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dilazionamento imposte di successione |

peppe74
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27 Luglio 2007
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Prov. Salerno
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Un saluto a tutti gli utenti. Volevo chiedervi se è possibile dilazionare il pagamento relativo alle imposte di successione. Se si, la procedura va concordata con l'Agenzia delle Entrate o esiste un iter amministrativo? Grazie
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Risposta |

macius
Iscritto il:
18 Giugno 2004
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1086
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si, si può dilazionare ma non chiedermi il dettaglio (non ho mai superato certe soglie di valore). Ovviamente vale solo per la tassa di successione non x l'ipotecaria e catastale. Credo che comunque non vada liquidata dal cittadino ma sia l'ufficio a notificare l'importo.
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dado48
(GURU)
Iscritto il:
24 Novembre 2005
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Peppe74" ha scritto: è possibile dilazionare il pagamento relativo alle imposte di successione ? In rete ho trovato questo: " In determinate condizioni, il pagamento dell'imposta di successione può essere dilazionato, ex articolo 38 del Dlgs n. 346/90, a condizione di prestazione di garanzia (ipoteca, titoli di stato, fideiussione, ecc.), per un massimo di 5 rate annuali dall'apertura della successione, purchè se ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e si sia ottenuto il consenso entro 90 giorni dalla richiesta. In base a decreto ministeriale del 5 marzo 1999, sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi annui a scalare nella misura del 5 per cento. Il contribuente ha sempre diritto di ottenere la dilazione quando offre l'ipoteca su tutti i beni e diritti ereditati cui si riferisce l'imposta da dilazionare." [size=9] Art.38 D.Lgs 346/90 DILAZIONE DEL PAGAMENTO (Art.43, D.P.R.637/72) 1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'art.37, primo comma, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai pagamenti predetti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa>> (così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94). 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per cento annuo. 3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. 4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti. 5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. E' tuttavia in facoltà dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione.[/size] Ciao, buon lavoro.
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peppe74
Iscritto il:
27 Luglio 2007
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Prov. Salerno
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Vi ringrazio ragazzi, in effetti qualche collega mi aveva parlato delle garanzie da fornire tipo ipoteche, titoli di stato o altro. Credo che al sentire queste cose, il contribuente non farà salti di gioia e quindi gli toccherà pagare in santa pace nei tempi di legge. Grazie
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