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variazione catastale senza dia |

CarloParrini
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perdonatemi ma io ho sempre capito che catasto e urbanistica sono due binari paralleli ovvero un immobile puo' essere conforme alla normativa urbanistica ma non a quella catastale e viceversa. nella fattispecie anche se non esiste una dia avevo capito che si poteva fare la variazione catastale ma ora ho sentito dire che il tecnico che fa una variazione catastale senza dia da mettere in relazione tecnica rischia la segnalazione all'ordine è vero?
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bioffa69
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BRESCIA
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.....spero che altri rispondano alla tua richiesta per saperne di piu' da chi piu' ne sa' ...io ti dico la mia.....penso proprio che il tecnico non rischi niente..... primo perche' siamo obbligati ad accatastare quanto esiste in loco e non in comune.... secondo perche' se non ho l'incarico per procedere alla DIA non la faccio.. eventualmente e' la proprieta' che non e' in regola....per cui in cso di rogito, non c'e' corrispondenza..
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luchino
Luca
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Treviso
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A mio parere oggi il catasto e il Comune viaggiano di pari passo, non è più come una volta, anzi adirittura si trasmettono le informazioni tecniche necessarie via mail, quindi ad accatastamento generalmente precede dia, sempre che l'immobile non sia ante 67', il fatto di eseguire un accatastamento senza dia, potrebbe essere nullo per il Comune in quanto non previsto per la zona in cui ricade e adirittura abusivo e non sanabile, quindi in sostanza eseguito per niente!!! con evidente segnalazione all'albo e/o ordine di competenza, questo secondo me luca
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bioffa69
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BRESCIA
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...guarda ho direttamente chiarito piu' volte l'aspetto di quanto esistente rispetto a quanto dichiarato in comune, col dirigente dell'agenzia del territorio..... noi professionisti siamo obbligati a dichiarare quanto esiste in loco....pertanto fino a qui secondo te , per cosa potremmo essere segnalati ?......... secondo, io procedo a dia o quant'altro se la proprieta' mi da' incarico altrimenti no. e' chiaro che metto al corrente il privato di tutto cio' che dovrebbe essere necessario fare dopo di che lui decide.....
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lucabgeom
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Felsina
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"luchino" ha scritto: A mio parere oggi il catasto e il Comune viaggiano di pari passo, non è più come una volta, anzi adirittura si trasmettono le informazioni tecniche necessarie via mail, quindi ad accatastamento generalmente precede dia, sempre che l'immobile non sia ante 67', il fatto di eseguire un accatastamento senza dia, potrebbe essere nullo per il Comune in quanto non previsto per la zona in cui ricade e adirittura abusivo e non sanabile, quindi in sostanza eseguito per niente!!! con evidente segnalazione all'albo e/o ordine di competenza, questo secondo me luca non concordo con luchino: il tecnico che fa un accatastamento ed e' incaricato dal proprio committente solo per questo (basti pensare ad esempio agli accatastamenti dei fabbricati fotoidentificati dall' agenzia del territorio negli anni scorsi) ha la responsabilita' nei confronti del catasto di rappresentare fedelmente cio' che esiste sul posto, il Comune e' un' altra cosa. Poi e' chiaro che un buon professionista deve informare il proprio committente di tutti gli aspetti relativi agli immobili in oggetto e spiegargli che sarebbe bene verificare anche la conformita' edilizia in comune, regolarizzare eventuali difformita' con pratica edilizia prima di accatastare,ecc....ecc....eccc......Ma quante volte capita di trovare un cliente che accetta di spendere di piu'? E quante volte capita che cio' che esiste e' effettivamente sanabile?.....
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luchino
Luca
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Treviso
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Caro lucabgeom, ne prendo atto, comunque se il Comune dovesse fare un accertamento ici sulla proprietà del tuo cliente, in base alle rendite catastali derivanti dal tuo accatastamento, va te a spiegarlo a quelli del Comune visto che non c'entrano nulla, come hai fatto a dichiararlo......comunque per carità ognuno proceda come meglio crede, buon lavoro a tutti !!!
