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variazione destinazione uso e antincendio |

valef86
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buongiorno,sto facendo una variazione di destinazione d'uso da magazzino a box auto in un condominio...posso presentare la scia senza fare comunicazione ai vigili del fuoco oppure facendola individualmente per il mio o devo sentire tutto il condominio e farla tutti insieme???? grazie!!!
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geoalfa
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Il quesito che all'apparenza sembra di facile soluzione, invece non lo è! Perchè la pratica prima di tutto va anticipatamente esaminata a livello di condominio, per le varie problematiche che il cambio d'uso comporta. Poi, ottenuto il benestare del condominio, si potrà presentare la pratica urbanistica. Infine se le autorimesse supera il numero di 9 unità è indispensabile ottenere il permesso del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, competente o sua alternativa legale in base al D.P.R. 1o agosto 2011, n.151 . Alla conclusione ed entro i termini previsti è anche necessaria la denuncia di variazione catastale. Cordialità
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totonno
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Da magazzino a box auto non c'è cambio di destinazione d'uso a meno che non si eseguano opere notevoli di ristrutturazione finalizzate alla radicale trasformazione delle caratteristiche del bene, ad esempio la esecuzione della rampa per rendere carrabile il locale che non lo è. Queste radicali opere necessarie per effettuare l'effettivo cambio di destinazione necessitano ovviamente del permesso di tutto il condominio perchè è impossibile non interessare le parti condominiali anche solo per il diverso utilizzo delle stesse che la modifica al locale comporta inevitabilmente. Sui VVFF, che sia magazzino oppure box auto niente cambia. Potenzialmente il rischio di pericolo incendio non cambia di una virgola. Infatti oggi non è la destinazione d'uso, ma la superficie del locale, quanto materiale infiammabile può contenere e la facilità di accesso. Ci siamo evoluti su questo. Saluti.
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Totonno ha scritto: Da magazzino a box auto non c'è cambio di destinazione d'uso a meno che non si eseguano opere notevoli di ristrutturazione finalizzate alla radicale trasformazione delle caratteristiche del bene ... Non sono tanto d'accordo che non vi è cambio di destinazione d'uso nel caso proposto. L'art. 3 del D.Lgs nº 380/2001 esclude dagli interventi di manutenzione straordinaria la modifica della destinazione d'uso, con l'effetto che il nostro caso deve seguire l'iter burocratico-amministrativo della DIA o della SCIA, quando non si voglia presentare una richiesta di P.d.C. Invece, per quanto relativo all'Antincendio ed a quanto ne consegue: D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n 151 le autorimesse (e simili) sono ricomprese al punto 75 dell'allegato 1 al decreto. Il nostro studio sta seguendo una pratica del tutto uguale a questa proposta da Valef86: - SCIA per modifica di destinazione d'uso (sostituzione porte REI, intonaco speciale su soffitto e su pilastri, coibentazione delle tubazioni attraversanti il soffitto) - Docfa per modifica di destinazione da magazzino ad autorimessa Altre considerazioni ed approfondimenti ? Ciao, buon lavoro.
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valef86
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buongiorno! Grazie delle risposte (più o meno moderate) .. Comunque ho chiesto anche al comune di competenza e mi hanno confermato quest ultima risposta ovvero fare una scia e poi doc.fa per la variazione catastale. Per l antincendio non raggiungendo i 300 mq non serve antincendio che verrà fatti udiquando tutti i condomini avranno deciso di fare il cambio e sarà quindi raggiunta la superficie richieste ...
