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Trasferimento di usufrutto |

Katana
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29 Novembre 2017 alle ore 17:01
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Ciao cari colleghi, vi chiedo aiuto... mi ritrovo a dover trasferire il diritto di usufrutto da una persona A (ad oggi morta) al figlio B, lasciando invariate le nude proprietà intestate a terzi. Sono in possesso anche di un atto del 2004, dove si esprime la volontà di A a voler lasciare l'usufrutto a B. Nella causale della volutura cosa dovrei scegliere? (Strumento atto pubblico o Ricongiungimento di usufrutto) e soprattutto... avendo solamente la dichiarazione di morte di A, quali riferimenti a Numero, volume e data dovrei riportare? Rimango in attesa... Grazie
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marra1
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Provincia di Avellino
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Non è più possibile oggi trasferire l'usufrutto al figlio, in quanto l'usufruttuario e morto. L'usufrutto è cedibile ad altra persona per tutta la sua durata e tale durata coincide con la sua esistenza in vita, il nuovo usufruttuario avrà diritto di godere del bene fino a questo termine. Come dire: la cessione dell'usufrutto costituito vita natural durante, mantiene come riferimento sempre la durata della vita del primo usufruttuario.
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Katana
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29 Novembre 2017 alle ore 17:01
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"marra1" ha scritto: Non è più possibile oggi trasferire l'usufrutto al figlio, in quanto l'usufruttuario e morto. L'usufrutto è cedibile ad altra persona per tutta la sua durata e tale durata coincide con la sua esistenza in vita, il nuovo usufruttuario avrà diritto di godere del bene fino a questo termine. Come dire: la cessione dell'usufrutto costituito vita natural durante, mantiene come riferimento sempre la durata della vita del primo usufruttuario. Quindi ciò significa che il figlio B, ad oggi, non potrà godere del diritto di usufruttu perchè "concluso" con la morte del primo usufutturario A? Dovrei procedere con un ricongiungimento di usufrutto e passare da nuda a piena proprietà ai terzi?
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EALFIN
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Facciamo un pò di chiarezza. Prima ipotesi: Donazione Art. 796 C.C. È permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. Significato di quanto sopra. Tizio dona a Caio la nuda proprietà e si riserva il diritto di usufrutto vita natural durante e dopo di lui, se muore prima di Sempronio, riserva detto usufrutto a Sempronio. Per fare quanto sopra non solo Tizio e Caio firmano l'atto di donazione ma lo deve firmare pure Sempronio che deve accettare la donazione dell'eventuale futuro usufrutto. Seconda ipotesi: Compravendita Tizio, coniugato in regime di comunione legale con Caio, acquista l'usufrutto di un immobile e firma l'atto da solo (Caio non interviene nell'atto). Detto usufrutto rientra nel regime di comunione legale dei beni ma cessa interamente (anche la quota di Caio) alla morte di Tizio, anche se Caio fosse ancora in vita alla data del decesso di Tizio. Caso di Katana Se A avesse eseguito in vita un atto di donazione di un immobile a vari soggetti e si fosse riservato il diritto di usufrutto per lui e dopo di lui al figlio B, se B fosse intervenuto nell'atto di donazione per accettare l'usufrutto eventuale successivo (eventuale perché se B fosse morto prima di A non poteva ereditare un bel nulla), alla morte di A, B eredita l'usufrutto di A per l'intera sua vita (praticamente l'usufrutto cessa dopo che sono morti sia A che B). In caso contrario l'atto sarebbe non legittimo, cosa che dubito Consiglio a Katana Quando si postano quesiti è necessario spiegare dettagliatamente la situazione e soprattutto usare termini tecnici comprensibili. Cosa significa mi ritrovo a dover trasferire? Penso che hai voluto dire: devo eseguire una voltura catastale dove cessa l'usufrutto di A e si costituisce l'usufrutto di B come da atto del 2004 (deve essere per forza una donazione e B deve aver accettato per forza l'usufrutto riservato prima da A e dopo di lui riservato a B). Sono in possesso di un atto del 2004? Penso che volevi dire: esiste un atto di donazione del 2004. Comunque se B potrà legalmente ereditare l'usufrutto di A (fatto avvenuto alla morte di A in modo automatico) non devi far altro che eseguire una voltura con causali e date: - Ricongiungimento di Usufrutto, utilizzando la causale codificata di Voltura 1.1 oppure da inserire detta causale nel "Motivo del Trasferimento" della voltura cartacea; - Riunione d'usufrutto di Tizio, campo libero del programma Voltura 1.1 (Descr. Atto) o da inserire nel "Tipo di documento" della voltura cartacea; - Data della morte da inserire nella data di efficacia della Voltura 1.1 oppure nella "Data del Documento o della Morte" della voltura cartacea. Qualora la data della morte fosse antecedente ad una voltura successiva (tipo è deceduto uno dei nudi proprietari ed è stata già volturata la denuncia di successione relativa) invece che "Ricongiungimento di Usufrutto" in Voltura 1.1 devi mettere "Rettifica di intestazione all'Attualità" (altrimenti la voltura nella cronologia storica delle volture si andrà a piazzare prima e quindi in visura attuale comparrà ancora l'usufruttuario A, pertanto per rimediare occorrerà un'istanza in bollo). Naturalmente chiarito quanto sopra non devi far altro che sostituire il nome A con il nome B nella domanda di voltura. Allega alla voltura una copia della donazione per dimostrare perché B eredita l'usufrutto di A.
