C'è una vecchia circolare, la 15 del 29.07.1985 che - peraltro non mi risulta essere mai stata abrogata o modificata - riguardo le fattispecie prospettate da "pozzilli" stabilisce la seguente prassi operativa:
3 - Passaggio da rurale ad urbano Si possono avere i seguenti casi:
a) passaggio all'urbano di intero fabbricato:
la procedura da seguire e' uguale a quella di accatastamento delle nuove
costruzioni urbane e pertanto vanno compilati tutti gli elaborati previsti;
b) passaggio all'urbano di una o piu' porzioni:
vanno prodotti Mod. 3 SPC, estratto o copia della mappa, Mod. 1N (Parte I e Parte II) per la sola parte urbana, planimetrie delle u.i.u., Mod.55-autoallestito utilizzando gli stessi identificativi di Catasto terreni;
c) passaggio all'urbano di porzione rurale di fabbricato promiscuo;
la richiesta va presentata compilando il Mod. 44 - che in questo caso assolve la funzione di collegamento - e la planimetria, individuando l'immobile con lo stesso identificativo di Catasto terreni.
Premesso che l'ex mod.44 (quello di colore verde) del NCEU, venne sostituito col più completo mod. D unificato e che oggi tale modello è contenuto nel Docfa, mi pare di comprendere, dalla lettura del punto c) della succitata circolare, che per la fattispecie postata NON ci vorrebbe neanche il TM, ma basterebbe - e sarebbe più che sufficiente dal momento che al CF ci sono già delle unità censite con l'identificativo a partita 1 e con la destinazione di fabbricato promiscuo - una denuncia di unità afferenti al CF.
Uso il condizionale sostanzialmente due motivi. Il primo è, per così dire, legato alle abitudini locali di ogni ufficio provinciale delle agenzie, atteso che si trovano - purtroppo - differenti "modus operandi" a seconda dell'ufficio in cui si deve intervenire e non sempre in coerenza con quello che stabiliscono le norme e circolari. Il secondo, invece, è in qualche modo associabile ed imputabile all'aggiornamento della banca dati catastale che oggi avviene prevalentemente sulla base delle dichiarazioni prodotte dai professionisti. Voglio dire, in altri termini, che la mancata produzione del tipo mappale da parte degli aventi diritto (ripeto, non richiesto e non necessario secondo la prassi vigente per il caso prospettato) non produrrebbe, preliminarmente alla costituzione della nuova u.i.u presso il CF, la soppressione dell'ex sub. rurale dalla banca dati del catasto terreni. Di questo dovrebbe farsene carico l'ufficio su semplice segnalazione della parte interessata, ma i tempi sono cambiati e oggi gli obiettivi che gli uffici devono raggiungere sono ben altri!
In merito poi alla possibilità di trasportare al CF, un singolo subalterno rurale, ovvero più subalterni contemporaneamente con un unico TM, ritengo non sussista alcun problema di ordine tecnico. Peraltro, se è possibile presentare unico TM con ditte diverse, purchè in presenza di lotti contigui, perchè non sarebbe possibile per il caso prospettato? L'unico intoppo, potrebbe essere legato al mancato conferimento dell'incarico quando siamo in presenza di subb. rurali appartenenti ad una pluralità di possessori i quali - non sempre - sono d'accordo e propensi a vedersi "trasportare" la propria unità rurale al CF. E tutto questo maggiormente se in presenza della sussistenza dei requisiti della ruralità ai fini fiscali. In ogni caso, mi pare d'obbligo richiamare, per le fattispecie elencate al punto b) della precitata circolare 15/85, la nota prot. 34902 del 15.05.2006, che in presenza di fabbricati rurali divisi in subalterni, è possibile "trasportare" al CF il singolo subalterno a condizione che al catasto terreni esista un mod. 6 che rappresenti planimetricamente i diversi subalterni dell'intero compendio immobiliare (vedi punto 7 della nota).
Anche questo, a mio avviso è comunque opinabile e discutibile: vorrei vedere come fa un tecnico che ha ricevuto l'incarico da Tizio di censire al CF l'ex porzione rurale appartenente a quest'ultimo, a censire anche la porzione rurale di proprietà di Caio che - spesso- non conosce o non gliene frega niente.
Infine, riguardo al quesito finale da te posto, sono d'accordo con paolosun e cioè di verificare il contenuto degli atti pubblici. In catasto l'appartenenza della corte al fabbricato come area pertinenziale, dice tutto ai fini della sua corretta destinazione ed inventariazione ma non dice nulla ai fini giuridici.
Saluti.