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Trasformazione ripostiglio in bagno |

geofin_service
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Ciao ragazzi, ho un quesito: Nell’atto notarile di un immobile è scritto che la licenza edilizia è stata rilasciata fine luglio del 1967, l’abitabilità invece fine maggio 1968. La scheda catastale riporta come data inizio maggio 1968. Allo stato attuale risulta una difformità che consiste nel fatto che dove è rappresentato un ripostiglio nella realtà c’è invece un bagno. Il proprietario dichiara fermamente che tale trasformazione è avvenuta prima del settembre 1967. Secondo voi è sufficiente un docfa?
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malteser
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Anche alla luce della recente normativa sulla conformità edilizia e catastale, ti consiglio di andare a recuperare la licenza edilizia del 1967 e verificare cosa è stato assentito, e poi eventualmente procedere a una pratica in sanatoria e successivamente un Docfa. Saluti e buon lavoro 8)
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gaetano59
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"geofin_service" ha scritto: Ciao ragazzi, ho un quesito: Nell’atto notarile di un immobile è scritto che la licenza edilizia è stata rilasciata fine luglio del 1967, l’abitabilità invece fine maggio 1968. La scheda catastale riporta come data inizio maggio 1968. Allo stato attuale risulta una difformità che consiste nel fatto che dove è rappresentato un ripostiglio nella realtà c’è invece un bagno. Il proprietario dichiara fermamente che tale trasformazione è avvenuta prima del settembre 1967. Secondo voi è sufficiente un docfa? Non ho capito se c'è una diversa disposizione dei muri tramezzi o semplicemente hanno fatto i bagno nel ripostiglio e viceversa, ferme restando le dimensioni e la distribuzione degli ambienti. Saluti
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totonno
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La procedura giusta, una volta verificata la difformità sul progetto, è: sanatoria e aggiornamento catastale. Se il cliente non intende fare la sanatoria, io scrivo in relazione tecnica che la proprietà mi dichiara di aver eseguito i lavori in difformità prima del primo settembre 1967. D'altronde la data di esecuzione può essere attendibile rispetto alla licenza ed alla successiva abitabilità. Ovviamente in relazione non dichiaro la conformità edilizia, ma solo la commerciabilità se appunto il proprietario ha eseguito l'opera prima del 1967. Il catasto va comunque sempre aggiornato. Saluti.
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geofin_service
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I muri e i tramezzi non sono stati modificati, semplicemente sono state portate le tubazioni nel ripostiglio trasformandolo in bagno; preciso che si tratta di un secondo bagno e che tra l'altro è pure finestrato. Effettivamente il proprietario non vorrebbe fare la sanatoria. La relazione di cui parli è quella del Docfa? Mettiamo caso che io faccio il Docfa specificando in relazione che il proprietario dichiara che tale trasformazione è avvenuta in data antecedente al settembre 1967, per una successiva compravendita il notaio si accontenta della planimetria catastale? Daltronde la licenza edilizia risale al luglio 1967...
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it9gvo
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trappeto
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"geofin_service" ha scritto: Ciao ragazzi, ho un quesito: Nell’atto notarile di un immobile è scritto che la licenza edilizia è stata rilasciata fine luglio del 1967, l’abitabilità invece fine maggio 1968. La scheda catastale riporta come data inizio maggio 1968. Allo stato attuale risulta una difformità che consiste nel fatto che dove è rappresentato un ripostiglio nella realtà c’è invece un bagno. Il proprietario dichiara fermamente che tale trasformazione è avvenuta prima del settembre 1967. Secondo voi è sufficiente un docfa? Scusate, ma la trasformazione di un ripostiglio in WC non è soggetta, secondo le norme urbanistiche, a Licenza, ma sòlo ad Autorizzazione del Sindaco su semplice richiesta, la quale deve intendersi approvata dopo 90 giorni per tacito assenso. Tale opera infatti rientra tra le "opere interne" soggette appunto ad autorizzazione. Per quanto riguarda la presentazione della variazione in Catasto (WC al posto di RIP) ci viene in aiuto la circolare n.2/2010 nella quale si legge che non occorre (nel senso che non è obbligatoria) ripresentare planimetria se è ininfluente sulla determinazione della rendita. Detta disposizione è coerente anche con la non necessaria variazione catastale ai fini della dichiarazione di Conformità di cui al comma 1 bis dell'art.29 della Legge n.52/1985, appunto perchè tale variazione non incide nè sulla consistenza nè sulla rendita catastale. Però sulla stessa Circolare, a pagina 11 si legge: "In ogni caso, su richiesta della parte, codesti Uffici accetteranno anche eventuali dichiarazioni di variazione non rilevanti ai fini della attribuzione della rendita, dovendosi ritenere superate le diverse precedenti indicazioni sull'argomento. Concludendo: nuova planimetria FACOLTATIVA ma non OBBLIGATORIA se non varia la rendita! Buon lavoro
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geofin_service
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Ma non si tratta comunque di una difformità che in vista di una compravendita dell'immobile occorre andare a sanare in comune?? La licenza edilizia originale e antecedente al settembre 1967! Ribadisco che le pareti sono le stesse, sono state portate solo le tubazioni, e graficamente cambierebbe solo la dicitura da ripostiglio a bagno. :?