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totonno
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"Katana" ha scritto: "marra1" ha scritto: Non è più possibile oggi trasferire l'usufrutto al figlio, in quanto l'usufruttuario e morto. L'usufrutto è cedibile ad altra persona per tutta la sua durata e tale durata coincide con la sua esistenza in vita, il nuovo usufruttuario avrà diritto di godere del bene fino a questo termine. Come dire: la cessione dell'usufrutto costituito vita natural durante, mantiene come riferimento sempre la durata della vita del primo usufruttuario. Quindi ciò significa che il figlio B, ad oggi, non potrà godere del diritto di usufruttu perchè "concluso" con la morte del primo usufutturario A? Dovrei procedere con un ricongiungimento di usufrutto e passare da nuda a piena proprietà ai terzi? Esattamente. Saluti
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Katana
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EALFIN, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato e per avermi chiarito la situazione, chiedo scusa per non aver usato termini tecnici, cosa che adopererò! Nel mio caso mi ritrovo nel tua prima ipotesi: "Donazione", l'atto in mio possesso è appunto di donazione e controfirmato da tutte le parti (sogg. A, sogg. B e nudi proprietari). Sei stato chiarissimo, proseguirò con il solo trasferimento dell'usufrutto da A a B. Grazie
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totonno
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"Katana" ha scritto: EALFIN, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato e per avermi chiarito la situazione, chiedo scusa per non aver usato termini tecnici, cosa che adopererò! Nel mio caso mi ritrovo nel tua prima ipotesi: "Donazione", l'atto in mio possesso è appunto di donazione e controfirmato da tutte le parti (sogg. A, sogg. B e nudi proprietari). Sei stato chiarissimo, proseguirò con il solo trasferimento dell'usufrutto da A a B. Grazie Secondo me non puoi perchè la durata dell'usufrutto termina alla morte di A. Saluti
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Katana
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"totonno" ha scritto: "Katana" ha scritto: EALFIN, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato e per avermi chiarito la situazione, chiedo scusa per non aver usato termini tecnici, cosa che adopererò! Nel mio caso mi ritrovo nel tua prima ipotesi: "Donazione", l'atto in mio possesso è appunto di donazione e controfirmato da tutte le parti (sogg. A, sogg. B e nudi proprietari). Sei stato chiarissimo, proseguirò con il solo trasferimento dell'usufrutto da A a B. Grazie Secondo me non puoi perchè la durata dell'usufrutto termina alla morte di A. Saluti Grazie per l'interessamento, ti riporto testuali parole dall'atto "... la signora A cede, alle condizioni di cui infra, ai signori D e E, che indivisamente ed in metà per uno accettano, la nuda proprietà, stante essa cedete si riserva l'usufrutto durante vita e dopo di lei a vantaggio del signor B, che accetta, del seguente immobile..." Perchè dovrebbe termire l'usufrutto con la morte di A? Grazie Saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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L'usufrutto si unisce alla nuda proprietà alla morte dell'usufruttaria, se non fosse così, sriamerebbe proprietà, prova a dare una letta al libro di diritto o fai una ricerca . Allucinante il notaio che ha scritto una cosa del genere. Saluti
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gbbmra00
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Leggasi l'art. 796 del Codice Civile!
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Roby64
Roberto
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"Katana" ha scritto: "totonno" ha scritto: "Katana" ha scritto: EALFIN, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato e per avermi chiarito la situazione, chiedo scusa per non aver usato termini tecnici, cosa che adopererò! Nel mio caso mi ritrovo nel tua prima ipotesi: "Donazione", l'atto in mio possesso è appunto di donazione e controfirmato da tutte le parti (sogg. A, sogg. B e nudi proprietari). Sei stato chiarissimo, proseguirò con il solo trasferimento dell'usufrutto da A a B. Grazie Secondo me non puoi perchè la durata dell'usufrutto termina alla morte di A. Saluti Grazie per l'interessamento, ti riporto testuali parole dall'atto "... la signora A cede, alle condizioni di cui infra, ai signori D e E, che indivisamente ed in metà per uno accettano, la nuda proprietà, stante essa cedete si riserva l'usufrutto durante vita e dopo di lei a vantaggio del signor B, che accetta, del seguente immobile..." Perchè dovrebbe termire l'usufrutto con la morte di A? Grazie Saluti Possibile. Si tratta di usufrutto successivo. Dispositivo dell'art. 698 Codice civile. Naturalmente se A, D, E e B hanno accettato come sembra.