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geoalfa
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Mi fa molto piacere ciò! Ma a dimostrazione della mia propensione alla risolutezza in materia, nel rispetto e nella tutela del cliente, avevo preparato questa risposta: La necessita di rispondere alle regole della prevenzione incendi garantisce la salvaguardia della nostra incolumità, la tutela dei beni e dell’ambiente. Molto spesso l’utilizzo indisciplinato del proprio stabile, da parte di alcuni condomini, può provocare alcune situazioni di pericolo in caso di incendio. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1o agosto 2011, n.151, il settore della prevenzione incendi subisce una rivisitazione, il nuovo regolamento rinnova l’elenco delle attività sancite dal D.M. 16 febbraio 1982. IL D.P.R. 151/2011 Con il d.p.r. 1o agosto 2011, n.151, vengono introdotte tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravita del rischio, della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa. - Nella categoria A sono state inserite le attività dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte con un basso livello di complessità legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e alle quantità di materiali presenti; - nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un medio livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento; - nella categoria C sono state inserite le attività con un alto livello di complessità sia tecnico che gestionali, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica. Il certificato di prevenzione incendi evidenzia eventuali limiti e divieti da rispettare e fornisce l’indicazione di impianti e attrezzature antincendio che devono essere presenti. I documenti necessari per ottenere il CPI sono stati aggiornati con il D.M. 7 agosto 2012, dove viene introdotta per le categoria A e B, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, SCIA antincendio. Pertanto per poter adeguare un’attività, per un rilascio di parere, per un rinnovo di un certificato, per una verifica di conformità l’iter da seguire sarà molto più rapido, rispetto al passato. Per le attività che ricadono in categoria A, e che quindi hanno un basso livello di complessità, non e più necessario proporre l’esame del progetto ne, a lavori eseguiti, la domanda di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto per queste attività non vi e più l’obbligo del rilascio; e sufficiente presentare al Comando Provinciale dei VV.F., prima di dare inizio all’attività, una SCIA a firma di un tecnico abilitato allegando la documentazione e certificazione, nonché i grafici rappresentativi l’attività in oggetto. Alla presentazione di questi documenti il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. La ricevuta rilasciata, a seguito della presentazione della SCIA, determina che gli adempimenti previsti dalla norma sono stati eseguiti e consente di dare inizio all’attività. Comunque, il Comando Provinciale dei VV.F. potrebbe effettuare sopralluoghi di verifica su richiesta e/o a campione. Per le attività in categoria B, le procedure differiscono da quelle previste per le attività in categoria A per l’obbligo di presentare l’istanza di approvazione progetto prima di dare inizio ai lavori; a lavori ultimati la procedura e identica a quella prevista per la attività in categoria A. Per le attività in categoria C le procedure mutano di poco rispetto a quelle in essere prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011: per tali attività, infatti, e rimasto vincolante il rilascio del C.P.I. prima di dare inizio all’attività. Potrei continuare, ma tedierei troppo quelli che non sono interessati essendo l'argomento in questione al di fuori delle competenze di questo sito, ma con l'occasione ribadisco con forza che: Non è sufficiente rispettare e far rispettare le Norme in vigore, ma per prevenire meglio ed al meglio, si può anzi si deve eccedere nella scrupolosità! Quindi chi ha la necessità si regoli come meglio crede. Saluti
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totonno
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"valef86" ha scritto: buongiorno! Grazie delle risposte (più o meno moderate) .. Comunque ho chiesto anche al comune di competenza e mi hanno confermato quest ultima risposta ovvero fare una scia e poi doc.fa per la variazione catastale. Per l antincendio non raggiungendo i 300 mq non serve antincendio che verrà fatti udiquando tutti i condomini avranno deciso di fare il cambio e sarà quindi raggiunta la superficie richieste ... Scusa, qual'è la fonte di questa ultima informazione ? La SCIA è una serie di dichiarazioni che fa il tecnico di sua esclusiva responsabilità quindi devi essere certo della attendibilità di certe affermazioni, perchè poi sei solo te a risponderne. Rispetto la opinione di Dado48, anche se la penso diversamente. C'è da capire quanto siano simili le situazioni messe a confronto, visto che la descrizione che fanno sia Dado48 sia Valef86 non mi sembrano complete ed esaustive. Esempio: il box auto ha un accesso a cielo libero esclusivo, oppure ha ingresso da rampa e corridoio coperto o aperto da più lati di proprietà condominiale con altri locali magazzini o box auto ? Mi sembra mica da poco la differenza sulla delicata decisione di autodichiarare la regolarità alla normativa antincendio oppure alla richiesta del rilascio del nullaosta da parte dei VV.FF. Valef86 come fa a dichiarare che nella intera struttura ci sia solo il suo box auto e gli altri locali siano tutti magazzini che impropriamente escluderebbe, a suomodo di intendere, l'obbligatorietà del rispetto della normativa antincendio ? Saluti.