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it9gvo
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trappeto
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"geofin_service" ha scritto: Ma non si tratta comunque di una difformità che in vista di una compravendita dell'immobile occorre andare a sanare in comune?? La licenza edilizia originale e antecedente al settembre 1967! Ribadisco che le pareti sono le stesse, sono state portate solo le tubazioni, e graficamente cambierebbe solo la dicitura da ripostiglio a bagno. :? Ribadisco che per me la variazione in oggetto rientra tra le "opere interne" soggette ad Autorizzazione e non a Licenza Edilizia, indipendentemente dalla data di realizzo. Buon lavoro
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geofin_service
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ok, visto la mancata richiesta al comune, le suddette opere interne vanno sanate?? E in che modo??
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it9gvo
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trappeto
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"geofin_service" ha scritto: ok, visto la mancata richiesta al comune, le suddette opere interne vanno sanate?? E in che modo?? Mi sembrava di avere già risposto, ma se non fosse ancora chiaro... occorre presentare al Comune una richiesta di inizio lavori interni specificando nel dettaglio; quindi attendere il tempo necessario per il tacito assenso prima di presentare la variazione in Catasto (la quale, come ho già detto, non è obbligatoria ma facoltativa. come recita la circolare 2/2010). Buon lavoro
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totonno
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Fare una pratica di inizio lavori di opere già effettuate, non va bene, per chè non è vero. La trasformazione di un ripostiglio in bagno rientrano in quelle opere di manutenzione straordianaria a cui serve la comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera. Nel nostro caso i lavori sono già stati eseguiti senza titolo legittimante, se sono conformi alla normativa urbanistica-edilizia attuale ed a quella vigente all'epoca dei lavori, hanno bisogno del rilascio dell'Accertamento di conformità in sanatoria, perchè la regolarità dei lavori è ottenuta con il pagamento di una sanzione che il Comune richiederà. Se il proprietario non ne vuol sapere, occorre, per vendere l'immobile non regolare, ma solo commerciabile deve dichiarare che i lavori sono stati eseguiti prima del primo settembre 1967. Nella relazione tecnica, non del Docfa, ma quella occorrente per la stipula dell'atto, va scritto che l'immobile è solo commerciabile solo se il proprietario dichiari che le opere interne abusive sono state realizzate prima del 1967. L'aggiornamento catastale va sempre comunque fatto. Saluti.
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geofin_service
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A Milano i notai non richiedono relazioni... 1)Invece nella relazione all'interno del Docfa non va scritto che la trasformazione è avvenuta in data antecedente al 1 settembre 1967?? 2)Ma anche se fosse stata una data successiva, ma entro la 47/1985 tali opere interne non occorrendo all'epoca autorizzazione, sono oggi da considerarsi difformità?? Che conseguenze possono esserci se si fa solo il docfa tralasciando le pratiche al comune??
