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Argomento: Fabbricato rurale "collabente"

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2017 alle ore 08:32

Allego la nota esplicativa dell'ing. Franco Maggio a chiarimento della questione:

Estratto della nota che è stata inviata a tutti gli Ordini Professionali.

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art. 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). Chiarimenti operativi.

Con riferimento alla tematica in oggetto e facendo seguito alla riunione di coordinamento del 18 luglio u.s., si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla trattazione delle segnalazioni trasmesse a riscontro degli Avvisi bonari, inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni.

Si riportano di seguito le due segnalazioni più ricorrenti:

1) per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano;

2) l’immobile ha perso i requisiti di ruralità.

1.1 nel caso in cui sia riscontrata l’effettiva assenza dei requisiti previsti per l’accatastamento, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’archivio censuario di Catasto Terreni ed in particolare:

1.1.1 ad aggiornare la destinazione d’uso dell’immobile (ad es. fabbricato diruto, area di fabbricato demolito, ecc.) e a pubblicarne l’esito presso l’albo pretorio del Comune ove trovasi ubicato l’immobile.

1.1.2 ad attribuire la pertinente qualità di coltura, se dalla verifica effettuata si riscontri una coltivazione in atto. In tal caso, l’aggiornamento verrà notificato al domicilio fiscale degli intestatari, insieme all’eventuale contestazione della sanzione per omessa dichiarazione della variazione colturale.


In entrambi i suddetti casi, non riscontrandosi alcuna violazione dell’obbligo dichiarativo al Catasto Edilizio Urbano, non verrà contestata la relativa sanzione;

1.2 nel caso in cui risulti invece sussistente l’obbligo di accatastamento del fabbricato rurale al Catasto Edilio Urbano, si procederà alla contestazione della prevista sanzione, salvo che l’Ufficio non riceva, in tempo utile, l’atto di aggiornamento (Docfa, oltre al precedente Pregeo) e il contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, così perfezionandosi il ravvedimento operoso.

2. Laddove venga comunicata la perdita dei requisiti di ruralità, si evidenzia che la mera segnalazione non è sufficiente a regolarizzare la posizione catastale, rendendosi necessaria anche la presentazione di un atto di aggiornamento (Docfa). Si ricorda, infatti, che l’obbligo dichiarativo sussiste anche per i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all’imposta.

In presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria.

Si coglie l’occasione per evidenziare che, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”. Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.

Si evidenzia, infine, che, in tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, verranno attivate le procedure di cui all’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, preordinate all’aggiornamento d’ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti, e iscritte specifiche annotazioni nella banca dati censuaria del Catasto Terreni.

In conclusione, si rappresenta che la notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine del corrente mese di ottobre.

Allo scopo di porre in essere ogni possibile forma di collaborazione con i contribuenti e le categorie professionali, l’Ufficio potrà comunque differire, per un brevissimo periodo, l’invio dell’atto di contestazione, nei casi in cui, entro lo stesso termine, il tecnico incaricato segnali che l’atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato non oltre la metà del mese di novembre.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio

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3L

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 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2017 alle ore 20:35

SEGNALO CHE:

- IL DUBBIO DELL'ING. DAVID, A MIO GIUDIZIO DEL TUTTO LEGITTIMO, CIRCA L'OBBLIGATORIETA' O MENO A DICHIARARE AL CF IL MANUFATTO CHE DESCRIVE, SCATURISCE DA UN TERMINE "COLLABENTE" (= cadente, inteso presumibilmente dal punto di vista statico) CHE NON TROVA PERO' RISCONTRO NELLA NORMATIVA PRINCIPALE DI CUI AL DECRETO N. 28/1998. QUANTOMENO ALL'ART 3, COMMA 2, CHE E' LA NORMA CHE DA LA FACOLTA', NON OBBLIGO, DI CENSIRE AL C.F. "COSTRUZIONI INIDONEE AD UTILIZZAZIONI PRODUTTIVE DI REDDITO, A CAUSA DELL'ACCENTUATO LIVELLO DI DEGRADO".

IN TALE DECRETO IL CONCETTO DELL' INIDONEITA' STATICA E' CONTENUTO ALL'ART. 6 c. 1 lett. c) ("A CAUSA DI DISSESTI STATICI") AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DI MODALITA' SEMPLIFICATE DI ACCATASTAMENTO E NON DEL REQUISITO DI IDONEITA' ALL'USO/PRODUTTIVITA'.

