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Autore Sottotetto: accatastare oppure no?

Oxil

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04 Aprile 2016 alle ore 08:34

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 15:27

Una vecchia casa è costituita da un piano terreno con autorimessa e legnaia, un primo piano con soggiorno 2 camere da letto e bagno. Ha inoltre un sottotetto accessibile da una scala esterna avente altezze minime nette 0 m. e massima 2,20 m come riportato nello schema grafico. Ho calcolato l'altezza media che è pari a 1,10 m, chiedo gentilmente se il sottotetto è da accatastare. Grazie.

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Autore Risposta

CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 17:34

non vedo nessun problema nel censirlo, l'importante e che ti attenga alle disposizioni del D.P.R. 138/98 e del punto 3.6 della circolare n.4/2009 (in merito all'indicazione delle altezza e al calcolo delle superfici).

saluti

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John_Pippero

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20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 18:27

Nella scelta di censirlo, potrebbe essere necessario farlo come unità esclusiva, visto che l'accesso avviene dall'esterno.

Saluti

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 18:33

"John_Pippero" ha scritto:
Nella scelta di censirlo, potrebbe essere necessario farlo come unità esclusiva, visto che l'accesso avviene dall'esterno.

Saluti



concordo..... (essendoci la scala esterna)

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:54

Se si tratta di nuova costruzione e non di variazione devi dare al sottotetto una destinazione a magazzino con indicazione delle linee tratteggiate riferite alla posizione delle altezze pari a 1,50 m. e con calcolo dei rispettivi poligoni A1. Se il sottotetto fa parte di un edificio già in parte accatastato ad esempio con abitazione al piano terreno a mio avviso il sottotetto puoi farlo anche come pertinenza dell'appartamento visto che le nuove disposizioni si applicano solo alle nuove costruzioni.

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 21:16

io non capisco perché non potrebbe essere, che di fatto lo è, locale non direttamente comunicante dell'abitazione. perché ci si accanisce a non vederlo così?

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 21:21

"Salvatore_B." ha scritto:
io non capisco perché non potrebbe essere, che di fatto lo è, locale non direttamente comunicante dell'abitazione. perché ci si accanisce a non vederlo così?



Le nuove disposizioni (per le nuove costruzioni) sembrano non voler permettere di poter includere nella stessa consistenza di un appartamento gli accessori indiretti non comunicanti tipo magazzini, ecc. che comunicano direttamente con parti comuni (corti, scale, ecc.), obbligando a dare loro un sub separato e una destinazione separata. Se non si tratta di nuova costruzione credo che si possa derogare alle nuove norme.

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Oxil

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04 Aprile 2016 alle ore 08:34

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 10:54

Grazie molte a tutti per le risposte.

L'mmobile non è una nuova costruzione, risulta già accatastato, in origine in categoria A5 poi d'ufficio passato in A/4. Non esistono planimetrie in catasto, mi hanno detto che per la A/5 a quei tempi spesso non si facevano. La visura riporta 5 vani, nell'atto di acquisto del 1963 così descritti:

1 vano al piano terreno;

3 vani al piano primo;

gabinetto;

sottotetto.

Lo stato dei luoghi si presenta così:

piano terra:

autorimessa di 21 mq con finestra, non direttamente comunicante col piano superiore che è collegato da scala esterna e ballatoio;

piano primo:

soggiorno-cucina (locale unico)

2 camere da letto

1 bagno

3 disimpegni

piano secondo:

sottotetto accessibile da scala esterna descritto nel primo post

1) Nei 5 vani in visura è compreso anche il sottotetto?

Grazie e cordiali saluti

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 11:54

Il sottotetto è da accatastare.

Adesso fornisci pure un'informazione che avrebbe potuto accorciare la discussione. Se sull'atto il sottotetto è citato nella consistenza io mi sentirei obbligato a inserirlo in planimetria e insieme al resto dell'appartamento.

Attenzione solo a non includere l'autorimessa con l'appartamento che andrà censita con sub a parte.

Non è possibile dirti se 5 vani è una consistenza azzeccata o meno visto che esistono eccedenze e discrezionalità che possono intervenire.

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Salvatore_B.

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 11:59

alla mia osservazione

"Salvatore_B." ha scritto:
io non capisco perché non potrebbe essere, che di fatto lo è, locale non direttamente comunicante dell'abitazione. perché ci si accanisce a non vederlo così?



un grazie ad ealfin e a samsung per averla presa in considerazione.

rimango lo stesso incavolato, se un ammbiente non comunicante, indiretto, non passa con l'unità principale cui è legato funzionalmente.

stanno facendo la caccia alle streghe, ma al contrario. così non va.

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John_Pippero

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 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 12:13

"EALFIN" ha scritto:
"Salvatore_B." ha scritto:
io non capisco perché non potrebbe essere, che di fatto lo è, locale non direttamente comunicante dell'abitazione. perché ci si accanisce a non vederlo così?



Le nuove disposizioni (per le nuove costruzioni) sembrano non voler permettere di poter includere nella stessa consistenza di un appartamento gli accessori indiretti non comunicanti tipo magazzini, ecc. che comunicano direttamente con parti comuni (corti, scale, ecc.), obbligando a dare loro un sub separato e una destinazione separata. Se non si tratta di nuova costruzione credo che si possa derogare alle nuove norme.



In questo caso ho paura che non si possa derogare.

Nel caso delle corti a giardino, considerate in passato beni comuni non censibili per la presenza dell'abitazione e garage accatastati come due UIU distinte, che adesso non è più possibile in base alle nuove disposizioni, è consentito derogare per le costruzioni esistenti.



Saluti

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Oxil

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2016 alle ore 17:53

Grazie molte a tutti per le risposte.

Cordiali saluti

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2016 alle ore 23:43

Nel 2016 ho effettuato alcune variazioni le quali secondo la nuova normativa (la prassi per la verità) e per le nuove costruzioni non è più possibile (in linea generale come recitano le disposizioni recenti) procedere come ho proceduto io. Quindi se una corte comune è già costituita credo che in variazione si possa ampliare per soprelevazione un'unità immobiliare anche quando la parte ampliata (tipo una soffitta) non abbia accesso diretto dall'unità principale preesistente.

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Oxil

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 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2016 alle ore 17:07

1) Per il sottotetto descritto, ai fini del calcolo della superficie calpestabile per il pagamento della TARI, sarebbe giusto considerare la superficie utile per la parte di sottotetto compresa fino ad un altezza di 1,50 m? Quella inferiore all'altezza di 1,50 m può essere consideerata non calpestabile? La superficie totale netta è 42 mq quella fino ad un altezza di 1,50 m è 27 mq.

L 147 del 2013

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2) Quando verranno attuate le disposizioni del comma 647 quali saranno le superfici di riferimento per la TARI?

3) Ad esempio per i vani principali e per gli accessori diretti si terrà conto della superficie utile o di quella lorda con i muri perimetrali?

4) Per gli accessori indiretti (cantine, soffitte) la superficie sulla documentazione catastale è quella lorda non quella utile ed è ridotta a seconda che siano comunicanti o non comunicanti del 50% e del 25%, quindi come si considererà?

Grazie e cordiali saluti

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