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lucabgeom
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Felsina
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"luchino" ha scritto: Caro lucabgeom, ne prendo atto, comunque se il Comune dovesse fare un accertamento ici sulla proprietà del tuo cliente, in base alle rendite catastali derivanti dal tuo accatastamento, va te a spiegarlo a quelli del Comune visto che non c'entrano nulla, come hai fatto a dichiararlo......comunque per carità ognuno proceda come meglio crede, buon lavoro a tutti !!! Scusa , sono un po' duro di zucca, ma non capisco cosa c'entra l' ici con la conformita' edlizia? e soprattutto cosa c' entra il tecnico che ha redatto una variazione catastale con un abuso edilizio commesso dal proprietario dell' immobile.
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totonno
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L.accatastamento degli immobili abusivi serve per farlo emergere dal sommerso e per far pagare le tasse ovviamente al soggetto che lo ha costruito compreso l'ICI. Se il Comune un giorno si sveglia e chiede la demolizione dell'immobile abusivo non chiederà più l'ICI. Questo non toglie al tecnico catastatore l'obbligo di accatastare cosa vede, bello o non bello, e di informare il cliente sulle conseguenze a cui verrà incontro nel futuro riguardo il suo immobile abusivo come dice Bioffa69. Saluti.
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CESKO
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"CarloParrini" ha scritto: perdonatemi ma io ho sempre capito che catasto e urbanistica sono due binari paralleli ovvero un immobile puo' essere conforme alla normativa urbanistica ma non a quella catastale e viceversa. nella fattispecie anche se non esiste una dia avevo capito che si poteva fare la variazione catastale ma ora ho sentito dire che il tecnico che fa una variazione catastale senza dia da mettere in relazione tecnica rischia la segnalazione all'ordine è vero? Legge 80/2006 Art. 34-quinquies. Disposizioni di semplificazione in materia edilizia 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso.Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio. 2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni: a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»; b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. Altro che segnalazione all'ordine..... 8O 8O
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CarloParrini
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perdonatemi ragazzi ma qui siamo in filo tra segnalazione all'ordine si o no e quindi è importante che non sia solo un nostro pensiero ma certezza. come facciamo ad ottenere una risposta definitiva? e poi se informiamo il cliente e ci firma una liberatoria che era al corrente a che punto siamo tutelati? grazie
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totonno
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Se il cliente firma una liberatoria e il professionista non fa il suo dovere, questa non ci tutela assolutamente nei confronti dell'ufficio ma solo nei confronti del cliente. Se il professionista fa il suo dovere e fa firmare una lettera al cliente con la quale lo informa degli effetti dell'accatastamento e conseguenze sulla posizione urbanistica, in carico totalmente al soggetto che, non ce lo scordiamo, è quello che ha effettuato l' abuso, allora ognuno, tecnico e cliente, ha le sue responsabilità ben distinte. L'ufficio ormai, con le famose lettere di comunicazione, ha già praticamente individuato l'immobile irregolare, pertanto il soggetto non ha scelta nell' accatastare tutto quello che ha realizzato il soggetto, in abuso o non, pertanto se non procediamo all'opera di accatastamento reale pensando di far firmare al cliente una liberatoria ci rendiamo solamente complici dell'abuso nei confronti, non del cliente, ma dell'uffico. Saluti.
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geosim
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Per completezza riporto i link di alcuni topic che trattano lo stesso argomento (tra cui una FAQ): www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12353 http://www.pregeo.it/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=484 Buon lavoro
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CarloParrini
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ok per nuovi edifici con lettera ma semplici clienti che hanno fatto modifiche interni o cambi d uso casa ufficio senza dia ?
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totonno
(GURU)
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"CarloParrini" ha scritto: ok per nuovi edifici con lettera ma semplici clienti che hanno fatto modifiche interni o cambi d uso casa ufficio senza dia ? La questione cambia radicalmente perchè non c'è l'ufficio che in qualche modo è già intervenuto. Ci può essere quindi un cliente che chiama il tecnico per aggiornare la sua planimetria perchè: -vuole essere in regola con il fisco e pagare anche le tasse per opere effettuate in abuso; -vende l'immmobile pertanto il notaio chiede l'aggiornamento della planimetria catastale. In entrambi i casi va aggiornato l'abuso, nel primo caso però l'interessato informato dal tecnico può decidere di non fare niente, grazie e arrivederci alla prossima e il tecnico non ha firmato niente nei confronti del catasto; nel secondo deve essere essere per forza prevista la sanatoria altrimenti l'immobile non è vendibile. Saluti.
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CarloParrini
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e se il notaio chiede solo il docfa io cosa rischio?
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