devi compilare tutti i quadri e valutare comunque il valore, magari assimilandolo in termini di valore unitario a edifici pubblici.
qualche tempo fà anch'io ho avuto un caso simile, ho valutato la chiesa come una scuola o un oratorio, e mi sono chiesto perchè dare un valore, ed ho scritto all'AGT di Cagliari, questa di seguito e la loro risposta (presumo concordata con Roma perchè hanno risposto con molto ritardo) buona lettura:
Con riferimento alla richiesta in oggetto del 08/05/2006 prot. 123456789 in merito alla assegnazione della rendita catastale ai fabbricati adibiti all’esercizio pubblico del culto, si forniscono i seguenti chiarimenti , estrapolati dalla risoluzione n° 20779 del 24/04/2001 adottata dalla Direzione Centrale Cartografica, Catasto e Pubblicità Immobiliare, preceduti da una premessa relativa alla normativa catastale attualmente in vigore;
Premessa: L’art. 6 del R.D.L. 652/39 , convertito con mod. L. 1249/39, recita che < non sono soggetti a dichiarazione …. I fabbricati destinati all’esercizio dei culti; …> mentre il successivo Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano all’art. 38, prescrive che < .. sono soggetti all’accertamento tutti i fabbricati e le costruzioni stabili definite dall’art. 4 della Legge. Sono esclusi dall’accertamento: a) i fabbricati rurali; b) i fabbricati di proprietà della Santa Sede….>
L’istruzione II^, atto amministrativo relativo all’accertamento e classamento catastale, riporta , all’appendice D, il quadro generale delle categorie, che prevede, tra le altre, la categoria B/7 quali cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti, ed alla categoria E/7 i fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
Inoltre, nel quadro generale delle categorie allegato al D.P.R. 138/98, relativo al regolamento delle revisioni generali estimali, i fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, le cappelle e gli oratori sono inseriti nel gruppo V (unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo9, e più precisamente nella categoria V4.
Per completezza di informazione, si richiama il D.M. 2/01/1998 n° 28, relativo all’istituzione del Catasto dei Fabbricati, il quale specifica agli art. 2 e 3 quali siano le unità immobiliari soggette all’accertamento catastale e quali siano invece escluse.
Tra le esclusioni previste non sono comprensivi i fabbricati di cui trattasi.
Alla luce della premessa normativa sopra citata, si può quindi affermare che se da una parte non sussiste l’obbligo da parte del proprietario di presentare la dichiarazione di accatastamento per tali fabbricati, dall’altra parte essi possono e quindi devono essere accertati catastalmente ed essere inquadrati nella categoria E/7, qualora ve ne siano i presupposti e limitatamente a quelle parti dei locali in cui viene esercitato il culto stesso ( chiesa ed annessa sagrestia) con contestuale attribuzione di rendita, attribuita e calcolata sulla base della normativa vigente.
Pertanto l’attribuzione o meno della rendita catastale non incide sulla loro imponibilità ai fini fiscali, ma rappresenta, allo stato attuale, unicamente una indicazione di tipo inventariale.
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