- IL TERMINE DI COLLABENTE E' STATO INTRODOTTO QUINDI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (V. CIRC. 29439-29440/2013 dove si richiede che la relazione del professionista riporti lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture) E, NON SO SE ERRONEAMENTE, O VOLUTAMENTE, GLI UFFICI PROVINCIALI E LORO DIPENDENTI ASSOCIANO IL CONCETTO COLLABENTE = INIDONEITA' STATICA E TALE REQUISITO, NON RICHIESTO NEPPURE DALLA CIRCOLARE, PRETENDONO NELLE DICHIARAZIONE F/2.

- A MIO PARERE QUINDI IL REQUISITO ESSENZIALE PERCHE' NON VI SIA OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, OVVERO LA FACOLTA' DI DICHIARARE F/2, RESTA 'L'ACCENTUATO LIVELLO DI DEGRADO" CHE PUO' ESSERE DATO DA UNA PLURALITA' DI CAUSE, NON NECESSARIAMENTE DI NATURA STATICA ED ANCHE QUANDO SI VUOL PRENDERE IN ESAME TALE ASPETTO L'INIDONEITA' STATICA NON NECESSARIAMENTE COINCIDE CON FENOMENI DI DISSESTI STATICI.

ORA MI CHIEDO: NEL CASO DEL FABBRICATO DELL'ING. DAVID QUANTI TECNICI ABILITATI RILASCEREBBERO UN CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA PER LA DESTINAZIONE DI DEPOSITO?

SI DOVREBBE FAR RILEVARE CHE QUELLO CHE IN ITALIA NON E' AGIBILE PER LE ORDINARIE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI (SENZA ENTRARE NELLA MATERIA SISMICA) O IGIENICO-SANITARIE LO DIVENTA POI AI SOLI FINI FISCALI.

PURTROPPO SPESSO SIAMO DESTINATI A SOGGIACERE ALLE PRASSI DI UFFICIO, MA CIO' NON TOGLIE CHE DOVREMMO COMUNQUE TENTARE DI FAR VALERE LE NOSTRE RAGIONI.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2017 alle ore 10:02

Anche se sono perfettamente concorde con Roberto ho inserito la nota esplicativa dell'Ing. Franco Maggio, appunto perchè se letta con attenzione, specialmente in questo caso al puno 1 e suoi sottocapitoli, chiarisce ogni dubbio anche al funzionario che disattende alle istruzioni che il proprio dirigente nazionale impartisce allo scopo di evitare discussioni similied conseguenti prese di posizione e comportamenti che potrebbero portare ad una querelle infinita.

saluti

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carmelob

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2017 alle ore 10:59

"3L" ha scritto:
SEGNALO CHE:

- IL DUBBIO DELL'ING. DAVID, A MIO GIUDIZIO DEL TUTTO LEGITTIMO, CIRCA L'OBBLIGATORIETA' O MENO A DICHIARARE AL CF IL MANUFATTO CHE DESCRIVE, SCATURISCE DA UN TERMINE "COLLABENTE" (= cadente, inteso presumibilmente dal punto di vista statico) CHE NON TROVA PERO' RISCONTRO NELLA NORMATIVA PRINCIPALE DI CUI AL DECRETO N. 28/1998. QUANTOMENO ALL'ART 3, COMMA 2, CHE E' LA NORMA CHE DA LA FACOLTA', NON OBBLIGO, DI CENSIRE AL C.F. "COSTRUZIONI INIDONEE AD UTILIZZAZIONI PRODUTTIVE DI REDDITO, A CAUSA DELL'ACCENTUATO LIVELLO DI DEGRADO".

IN TALE DECRETO IL CONCETTO DELL' INIDONEITA' STATICA E' CONTENUTO ALL'ART. 6 c. 1 lett. c) ("A CAUSA DI DISSESTI STATICI") AI SOLI FINI DELL'APPLICAZIONE DI MODALITA' SEMPLIFICATE DI ACCATASTAMENTO E NON DEL REQUISITO DI IDONEITA' ALL'USO/PRODUTTIVITA'.

- IL TERMINE DI COLLABENTE E' STATO INTRODOTTO QUINDI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (V. CIRC. 29439-29440/2013 dove si richiede che la relazione del professionista riporti lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture) E, NON SO SE ERRONEAMENTE, O VOLUTAMENTE, GLI UFFICI PROVINCIALI E LORO DIPENDENTI ASSOCIANO IL CONCETTO COLLABENTE = INIDONEITA' STATICA E TALE REQUISITO, NON RICHIESTO NEPPURE DALLA CIRCOLARE, PRETENDONO NELLE DICHIARAZIONE F/2.

