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fuego
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24 Maggio 2008
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Ciao Bella domanda... ma purtroppo non ho una risposta certa. Il mio parere (assolutamente opinabile) è che avendo condonato e sanato il fabbricato oramai è a tutti gli effetti regolarizzato. Forse, per una risposta certa, dovresti chiedere ai tecnici comunali e/o regionali. Facci sapere la risposta. Ciao
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CarloParrini
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10 Gennaio 2007
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chiaramente una volta ha detto si una volta ha detto no ma senza mai mostrarmi la legge e dicendo il tecnico sei tu....
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ValluzziAntonio
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22 Aprile 2007
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La conformità dovrebbe riferirsi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di realizzazione dell'opera, comunque avendo la concessione edilizia in sanatoria l'immobile è in regola dal punto di vista urbanistico anche se un piano o norma successivi ne vietano la realizzazione
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CarloParrini
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10 Gennaio 2007
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pero' la domanda di condono è stata proprio fatta per abuso commesso in difformità agli strumenti urbanistici vigenti anche io pensavo come dici tu ma allora cosa intendono loro per manufatti esistenti 2) Manufatti edificati al di fuori degli strumenti urbanistici vigenti nel senso che se fossero quelli abusivi non condonati non serviva il ptp per dire che vanno demoliti e addirittura dice che i 2) Manufatti edificati al di fuori degli strumenti urbanistici vigenti a carattere residenziali si possono conservare :roll: vi metto la legge www.sendspace.com/file/bgdcqy
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geo_roma
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11 Febbraio 2008
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Ciao io penso che il "tuo" fabbricato avendo la concessione edilizia in sanatoria sia a tutti gli effetti di legge regolare (pur non rispettando le prescrizioni di ptp in quanto precedente). Ora tu devi intervenire sull'esistente? Se si, sarà solamente adesso che dovrai rispettare le prescrizioni di piano... Tra l'altro all'art. 29 non mi sembra sia compresa la tua casistica (manufatti incompatibili con gli obiettivi della tutela). Ciao e buon lavoro
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CarloParrini
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10 Gennaio 2007
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il mio manufatto è proprio laboratorio-artigianale allora se devo considerare una concessione in sanatoria come se fosse conforme agli strumenti urbanistici vigenti a chi si riferisce quell'articolo visto che si parla di esistente? scusa se ci giro attorno ma è molto incasinata
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AnMar
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"CarloParrini" ha scritto: Scusate mi trovo in una area soggetto ad un ptp vigente dal 1998 sull'area è stato edificato un immobile abusivamente per il quele è stata fatta domanda di condono nel 1985 e rilasciata concessione in sanatoria nel 1997 la norma del ptp mi disitngue per edifici esistenti 1) Manufatti edificati nei rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. 2) Manufatti edificati al di fuori degli strumenti urbanistici vigenti in quale secondo voi ricado io una volta ottenuta la concessione in sanatoria? la domanda nasce perche per quelli di cui al punto b) la norma mi dice che vanno demoliti Il mio parere è che il tuo fabbricato, con la concessione in sanatoria, abbia acquistato la leggittimità urbanistica: altrimenti il condono a cosa servirebbe. Tanto più che chi ha espresso parere favorevole (comune, provincia, sopraintendenza etc) lo ha fatto successivamente all'entrata in vigore del ptp......quindi.
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fuego
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24 Maggio 2008
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CarloParrini
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Sono arrivato a questa conclusione. il paragrafo relativo alle costruzioni costruite in difformità ma compatibili con la tutela e quello relativo alle costruzioni costruite in difformità ma incompatibili con la tutela sono stati creati affinchè qualora questi immobili vogliano essere sanati con futuro condono (dal 1998 c'e' giòà stato un altro) per quelli compatibili si potrà fare per quelli incompatibili non si potrà fare ora il dubbio che mi resta e che deriva dal sentito dire è che ci sono il cinquanta per cento dei tecnici che un immbile condonato non si puo' demolire ricostruire e l'altro che invece si puo' fare. A questo punto mi sono riletto la 47/85 originaria e non ho trovato nulla a riguardo. qualcuno ha riferimenti di legge? grazie
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AnMar
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Leggi il punto 4.3 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.4174 del 07.08.2003
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CarloParrini
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Grande un ultimo dubbio ma se le norme prevedono anche il cambio di destinazione d'uso il demolizione ricostruzione è compatibile con il cambio di destinazione d'uso? 4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria. Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità. Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l'oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che hanno costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977).
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AnMar
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Non sapendo dove devi andare a "parare", non riuesco a capire il tuo dubbio: la legge 47/85 equipara un fabbricato sanato ad uno legittimo. ciò significa che se hai fatto un albergo in zona agricola, ed hai ottenuto la concessione in sanatoria, il tuo albergo è legittimamente edificato. Bada però che questo non cambia la destinazione di piano del lotto che accoglie il fabbricato. Tu potrai sempre ristrutturare ed anche sostituire l'albergo con uno nuovo ma identico. Detto terra terra per brevità.
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