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SIMBA964
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in fede con DIO
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jema
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"geoalfa" ha scritto: ... se le autorimesse supera il numero di 9 unità è indispensabile ottenere il permesso del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, competente o sua alternativa legale in base al D.P.R. 1o agosto 2011, n.151 . Affermazione palesemente FALSA, secondo quanto riportato nelle F.A.Q. del sito istituzionale dei Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?... Domanda: Nell'ambito del progetto di trasformazione di un'autocarrozzeria in autorimessa di circa 240 mq, non è stata avviata alcuna procedura presso il Comando VV.F. in quanto le auto parcheggiate, non superando nove unità, escludevano l'ambito di assoggettabilità previsto dal d.m. 16 febbraio 1982. Con l'emanazione del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 l'attività illustratta è soggetta a SCIA? Risposta: Con il nuovo regolamento il campo di assoggettabilità delle autorimesse ai procedimenti prevenzione incendi non è più riferito al numero di autoveicoli presenti, ma alla superficie. In particolare sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. Nel caso proposto, (autorimessa di 240 mq), l'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, la norma tecnica di riferimento (d.m. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali. PS: la tecnica, adottata spesso dai politicanti, di dire una cosa per poi affermare (quando si accorgono di averla fatta fuori dal vaso) di essere stati fraintesi, sarebbe bene che non inquinasse questa sede; eviterei, inoltre, i toni offensivi che senza motivo sono rivolti verso alcuni dei frequentatori senza che vi sia un motivo plausibile.
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dado48
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"Totonno" ha scritto: Rispetto la opinione di Dado48, anche se la penso diversamente. C'è da capire quanto siano simili le situazioni messe a confronto, visto che la descrizione che fanno sia Dado48 sia Valef86 non mi sembrano complete ed esaustive Mi spiace, ho ecceduto in leggerezza ed ho male interpretato, forse, quanto scritto da Vale86. Posso solo descrivere qual'é la mia situazione: unico locale seminterrato di circa 128 m², con accesso carrabile e pedonale dall'esterno tramite scivolo, munito di finestre verso l'esterno per 5,7 m², con altezza utile interna di m 2,85, con tre lati verso l'esterno ed un lato verso locali comuni interni (muro di separazione in C.A. sp. cm 30), solaio in laterocemento di spessore sconosciuto, presenza di tubazioni del riscaldamento, impianto idrico-sanitario, fognatura, numero massimo di autovetture parcabili = 6. La destinazione attuale (sin dalla costruzione e secondo il progetto depositato in Comune) è di magazzino, mentre la categoria catastale è C/2. I sei condomini che lo posseggono intendono regolarizzare l'utilizzo, cambiando la dstinazione da magazzino ad autorimessa, eseguendo tutti i lavori indispensabili per rendere le strutture compatibili con la nuov a destinazione. Vale86 dovrebbe descrivere ora la sua situazione. Ciao, buon lavoro.
