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Autore Docfa: fusione u.i.u con annotazione di riserva 1 in visura

galione78

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11 Aprile 2010

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 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 10:40

Salve a tutti, premesso che ho fatto ricerca, ma non ho trovato niente che potesse risolvere il mio dubbio; brevemente espongo la mia problematica:

docfa causale fusione tra due u.i.u con medesima titolarità "a Pannello"

foglio 33 part.445 sub.4 intestazione tizio 1000/1000

foflio 33 part. 445 sub.11 intestazione tizio 1000/1000 annotazioni in visura ris.1



ora la mia domanda è la seguente: posso effettuare la fusione tra queste u.i.u con medesima titolarià , anche se in una di queste è presente l'annotazione di riserva 1?

grazie e cordiali saluti.

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 10:50

NO, la ris.1, indica che non esiste titolo per quell'uiu, il che significa che catastalmente è intestata al tuo cliente perchè così ha fatto il tecnico precedente a te, ma non esiste un atto notarile, o una sentenza che abbiano assegnato quell'uiu al tuo cliente.

Solitamente se si procede a denunciare un'uiu con ris.1, significa che poi la stessa sarà propedeutica ad una causa di usucapione, se non è stata fatta l'intestazione in catasto non vale niente, visto che non è probatorio.

Saluti

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galione78

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11 Aprile 2010

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 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 12:27

Grazie per la tua celere risposta, un' ultima cosa , la u.i.u con Ris1 può essere oggetto di compravendita?

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 14:14

no per gli stessi motivi.



Saluti

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galione78

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11 Aprile 2010

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 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2017 alle ore 15:47

Ok , ma effettuando delle ricerche in merito, ho trovato un testo (OBBLIGHI IN MATERIA DI CATASTO-Manovra finanziaria del 2010), dove ho trovato questo passaggio:

"l’intestazione reca una annotazione di riserva per passaggi intermedi non esistenti o da esaminare: tali annotazioni non impediscono la stipula dell’atto ma appare opportuno applicare analogicamente l’art. 2 comma 4 DM 701/94 e quindi fare menzione nell’atto medesimo e nella nota dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o alle discordanze, per un periodo comunque non eccedente il ventennio (art. 12 comma 3 L. 679/79)".

e quindi se ho ben capito l'atto di compravendita puo' essere stipulato, solo che la riserva viene menzionata nello stesso atto.

che nè pensate?

Grazie.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2017 alle ore 20:49

L'atto di un'unità immobiliare si può stipulare sia se la medesima è intestata in catasto a terzi e sia se è intestata alla ditta cedente ma in assenza di titolo originario (con o senza presenza in atti catastali della riserva). Dopo aver stipulato l'atto, fino a dieci anni dalla trascrizione, il medesimo potrà essere impugnato da terze parti qualora possano dimostrare di esserne proprietari, anche per intervenuta usucapione non ancora riconosciuta dal tribunale. Per poter cedere una unità non intestata al cedente (il quale è privo del titolo originario di acquisto) si deve fornire la dichiarazione in atti di possesso ultra ventennale. E' necessario in tal caso che nel ventennio precedente non vi siano state trascrizioni inerenti l'immobile in oggetto. Questo perchè in base al Codice Civile la Trascrizione non produrrebbe gli effetti giuridici previsti (in tal caso l'atto sarebbe di fatto assimiliato ad una scrittura privata). Circa la possibilità tecnica di fondere due unità intestate allo stesso soggetto delle quali una munita di annotazione di riserva in visura catastale io credo che non dovrebbero esserci problemi. Nel senso che il Docfa, in caso di fusione, controlla solo gli intestatari e la loro coerenza mentre la riserva non va a incidere sull'intestazione (non a caso la nota di riserva in visura è apposta fuori dal quadro della Ditta). Mai mi sono capitati casi di fusione di unità munite di riserve quindi la mia è solo una supposizione.

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galione78

Iscritto il:
11 Aprile 2010

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 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 08:14

grazie, vi faccio sapere l'esito della pratica.

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it9gvo

(GURU)

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2017 alle ore 22:12

Ritengo che per questo caso si deve applicare la normativa:

Nota dell'A.d.T. prot. 15232/2002, perchè occorre mantenere identificata

la porzione di fabbricato su cui grava la Riserva1.

La fusione potrà essere effettuata solamente dopo che sarà eliminata

la Riserva con un regolare atto traslativo.



Buon lavoro

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SIMBA4

Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 16:18

Salve

Condivido la risposta di it9gvo, per evitare qualsiasi tipo di problematica é meglio far togliere la ris1 prima di effettuare fusioni.