- A MIO PARERE QUINDI IL REQUISITO ESSENZIALE PERCHE' NON VI SIA OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, OVVERO LA FACOLTA' DI DICHIARARE F/2, RESTA 'L'ACCENTUATO LIVELLO DI DEGRADO" CHE PUO' ESSERE DATO DA UNA PLURALITA' DI CAUSE, NON NECESSARIAMENTE DI NATURA STATICA ED ANCHE QUANDO SI VUOL PRENDERE IN ESAME TALE ASPETTO L'INIDONEITA' STATICA NON NECESSARIAMENTE COINCIDE CON FENOMENI DI DISSESTI STATICI.

ORA MI CHIEDO: NEL CASO DEL FABBRICATO DELL'ING. DAVID QUANTI TECNICI ABILITATI RILASCEREBBERO UN CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA PER LA DESTINAZIONE DI DEPOSITO?

SI DOVREBBE FAR RILEVARE CHE QUELLO CHE IN ITALIA NON E' AGIBILE PER LE ORDINARIE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI (SENZA ENTRARE NELLA MATERIA SISMICA) O IGIENICO-SANITARIE LO DIVENTA POI AI SOLI FINI FISCALI.

PURTROPPO SPESSO SIAMO DESTINATI A SOGGIACERE ALLE PRASSI DI UFFICIO, MA CIO' NON TOGLIE CHE DOVREMMO COMUNQUE TENTARE DI FAR VALERE LE NOSTRE RAGIONI.





condivido tutto. E sono daccordissimo. Io credo che i funzionari dell'ade si sono trovati catapultati in una situazione che nemmeno loro hanno saputo gestire. Benissimo ora cè la circolare, ma molti degli accatastamenti sono stati già fatti. Ovviamente a mio avviso tale circolare doveva essere redata prima di tutto cio. é stato creato panico fra i contribuenti, a noi tecnici ogni funzionario ha detto la sua idea ... ma poi siamo sempre noi che ci assumiamo la responsabilità. Spero che se ci dovrà essere un altra situazione simile, almeno che si aggiornano loro in primis e poi a noi.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 15:53

A me quello che mi dice il funzionario A. d. E. poco importa. Perchè non è perchè viene pagato dallo Stato, a differenza di me che invece vengo (spero) pagato dal Cliente, ne sappia più di me o meglio ne possa sapere più di me. Per fortuna in uno Stato democratico ci sono le Leggi. A volte fatte male ma comunque ci sono. Poi ci sono le Circolari, Note, Procedure Operative, Interpelli, Sentenze, ecc. i quali possono anche non avere valenza giuridica per tutti i casi che ricorrono ma comunque ci sono e fino a prova contraria forniscono un indirizzo valido.

In materia catastale l'obbligo di accatastamento scatta solo per le unità immobiliari che sono capaci di produrre un reddito, anche se in precedenza censite come unità prive di rendita, ovvero come fabbricati rurali.

Il suddetto obbligo scatta anche per le unità già dotate di rendita ma che a seguito di diversi fattori (lavori, ecc.) sono suscettibili di variazioni di rendite, categorie e classi catastali, ecc.

Questo da un punto di vista prettamente catastale.

Da un punto di vista dei trasferimenti immobiliari e/o in tutti i casi che ricorrono, per un edificio ovvero per un'unità immobiliare non suscettibile di attribuzione di rendita, è necessario che detta unità immobiliare, in precedenza censita con qualifica di fabbricato rurale, venga riconosciuta come diruta, area di fabbricato demolito, ovvero venga censita in Catasto Terreni con una qualità diversa da fabbricato rurale e/o sua porzione, oppure venga censita in Catasto Fabbricati per i soli casi di edifici aventi le caratteristiche di unità collabenti.

Sulla base di quanto sopra può succedere che un edificio censito come rurale e che non abbia la caratteristica di diruto, ecc. debba necessariamente essere censito come unità collabenti allo scopo di poterlo trasferire.

In sostanza l'accatastamento come unità collabenti è di fatto obbligatorio solo in caso di trasferimento immobiliare e nel caso in cui l'edificio non abbia le caratteristiche di fabbricato diruto.

L'accatastamento come fabbricato diruto di fatto è obbligatorio solo in caso di trasferimento immobiliare e nel caso in cui l'edificio non abbia le caratteristiche di unità collabenti.

In riferimento alla caratteristiche di fabbricato collabenti vi sono Circolari, ecc. che ben descrivono i casi ricorrenti.

Per fabbricati diruti si intendono quegli edifici non censibili al C.F. come unità collabenti.

