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Autore Fusione ed Elaborato planimetrico

picchio70

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 16:41

Villetta costituita da 2 u.i. (sub 1-2) e box (sub3) con area esterna e vano scala BCNC (sub4); il tutto è intestato al 50% a fratello e sorella

Ora con fusione si vuole riunire i 2 appartamenti in unica unità immobiliare (sub 701) e dunque decade il discorso del BCNC (il vano scale non serve il box e l'area diventa pertinenza esclusiva della nuova u.i.); per l'elaborato planimetrico lo ripresento con i nuovi subalterni (3-701) senza però alcun BCNC oppure posso eliminarlo del tutto (ma non ho trovato come farlo in Docfa)? Credo sia corretta la prima ipotesi ma volevo cortesemente un confronto

Grazie

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Autore Risposta

Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 17:04

Esatto lo ripresenti con la nuova situazione senza bcnc, se però l'area esterna serve anche il box potresti lasciare parte dell'area come bcnc. non c'è un modo per eliminare l'elaborato, non lo ripresenti e basta e rimane in atti quello vecchio, ma se non lo ripresenti è considerato motivo di sospensione del docfa

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geogradi

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 17:32

a parte quotare Giuseppe, so che lo fai per l'IMU vero? hehe Comunque ricordati che cè una pratica edilizia da fare.

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picchio70

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02 Aprile 2012

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 17:33

Grazie della risposta

Mi incuriosisce il discorso della parte di area esterna come BCNC: effettivamente l'area esterna serve anche il box; ma, in casi analoghi di villa singola con box, il giardino l'ho sempre annesso alla scheda dell'abitazione e poligonato

Chiedo: è una possibilità che va a discrezione dell'Ufficio dove presenti il docfa oppure c'è qualche norma (che mi sfugge) che lo consente?

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geogradi

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31 Ottobre 2008

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Parma

 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 18:43

il bene comune non censibile (generico) non accresce il valore dell'unità in quanto non ne hai un godimento esclusivo ma appunto comune.

Bel caso di villa più garage, stiamo comunque parlando di un godimento esclusivo che accresce il valore dell'unità. e quindi è una dipendenza.

lo stesso vale a dirsi per il bene comune in uso esclusivo (esempio area) infatti sei obbligato a metterlo in planimetria con i poligoni.

il fatto discrezionale purtroppo è già stato applicato in varie provincie ma ora si sono messi in bolla un po' tutti.

Viene concessa l'area come bene comune in caso di abitazione rurale con strumentali agricoli. Questo perchè di fatto, per la tipologia dei fabbricati, non è possibile che l'abitazione abbia un godimento esclusivo dell'area poichè è anche zona di circolazione dei mezzi da lavoro.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 23:14

A parte il discorso della pratica edilizia (occorre una CILA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b nonché dell'art. 6-bis del D.P.R. 380/2001) bisogna vedere se la fusione sia tecnicamente possibile da un punto di vista catastale. Cioè che fine ha fatto la cucina di uno dei due appartamenti? I medesimi come avevano l'accesso rispettivo e come lo ha ora l'unico appartamento? Quali lavori sono stati eseguiti per giustificare la fusione che dovrai anche giustificare in Docfa?

Nel tuo caso non sei obbligato a fondere l'area scoperta all'appartamento perchè detto obbligo è previsto solo per le nuove costruzioni (vedi paragrafo 5. dei Chiarimenti Operativi prot. 60244 del 27 aprile 2016), quindi potrai trattare solo il Docfa per l'appartamento da costituire per fusione lasciando invariato il sub 3 (box) e il sub 4 (BCNC).

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Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 11:59

sono d'accordo con EALFIN sul fatto che non sei obbligato ad accorpare l'area, ma credo che comunque il bcnc vada ridotto in quanto mi sembra di capire che le scale prima b.c.n.c. dopo faranno parte delle u.i.u. fuse. Se così, va presentato prima un docfa per riduzione di b.c.n.c. dove sopprimi il sub 4 e costituisci un nuovo sub che identifichi solo il b.c.n.c. (area esterna), dopodiche in contemporanea presenti il secondo docfa per la fusione.

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 12:18

Salve



non vi è obbligo di fare due pratiche docfa, si può fare tutto con una sola pratica, l'obbligo delle due pratiche scatta quando si trattano unità afferenti, ma non è questo il caso.



Saluti cordiali

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geogradi

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 15:17

in merito alla fusione dell'area all'appartamento.

nella circolare interpretativa non si estende l'obbligo alle variazioni per non obbligare il contribuente ad effettuare anche una divisione che comporterebbe l'onere dei tributi in misura corrispondente alle nuove unità createsi. oltre alle spese tecniche. (poichè si tratta di unità a reddito autonome) Qui la procedura di cui trattasi non prevede alcuna divisione bensi una fusione per tanto la circolare al citato paragrafo non affronta la tematica in questione.

Ergo che ogni Agenzia possa disporre discrezionalmente in merito.

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Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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Roma

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 15:50

qui a Roma hanno sempre richiesto due docfa, di cui il primo che tratta solo i bcnc non soggetto a tributi, poi come sempre paese che vai usanza che trovi.

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geogradi

Iscritto il:
31 Ottobre 2008

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Parma

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 20:46

Giuseppe non possono chiederti due procedure con un unico titolare.

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