzione non poteva essere inserita? Quale sarebbe la procedura per dare la titolarità?
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geoalfa
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cerco di interpretare il tuo messaggio, molto "condensato": "geomal" ha scritto: A. - L'accastamento risale al 1991 e mai registrato, ho fatto istanza e hanno registrato ai fabbricati, attribuendo la categoria e classe ... B.- mentre al catasto terreni sospesa, devo andare a chiedere chiarimenti. C.- in successione si cita l'immobile composto dai sub di tizio fu caio e i miei clienti. D.- Non viene mensionata la situazione catastale "ciascuno per i propri diritti", si descrive l'immobile composto da tutti i sub che formano le porzioni. E.- Nel t.m. il tecnico dichiara che imiei clienti non hanno la titolarità su una delle due particelle dove ricade il fabbricato e quindi stato di fatto non leggitimato da atto reso pubblico. F.- Ma secondo voi nella successione questa porzione non poteva essere inserita? G.- Quale sarebbe la procedura per dare la titolarità? A.- dovere... B.- in quell'occasione constaterai o ti faranno constatare le irregolarità commesse... C.- essendo il de cujus possessore di fatto dell'immobile, mi sembra giusto che abbiano inserito nell'asse ereditario l'immobile ancorchè non correttamente intestato catastalmente... D.- dal controllo della pratica che farai, appurerai anche questo.... E.- è il minimo che il tecnico poteva fare, anche se questo ha generato la confusione!.... F.- già detto è corretto, la posizione possessoria va dichiarata, come è altrettanto vero che la posizione catastale vada corretta... G.- anche se catastalmente è possibile, ritengo che il diritto prevalga sulla consuetitudine catastale, quindi non potendo stipulare un atto di identificazione catastale o direttamente un atto di cessione per avvenuto decesso delle parti, l'unica cosa possibile e che legalmente consente di intestare agli aventi diritto l'immobile è aprire una causa di usucapione ed attendere la sentenza del giudice.
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geomal
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Grazie Geoalfa e agli altri per le risposte, questa community è fantastica. Mercoledì vado al catasto per chiedere chiarimenti sul t.m. e vi aggiorno...
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geomal
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Sono stato al catasto per la sospensione del t.m., era stato sospeso solo per prendere tempo, oltre un certo limite devono evadere la pratica ma quando ne hanno troppe le sospendono. Registrerà il t.m. senza problemi. Ora l'altro passo è andare dal Notaio per vedere se è possibile fare, prima dell'usucapione, l'atto di donazione ai figli. Vi aggiornerò....
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Valeria87
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buonasera, l'ho dei dubbi riguardo all' istituto dell'usUcapione. Mio papa ha ereditato un terreno in possesso da mio nonno che ha coltivato e curato per decenni. Mio papà ha continuato il lavoro di mio nonno ed é venuto in possesso anche, da più di vent'anni, di un garage contiguo al giardino suddetto. Non ha mai pagato affitto alla signora proprietaria. Questa signora nel 2009 ha donato questi beni alla parrocchia del paese e circa 4 mesi fa il prete pro tempore ha chiesto le chiavi del garage e del giardino e mio papà gliele ha date. La mia domanda è: dal momento che mio papà non ha più il possesso esclusivo dei beni (requisito essenziale per usucapire a quanto ne so), ha perso la possibilità di usucapire i due beni anche se l'uso spione si è già compiuto, ossia sono già trascorsi da tempi i vent'anni necessari per usucapire? Grazie mille anticipatamente
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geocinel
Carlo Cinelli
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Nell'usucapione vanno dimostrate alcune cose. La prima e la più importante è che l'uso continuato della cosa è avvenuto contro la volontà o la conoscenza del proprietario. Se proprietario e possessore ne erano consapevoli si instaura una forma tacita e verbale di comodato gratuito. Anche quel fatto di aver restituito le chiavi è una ulteriore prova di comodato. Io ti do una cosa affinché tu la usi fino al momento in cui te la richiederò. Ma più che noi tecnici qui possono i legali ed è a questi che ti consiglio di rivolgerti. Cordialmente Carlo Cinelli
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Castel del Rio
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Buongiorno Valeria87, e benvenunta fra noi. Non bisogna sottovalutare il fatto che qui troverai certamente pareri tecnici qualificati, ma per quelli giuridici non penso che si possano superare le semplici indicazioni. Sia perché, come tecnici, degli aspetti giurdici abbiamo soltanto cognizione "parallela", sia perché anche un Avvocato spesso non può dare precise garanzie a priori. Comunque qualche spunto di riflessione possiamo dartelo. (mentre scrivevo noto che Carlo Cinelli ha già dato un proprio contributo, con cui concordo, ma forse anche quanto aggiungo può servire) Il possesso dei beni per un dato periodo di tempo è requisito essenziale, ma non è detto che la cessazione di quel possesso dopo il periodo necessario comporti la perdita del diritto a usucapire: se il tuo papà dimostra di aver maturato quel diritto, all'originario proprietario non dovrebbe bastare esser "tornato a casa" dopo aver trascurato il bene per tanto tempo. Tuttavia il fatto di aver volontariamente ceduto le chiavi potrebbe avere un notevole peso. Peso che soltanto un Avvocato può stimare con coscienza di causa, esaminando con cura l'intera situazione. Temo che altri pareri "tecnici" non possano andare oltre le sensazioni personali. Quindi l'opportuntià di far visita a un Avvocato la dovrai valutare considerando l'importanza e il valore del garage... Leonardo
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totonno
(GURU)
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Da: www.altalex.com/index.php?idnot=57996 "L'usucapione è l'effetto principe del possesso. Si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni, senza bisogno dell'intervento del giudice né dell'accordo tra le parti. Rappresenta il premio agognato per chi per anni e anni lavora uti dominus, di fronte all'inerzia ed al disinteresse del proprietario. Secondo una parte della dottrina, l'usucapione è idonea a paralizzare l'azione di rivendica ma non quella restitutoria: quest'ultima, infatti, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita; con essa l'attore in restituzione non mira ad ottenere l'affermazione del suo diritto di proprietà, per la quale è richiesta la c.d. probatio diabolica, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa, limitandosi a dimostrare che l'attuale detenzione non è più giustificata per il venir meno del titolo, e non può, quindi, essere paralizzata con l'usucapione. Di diverso avviso è la giurisprudenza, secondo cui il convenuto in restituzione può eccepire di possedere la cosa a titolo di proprietà, incombendo, però, su di lui l'onere di provare l'avvenuto acquisto di tale diritto." Ritengo che nel caso in questione ci sia l'aspetto della parrocchia che non ha di fatto mai avuto il possesso, che gioca a favore del padre di Valeria. Soprattutto perchè l'effettivo ex proprietario precedente non aveva la disponibilità del bene oramai usucapito da chi lo ha utilizzato da più di venti anni e quindi la donazione potrebbe essere nulla. Di conseguenza le chiavi il parroco non aveva titolo alcuno per chiederle. Rimane però a carico del padre di Valeria l'onere di provare il fatto. Il fatto che il parroco abbia dovuto chiedere le chiavi è già una prova. La restituzione è l'unico punto di debolezza che deve essere esaminata e risolta a favore con la prova che il parrocco, ribadisco, non aveva titolo per ricevere il bene, e il padre di Valeria dimostra tutta la sua buona fede del possesso senza interesse alcuno e con la sola volontà di accudire e mentenere il bene a tal punto da consegnare le chiavi ad un soggetto (incautamente) che non ha nessuna giustificazione per farlo. Saluti.
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