Sulla base di quanto sta accadendo in questi giorni, dopo aver risposto all'invito del Catasto inviando la comunicazione di non obbligo di accatastamento (spesso) con tanto di fotografie allegate, vengono censiti come fabbricati diruti (almeno per i miei casi e sulla base di quanto da me rilevato) anche quegli edifici che invece hanno, ovvero possono avere, le caratteristiche di unità collabenti.

In tali casi di cui appena sopra esposti, un trasferimento immobiliare non viene comunque precluso in quanto trattasi pur sempre di un edificio degradato privo di rendita e non soggetto ad obbligatorio accatastamento, quindi fabbricati diruti o collabenti sono la medesima cosa (in materia di trasferimenti immobiliari e anche in materia catastale, visto che non possono obbligarti a censire, come unità collabenti, nemmeno un edificio censito come diruto ).

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carmelob

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 16:39

difatti si discuteva di questo problema quali sono e come vengono interpretate le circolari normative dai funzionari dell agt. Ognuno di noi studia le normative, ma se poi in ufficio ti viene risposto che deve essere accatastato diverso da collabente, cosa si fa??? Si fa guerra al funzionario o all'agt??

Resta comunque il fatto che le normative che chiare non sono rimangono sempre a libera interpretazione un po da tutti, considerando il fatto, ripeto, che i funzionari si sono trovati a gestire una situazione (questa dei fabbricati rurali) che non hanno avuto il tempo di asismilare e sapersi organizzare.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2017 alle ore 17:18

La comunicazione di risposta alla lettera di invito a regolarizzare i fabbricati censiti come rurali è assai ben fatta. Vi sono tutta una serie di casistiche da scegliere. Basta scegliere la casistica giusta e poi rispondere (meglio se allegare delle foto o altri documenti atti allo scopo). Proprio ieri sera ho compilato per conto in un cliente una lettera di non obbligo di accatastamento.

Il mio caso era il seguente.

Una porzione di fabbricato rurale, intestata a più soggetti (più di uno miei clienti), a mia memoria risulta da sempre demolita. Nelle varie successioni, nei vari atti di donazione, ecc. è stata sempre dichiarata come porzione demolita.

Preciso che la suddetta porzione rientra/va in un enorme fabbricato rurale diviso in porzioni.

Ben 710 mq. in origine di superficie coperta e ben 21 porzioni di fabbricati rurali, alcuni divisi da cielo a terra ovvero alcuni costituiti solo da locali a piano terra senza locali interrati.

Io ed altri tecnici vi abbiamo operato diverse volte, sia nei tipi mappali che Docfa.

In particolare, poichè l'edificio risulta/va parzialmente demolito (da cielo a terra) e di fatto risulta/va diviso in due tronconi, poichè quando ci ho messo mano io la prima volta già risultava un fabbricato promiscuo (in origine era un F.R.D.S.), poichè i precedenti tecnici nei loro tipi mappali (redatti a partire dall'anno '85 in poi) hanno confermato in mappa l'edificio nonostante le demolizioni già avvenute, nel momento in cui ho eseguito la mia prima pratica, dovendo anche costituire B.C.N.C. nel fabbricato, ho proceduto (con Tipo Mappale) anche alla demolizione della parte di corpo di fabbrica già demolita.

Nel redigere l'elaborato planimetrico non potevo fare diversamente per cui ho indicato la posizione delle porzioni rurali demolite nella grafica di E.P. e nell'elenco sub ho indicato che i vari sub interessati (non dal mio accatastamento) erano porzioni rurali di FP ora demolite.

Per concludere e ritornando alla lettera di invito ad accatastare pervenuta in questi giorni, ho fatto allegare dal mio cliente, alla comunicazione di non obbligo di accatastamento, una copia dell'elaborato planimetrico e dell'elenco subalterni (ultimo dell'anno 2009) nei quali risulta la porzione, oggetto di lettera di invito ad adempiere al passaggio al C.F. , come porzione demolita.

Se si fideranno di quanto da me riportato nell'E.P. nel 2009 (e anche prima) allora bene altrimenti che eseguissero un sopralluogo. Del resto avendo demolito da oltre 10 anni una parte consistente in mappa del fabbricato ex tutto rurale ora promiscuo, qualche porzione di fabbricato doveva pur essere distrutta.

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planner78

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20 Ottobre 2017 alle ore 13:01

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 13:15

Buongiorno a tutti

Sono un vecchio utente reiscritto

Ho letto le discussioni e le ultime circolari

Chiedo gentilmente un chiarimento sui fabbricati collabenti e sulle sanzioni.

Dovrei accatastare un fabbricato rurale collabente da almeno 30 anni. La domanda è:

Il docfa va fatto in modalità ordinaria o come ex fabbr. rurale?