Saluti Colombiani

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2017 alle ore 22:55

Fermo restando che la Nota A.d.T. 15232/2002 riguarda le denunce di nuove costruzioni e non di variazioni, fermo restando che una riserva apposta in atti non comporta comunque un'intestazione catastale diversa da un'intestazione senza riserva, fermo restando che è consigliabile regolarizzare con atto pubblico eventuali unità munite di riserva, credo comunque che, sia da un punto di vista tecnico che giuridico, la fusione si possa eseguire ugualmente e senza problemi. Al massimo ti apporrano o si chiederà di apporre, se non lo farà il sistema in automatico, la riserva all'intera nuova unità costituita dalla fusione.

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AMOSTORTO

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20 Marzo 2008

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 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 22:00

Salve

solo per evidenziare che contrariamente a quanto detto da EALFIN la nota 15232 si riferisce in primis a variazioni , per le porzioni di uiu ma unite di fatto come diceva It9gvo . Nella nota 15232 per le nuove costruzioni si iscrive la riserva per la mancanza di titolo legale reso pubblico.

Saluti

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 23:15

Diciamo che a parte il punto 1) di cui alla suddetta Nota 15232 (porzioni unite di fatto che possono essere trattate sia con denuncia di variazione che con denuncia di nuova costruzione), i punti 2), 3), 4), 5) e 6) sono da ricordursi a denunce di nuove costruzioni, quindi in primis detta Nota si riferisce a denunce di nuove costruzioni. Del resto tratta di intestazioni inerenti il Docfa e pertanto le suddette intestazioni in Docfa si creano con le denunce di nuove costruzioni e non con quelle di variazione (anche per le porzioni unite di fatto le quali, se costituite con denunce di variazione, non implicano cambi di intestazione rispetto alle unità originarie). Comunque il problema per me è questo: posso unire due unità, stessa intestazione e titolo di possesso, delle quali un'unità presenta una riserva? Risposta: se il Docfa accetta detta fusione (per me dovrebbe accettarlo perchè intestazione, titolo e quote di possesso sono le medesime) allora la fusione si può fare. Se non lo accetta perchè c'è la riserva allora si può ragionare su come fare (la creazione di porzioni unite di fatto non ha senso perché le intestazioni, non le annotazioni, sono omogenee). Per il resto se mi trovassi in casi simili, se per qualsiasi motivo non è possibile togliere la riserva, se la fusione viene accettata dal Docfa, non vedo perché non dovrei eseguire la denuncia di variazione che il cliente mi richiede (altrimenti se ne va da un altro tecnico e ci penserò lui a provvedere). In caso di fusione accettata dal Docfa non commetterei nessun illecito o infrazione. Al massimo per correttezza chiederei al Catasto di apporre la riserva su tutta l'unità (qualora in automatico detta riserva non venga apposta alla nuova unità costituita dalla fusione).

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AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

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 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 07:42

salve

non me ne volere ma qui casca l'asino.

nella nota 15232 la differenza tra le Variazioni e le Nuove Costruzioni , c'è ed è molto sottile.

le porzioni di uiu (intestazioni e planimetrie divise) solo in variazione.

gli altri punti successivi invece riguardano l'intera uiu, composta da più intestati da trattare in nuova costruzione. Cioè si ha come un minestrone di intestati e porzioni di uiu( già fuse), cioè non viene esplicitamente attribuito un valore catastale e l'intestazione non ha titolo legale.

si era nel 2002 in parte vale per quello che era il catasto allora.

saluti

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 11:38

Personalmente ritengo che unire le due porzioni si tratti di un errore di concetto.

Nulla importa che il programma non riscontri la RIS.1, ma il programma è il programma, è il tecnico che si accorge di tale Ris.

Unire un'uiu che ha una storia, con relativi atti di acqusito, per cui registrata in conservatoria, con un'uiu che invece non ha storia, e che risulta solo in catasto perchè un tecnico l'ha denunciata, chiaramente apponendo la RIS.1, non ha senso, nemmeno apporre la RIS.1, all'unità risultnte, perchè tale RIS.1, riguarda solo una parte di detta uiu.

Comunque prima di fare questa operazione, che io ritengo un pasticcio, consiglierei vivamente di chiedre ad un notaio, come operebbe e come si comporterebbe se si trovasse davanti ad una pratica così fatta.



Saluti

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

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3523

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 12:36

"bioffa69" ha scritto:
Personalmente ritengo che unire le due porzioni si tratti di un errore di concetto.

Nulla importa che il programma non riscontri la RIS.1, ma il programma è il programma, è il tecnico che si accorge di tale Ris.

Unire un'uiu che ha una storia, con relativi atti di acqusito, per cui registrata in conservatoria, con un'uiu che invece non ha storia, e che risulta solo in catasto perchè un tecnico l'ha denunciata, chiaramente apponendo la RIS.1, non ha senso, nemmeno apporre la RIS.1, all'unità risultnte, perchè tale RIS.1, riguarda solo una parte di detta uiu.

Comunque prima di fare questa operazione, che io ritengo un pasticcio, consiglierei vivamente di chiedre ad un notaio, come operebbe e come si comporterebbe se si trovasse davanti ad una pratica così fatta.


Saluti



Concordo in tutto.

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