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totonno
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"Katana" ha scritto: "totonno" ha scritto: "Katana" ha scritto: EALFIN, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato e per avermi chiarito la situazione, chiedo scusa per non aver usato termini tecnici, cosa che adopererò! Nel mio caso mi ritrovo nel tua prima ipotesi: "Donazione", l'atto in mio possesso è appunto di donazione e controfirmato da tutte le parti (sogg. A, sogg. B e nudi proprietari). Sei stato chiarissimo, proseguirò con il solo trasferimento dell'usufrutto da A a B. Grazie Secondo me non puoi perchè la durata dell'usufrutto termina alla morte di A. Saluti Grazie per l'interessamento, ti riporto testuali parole dall'atto "... la signora A cede, alle condizioni di cui infra, ai signori D e E, che indivisamente ed in metà per uno accettano, la nuda proprietà, stante essa cedete si riserva l'usufrutto durante vita e dopo di lei a vantaggio del signor B, che accetta, del seguente immobile..." Perchè dovrebbe termire l'usufrutto con la morte di A? Grazie Saluti Quest'atto è un pasticcio bello e buono perché B non è proprietario iniziale dell'immobile insieme ad A non può congiuntamente acquisire l'usufrutto di A. E' invece A che può riservarsi l'usufrutto e può congiuntamente cederlo a B ma a questo punto è una cessione di usufrutto se pur congiunto e non posticipato all'atto e, a mio parere, in questo caso l'usufrutto cessa alla morte di A anche se B può aver beneficiato del diritto quando entrambi erano in vita. Saluti Saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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A mio avviso in questo caso non si tratta di usufrutto successivo, e direi anche che l'usufrutto è cessato alla morte di A. Art. 698. Usufrutto successivo. Art. 698. (Usufrutto successivo). La disposizione, con la quale e' lasciato a piu' persone successivamente l'usufrutto, una renditao un'annualita', ha valoresoltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.
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totonno
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"bioffa69" ha scritto: A mio avviso in questo caso non si tratta di usufrutto successivo, e direi anche che l'usufrutto è cessato alla morte di A. Art. 698. Usufrutto successivo. Art. 698. (Usufrutto successivo). La disposizione, con la quale e' lasciato a piu' persone successivamente l'usufrutto, una renditao un'annualita', ha valoresoltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne. Infatti. Al limite si può parlare di usufrutto congiunto ma il secondo ha acquisito il diritto in maniera del tutto anomala. Saluti
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Roby64
Roberto
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"totonno" ha scritto: "Katana" ha scritto: "totonno" ha scritto: "Katana" ha scritto: EALFIN, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato e per avermi chiarito la situazione, chiedo scusa per non aver usato termini tecnici, cosa che adopererò! Nel mio caso mi ritrovo nel tua prima ipotesi: "Donazione", l'atto in mio possesso è appunto di donazione e controfirmato da tutte le parti (sogg. A, sogg. B e nudi proprietari). Sei stato chiarissimo, proseguirò con il solo trasferimento dell'usufrutto da A a B. Grazie Secondo me non puoi perchè la durata dell'usufrutto termina alla morte di A. Saluti Grazie per l'interessamento, ti riporto testuali parole dall'atto "... la signora A cede, alle condizioni di cui infra, ai signori D e E, che indivisamente ed in metà per uno accettano, la nuda proprietà, stante essa cedete si riserva l'usufrutto durante vita e dopo di lei a vantaggio del signor B, che accetta, del seguente immobile..." Perchè dovrebbe termire l'usufrutto con la morte di A? Grazie Saluti Quest'atto è un pasticcio bello e buono perché B non è proprietario iniziale dell'immobile insieme ad A non può congiuntamente acquisire l'usufrutto di A. E' invece A che può riservarsi l'usufrutto e può congiuntamente cederlo a B ma a questo punto è una cessione di usufrutto se pur congiunto e non posticipato all'atto e, a mio parere, in questo caso l'usufrutto cessa alla morte di A anche se B può aver beneficiato del diritto quando entrambi erano in vita. Saluti Saluti Vero é un po un casino, però date un'occhiata a questa sentenza che ne pensate? Parla di atto inter vivos diverso dalla donazione ma alcuni giuristi ritengono che sia applicabile anche con la donazione. [size= 24.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 18.0pt; mso-fareast-language: IT]Cassazione, sentenza 19 aprile 2016, n. 7710, sez. II civile[/size] USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - Usufrutto successivo "improprio" - Nozione - Ammissibilità - Fondamento. L'usufrutto successivo "improprio", che ricorre allorché il costituente trasferisca, per atto "inter vivos" diverso dalla donazione, la nuda proprietà di un immobile, riservando a sé e, per il periodo successivo alla propria morte, ad uno o più terzi, l'usufrutto sul bene, così da farne coincidere la durata con la vita del più longevo degli usufruttuari, è ammissibile e resta sottratto al divieto di cui all'art. 698 c.c., in quanto la fattispecie negoziale costitutiva dei diversi usufrutti si perfeziona con la conclusione del contratto, rappresentando la premorienza del costituente un fatto puramente accidentale e non causale rispetto alla produzione degli effetti.
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