Dovrei mettere una data di fine lavori o del fatto che ha causato la collabenza?

La circolare del 10/10 non specifica tale casistica.

Stando che i collabenti non dovrebbero pagare sanzioni e nemmeno ravv operoso. Corretto?

Grazie mille

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geogradi

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 15:16

rispondo a Planner

A parte il fatto che le unità speciali non pagano sanzioni, (per mè non dovrebbero fare pagare nemmeno le sanzioni l'addove la variazione riduca la rendita) comunque i collabenti potevi comunicarli con la lettera che ha inviato l'agenzia al tuo cliente. (se è davvero collabente!) L'unità F2 è facoltativa.

pare che nel 2018 le mettano come qualità 276 o metteranno una dicitura mah vedremo

Tornando a noi, visto che hai già fatto il tipo, qual'è il tuo problema nell'indicare una data di perdita dei requisiti se il collabente non paga le sanzioni?

Poi se dovessi mettere la data di fine lavori nel 1920? e che sanzioni devi pagare cè un po di confusione.



Comunque dovresti metterla in ex rurale se in elenco diversamente ordinaria in entrambi i casi va indicata la data di perdita dei requisiti. se non è asservibile all'attivita agricola per me non ha i requisiti. Fai in modo che non figuri per sbaglio in nessun contratto d'affitto (per non creare casini in caso di indagini) e dichiara quello che risulta dalle memorie. Tanto oltre i 5 anni cosa cambia?

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planner78

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 15:43

Ciao Geogradi. Avevo intanto modificato la domanda. Mi era sfuggito qualche passaggio.

L'u.i. è in elenco.

E' proprio un fabbricato antico che da lontano sembra che stia impiedi, con tetto ecc.. Non sembra un rudere. Da vicino invece ci si accorge che sta in piedi per miracolo. Inutilizzabile. Quindi lo accatasto F2 per evitare altre lettere dell' ade.

Quindi la data di perdita dei requisiti va indicata lo stesso pur essendo collabente.

Grazie dei consigli

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geogradi

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 16:39

diciamo che per le unità F2 ai fini fiscali è irrilevante perchè non è un unità con obbligo di accatastamento.

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planner78

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 16:58

Si certo ai fini fiscali no a parte le maggiori spese.

Però nell'immaginario collettivo l'unità collabente ha specifici caratteri che la differenziano da fabbricato diruto. Muri di 1 metro. La identificabilità. Una relazione tecnica su documento, la planimetria. Facilita la comprensione della situazione pure al comune...

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geom.ciattino

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 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 10:05

Ragazzi una domanda, ma nella sopra descritta circolare al punto 2 dove dice di descrivere nella relazione tecnica le circostanze che hanno causato la perdita dei requisiti di ruralità, cosa devo mettere?

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geogradi

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 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2017 alle ore 15:50

planner e ciattino.



I motivi sono legati o ad atti (vendita, affitto ecc) o alla data di creazione della partita iva, (accesso o dismissione) oppure, dico io, al momento in cui il fabbricato non era potenzialmente utilizzabile causa la sua collabenza. (inagibilità)



In quest'ultimo caso io metto comunque una data di perdita dei requisiti anche per i collabenti e verifico che sia collabente da oltre 5 anni (ma di solito è sempre cosi). E non avendo una data certa, lo scrivo in relazione. si mette una data indicativa poichè impossibilitàti nel risalire al giorno esatto ecc.ecc..

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geom.ciattino

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 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2017 alle ore 12:35

"geogradi" ha scritto:
planner e ciattino.



I motivi sono legati o ad atti (vendita, affitto ecc) o alla data di creazione della partita iva, (accesso o dismissione) oppure, dico io, al momento in cui il fabbricato non era potenzialmente utilizzabile causa la sua collabenza. (inagibilità)



In quest'ultimo caso io metto comunque una data di perdita dei requisiti anche per i collabenti e verifico che sia collabente da oltre 5 anni (ma di solito è sempre cosi). E non avendo una data certa, lo scrivo in relazione. si mette una data indicativa poichè impossibilitàti nel risalire al giorno esatto ecc.ecc..





Quindi in sostanza io devo accatastare un C/2 di circa 20 mq in mezzo alla campagna al limite della collabenza, tale fabbricato è attualmente in visura al C.T. come fabbricato rurale e il proprietario non è mai stato imprenditore agricolo ne ha mai avuto la partita iva, diciamo che è inutilizzato da moltissimi anni. In relazione scrivo che il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità in data 01.01.2000, e come motivazione di perdita di tali requisiti cosa metto?

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