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Autore frazionamento solo al catasto

Franc22

Iscritto il:
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33

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 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 00:36

Il comma 10 dell art 30 dpr380/2001 stabilisce i casi nei quali non serve presentàre il frazionamento al comune. Mi trovo nella situazione seguente: due fratelli comprano un terreno nel 1960, dopo 50 anni decidono di frazionarlo per poter avere ciascuno una parte di proprietà esclusiva oltre una particella che resterà in comune ad antrambi perché rappresenta la via d accesso. Il geometra presenta al solo catasto il frazionamento citando L art secondo cui non serve presentazione al comune. dopo qualche ann, volendo provvedere all atto notarile di divisione vanno dal notaio che gli dice che c'è qualcosa che non va perché avrebbero dovuto presentare anche al comune il frazionamento.

Intsnto vi chiedo conferma della ragione del notaio, ed eventualmente come si dovrebbe provare?

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Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

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-

 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 09:54

Scusa tanto Franc22, ma il tuo quesito è del tutto inopportuno, perchè :

1) avresti dovuto fare una ricerca come questa:

https://cse.google.it/cse?cx=partner-p...

2) avresti dovuto rispettare le REGOLE del sito ed accodarti ad una discussione aperta con lo stesso argomento!

In gamba

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Franc22

Iscritto il:
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33

Messaggi:
177

Località

 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 10:42

Chiedo scusa Intanto :(.

ho provato a fare ricerche ma non ero sicuro e volevo un parere sulla questione specifica

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8740

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 13:34

"Franc22" ha scritto:
Chiedo scusa Intanto :(.

ho provato a fare ricerche ma non ero sicuro e volevo un parere sulla questione specifica



la risposta sta nell'articolo:

"Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù"

quindi trattandosi di uno scioglimento di comunione tra due freatelli...... non vedo dove sussista il problema, ad eccezione che il rogito non tratti una "vendita", una "permuta" e/o altro che esca fuori dalla "divisione ereditaria".

saluti

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EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
2062

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 15:38

"CESKO" ha scritto:


"Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù"

quindi trattandosi di uno scioglimento di comunione tra due freatelli...... non vedo dove sussista il problema, ad eccezione che il rogito non tratti una "vendita", una "permuta" e/o altro che esca fuori dalla "divisione ereditaria".
saluti



Purtroppo nel caso prospettato da Franc22 non si tratta di scioglimento di comunione ereditaria bensì di scioglimento di comunione "ordinaria" in quanto l'immobile è pervenuto ai due fratelli a seguito di atto di compravendita pertanto il tipo di frazionamento propedeutico alla divisione tra i due fratelli va OBBLIGATORIAMENTE DEPOSITATO presso il comune ove ricade l'immobile.

Saluti

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EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

Località

 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 20:43

Lo scioglimento della comunione attraverso la divisione (frazionamento) del terreno in oggetto richiedeva necessariamente il deposito del tipo al Comune trattandosi di comunione non ereditaria.

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