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totonno
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"geofin_service" ha scritto: A Milano i notai non richiedono relazioni... 1)Invece nella relazione all'interno del Docfa non va scritto che la trasformazione è avvenuta in data antecedente al 1 settembre 1967?? 2)Ma anche se fosse stata una data successiva, ma entro la 47/1985 tali opere interne non occorrendo all'epoca autorizzazione, sono oggi da considerarsi difformità?? Che conseguenze possono esserci se si fa solo il docfa tralasciando le pratiche al comune?? Se all'atto non intervieni come tecnico redattore della relazione, buon per te! Nel Docfa la data di esecuzione dei lavori la metti in prima pagina. Prima del 1985 non era prevista la semplice comunicazione istituita dall'ex Art.26 L.47/85, pertanto occorreva autorizzazione. Non c'è stata epoca in cui non occorreva niente per questo tipo di opere di manutenzione straordinaria. La difformità sta nella trasformazione igienico sanitaria dell'immobile realizzando un secondo servizio igienico al posto del ripostiglio. L'opera deve sottostare a delle normative ben precise riguardanti le dimensioni del vano e la sua comunicazione con la cucina (a volte anche con la camera, dipende dai comuni). Vale a dire che ci deve essere un disimpegno di accesso al bagno. Capisci perchè è importante una pratica comunale? Laddove c'era un ripostiglio poteva non starci un bagno seppur secondario. Non c'è nessuna conseguenza per il tecnico che redige il Docfa secondo prassi e rilevando lo stato di fatto attuale. Le conseguenze può averle il proprietario che vende un'immobile non regolare dal punto di vista edilizio ma commerciabile se le opere in difformità sono dichiarate da egli stesso realizzate prima del primo settembre 1967 in atto. (Una letturina alla L.47/85 sull'Articolo che parla della nullità degli atti in assenza di sanatoria andrebbe fatta). L'acquirente ovviamente deve essere a conoscenza di ciò che va a comprare altrimenti potrebbero esserci conseguenze spiacevoli per il venditore. Un'altra cosa che potrebbe fare il venditore per non avere noie all'atto è di ripristinare la situazione antecedente l'abuso. In questo caso non occorre ovviamente l'aggiornamento catastale. Saluti.
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malteser
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"it9gvo" ha scritto: ...attendere il tempo necessario per il tacito assenso prima di presentare la variazione in Catasto (la quale, come ho già detto, non è obbligatoria ma facoltativa. come recita la circolare 2/2010). Chiedo scusa, ma la realizzazione di un servizio igienico (presumo aggiuntivo) potrebbe incidere sull'attribuzione della categoria e sopratutto della classe, così come specificato alla fine del punto 3, lettera e) Circ. 2/2010: Di contro è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono ...... ovvero realizzazione di soppalchi o servizi igienici) Buon lavoro 8)
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geofin_service
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"totonno" ha scritto: "geofin_service" ha scritto: A Milano i notai non richiedono relazioni... 1)Invece nella relazione all'interno del Docfa non va scritto che la trasformazione è avvenuta in data antecedente al 1 settembre 1967?? 2)Ma anche se fosse stata una data successiva, ma entro la 47/1985 tali opere interne non occorrendo all'epoca autorizzazione, sono oggi da considerarsi difformità?? Che conseguenze possono esserci se si fa solo il docfa tralasciando le pratiche al comune?? Se all'atto non intervieni come tecnico redattore della relazione, buon per te! Nel Docfa la data di esecuzione dei lavori la metti in prima pagina. Prima del 1985 non era prevista la semplice comunicazione istituita dall'ex Art.26 L.47/85, pertanto occorreva autorizzazione. Non c'è stata epoca in cui non occorreva niente per questo tipo di opere di manutenzione straordinaria. La difformità sta nella trasformazione igienico sanitaria dell'immobile realizzando un secondo servizio igienico al posto del ripostiglio. L'opera deve sottostare a delle normative ben precise riguardanti le dimensioni del vano e la sua comunicazione con la cucina (a volte anche con la camera, dipende dai comuni). Vale a dire che ci deve essere un disimpegno di accesso al bagno. Capisci perchè è importante una pratica comunale? Laddove c'era un ripostiglio poteva non starci un bagno seppur secondario. Non c'è nessuna conseguenza per il tecnico che redige il Docfa secondo prassi e rilevando lo stato di fatto attuale. Le conseguenze può averle il proprietario che vende un'immobile non regolare dal punto di vista edilizio ma commerciabile se le opere in difformità sono dichiarate da egli stesso realizzate prima del primo settembre 1967 in atto. (Una letturina alla L.47/85 sull'Articolo che parla della nullità degli atti in assenza di sanatoria andrebbe fatta). L'acquirente ovviamente deve essere a conoscenza di ciò che va a comprare altrimenti potrebbero esserci conseguenze spiacevoli per il venditore. Un'altra cosa che potrebbe fare il venditore per non avere noie all'atto è di ripristinare la situazione antecedente l'abuso. In questo caso non occorre ovviamente l'aggiornamento catastale. Saluti.  Un collega oggi mi ha citato l'art.48 della 47/1985 il quale richiama l'art.26 (preciso che il bagno è conforme alle norme igienico sanitarie in quanto è disimpegnato e finestrato) e a tal proposito mi ha detto che tali opere interne, in virtù di tali articoli, se fatte prima della 47/1985 non necessitano di titoli autorizzativi. E' sbagliato??
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