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geoalfa
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totonno
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"Geoalfa" ha scritto:
Infine se le autorimesse supera il numero di 9 unità è indispensabile ottenere il permesso del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, competente o sua alternativa legale in base al D.P.R. 1o agosto 2011, n.151 . Riporto quello che Jema, molto pacatamente giudica un falso e che per me è invece una grave inesattezza, perchè come ha già riportato lo stesso Jema, il limite delle 9 unità è (fortunatamente, aggiungo io) superato, proprio dal D.P.R. citato da Geoalfa stesso! C'è una guida sulle nuove norme antincendio ben fatta dai VV.FF., semplice, che da indicazioni sommarie da scaricarsi qui. www.high-rise-condominium.com/2011/10/pr... A Dado48 vorrei chiedere (penso interessi anche l'autore della domanda) se ha considerato o meno la SCIA edilizia onerosa per effetto del cambio di destinazione e se questa modifica di destinazione è considerata urbanisticamente rilevante. Grazie. Saluti
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dado48
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”Totonno” ha scritto: A Dado48 vorrei chiedere (penso interessi anche l'autore della domanda) se ha considerato o meno la SCIA edilizia onerosa per effetto del cambio di destinazione e se questa modifica di destinazione è considerata urbanisticamente rilevante. Grazie. Secondo me, non è possibile considerare se la modifica è “urbanisticamente rilevante”, ma deve essere applicato quanto prescrive la Normativa in vigore: D.Lgs nº 380 / 2001 Dall'Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi) del D.Lgs citato: b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; Dalla lettura del contenuto, mi pare di capire che la modifica della destinazione d'uso NON sia “manutenzione straordinaria”, ma debba essere ricondotta alla”ristrutturazione edilizia”. Dall'Art. 6 (Attività edilizia libera) del D.Lgs citato: 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio; Dalla lettura del contenuto, mi pare di capire che, nel caso di modifica della destinazione d'uso, NON sia possibile “comunicare” semplicemente la variazione al Comune. Dall'Art. 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) del D.Lgs citato: 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Dalla lettura del contenuto, mi pare di capire che, nel caso di modifica della destinazione d'uso, non sia incluso “presentare” la richiesta di permesso di costruire, a meno di trovarsi nelle zone A (anche se, secondo il mio parere, è possibile sempre presentare richiesta P.d.C. anche fuori le zone A). Dall'Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) del D.Lgs citato: 1) Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Dalla lettura del contenuto, mi pare di capire che, se non si vuole presentare la richiesta di P.d.C. é obbligatorio presentare, nel caso di modifica di destinazione d'uso, questa tipologia di pratica, infatti: Dall'Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) del D.Lgs citato: 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); Di più non so ... altre considerzioni ed approfondimenti ? Ciao, buon lavoro
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Firenze
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Ok. Dado48, ma in soldoni, hai fatto pagare gli oneri di rubanizzazione (scritto bene) e costi di costruzione che si devono quando si fa un cambio di destinazione urbanisticamente rilevante ? Oppure ? Perchè secondo me è sugli oneri che ci giochiamo le nostre diversità di veduta. Il mutamento di destinazione d'uso per me se non è urbanisticamente rilevante e quindi non c'è una variazione del carico urbanistico, non è un mutamento di destinazione d'uso. Ergo se utilizzo diversamente il bene non è detto che cambi la destinazione d'uso proprio perchè il cambio di destinazione d'uso è inteso sempre rilevante ai fini urbanistici. Saluti.
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jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
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Gioia Tauro
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Ho cancellato un pò di post in questo intervento che erano totalmente fuori luogo.... vorrei ricordare a tutti le seguenti regole: 1) Ognuno è libero di dire la "sua", che sia sbagliata o meno, questo è un forum pubblico quindi a meno di eccessi evidenti (o di violazioni dei Termini di Utilizzo del servizio), non ci sono "limiti" alla libertà di espressione/pensiero. 2) Se qualcuno dice una cosa "inesatta", "falsa", "errata" o "tendenziosa", NON VOGLIO VEDERE NESSUN TIPO DI INSULTO, ma mi aspetto una critica costruttiva del tipo "ti faccio notare che la normativa XXX dice YYY" oppure "perdonami ma secondo me non hai inquadrato il problema perché XXXX YYYY", oppure se proprio non si riesce ad evitare l'insulto, si è invitati ad EVITARE PROPRIO DI INTERVENIRE e segnalare a me l'intervento errato affinché possa agire nei modi più opportuni. 3) Se qualcuno risponde e non è sicuro che ciò che scrive vale per tutta Italia, ma è ristretto solo nella sua zona, è pregato sempre di anteporre alla risposta qualcosa del tipo: "da me si fa così" o "nel mio Catasto è stata emessa una circolare che invece dice di". 4) Se a qualcuno viene voglia di rispondere "tanto per dare fastidio" perché magari ha una "questione personale in sospeso" con una certa persona, è bene che eviti qualunque intervento a meno che non sia strettamente costruttivo per l'intero discorso. 5) Visto che non mi piacciono gli interventi conditi di "battute", "offese" e quant'altro, messe all'interno di un discorso utile, tenete queste "aggiunte" nella vostra mente e non riportatele nel testo, se non siete capaci di farlo, evitate proprio di scrivere, altrimenti in quel caso cancellerò l'intero intervento anche se contenesse la più giusta risposta mai realizzata. Tony
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