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Dichiarazione di successione - Voltura in sostituzione |

Martellino
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27 Settembre 2011
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Salve a tutti, devo fare una voltura a seguito di una dichiarazione di successione. Il de cuius è una signora che ha lasciato eredi il marito e due figli. Facendo una visura catastale, la signora sembrerebbe nullatenente; in realtà possiede (o meglio possedeva) diversi appartamenti acquistati in comunione con il marito. Quest'ultimo nelle visure appare come unico proprietario, senza alcuna annotazione del tipo "comunione dei beni" o simile. Alcune volture dovrò farle necessariamente "in sostituzione" trattandosi di beni condominiali appartenenti a un numero molto elevato di persone con quote del tipo 1/80 e simili. Al riguardo ho delle perplessità su come procedere: devo mettere il marito (vivente) come soggetto contro per la quota totale e poi rimetterlo come soggetto a favore (insieme ai figli) sia per la metà che già possedeva sia per quanto ereditato dalla moglie? Grazie
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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NO devi prima aggiornare la banca dati, e solo dopo puoi procedere alla voltura della successione. Devo dire che a volte mi spavento per cosi tanta superficialita', sembra davvero che il catasto, le intestazioni siano un gioco da bambino e basta fare girare il programma per sistemare le cose, ma non funziona cosi'. Facendo come dici tu, dalla visura storica dell'unita', risulterebbe il marito prop. 1/1 e tu inserisci la voltura per la successione della mogilie su di un bene a cui non ha diritto (stando a quanto in banca dati), attribuendo una quota ai figli?!?! Ti avviso inoltre che l'addetto alla ricezione delle volture verifica sempre che il decuius sia intestatario del bene che vai a volturare, per cui in ogni caso non ti accetterebbe una voltura fatta cosi' come vorresti. Le volture di tutti i passaggi dell'unita' immobiliare devono essere inserite in banca dati, per cui studiati la pratica ed allinea con preallineamenti o volture mai presentate tutti i passaggi fino ad arrivare all'intestazione corretta, 1/2 marito 1/2 moglie defunta. Saluti
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Martellino
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27 Settembre 2011
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Ciao, l'ideale sarebbe proprio partire da una situazione marito vivente 1/2 e moglie defunta 1/2. Comunque in passato quando ho comunicato al catasto che un certo diritto, in visura spettante solo al marito, era in realtà in comunione con la moglie, il catasto ha lasciato la vecchia intestazione aggiungendo solo "proprietà in comunione legale". Quindi alla fine comunque non apparirebbe il nome della moglie defunta e io dovrei fare una voltura in sostituzione in cui il soggetto contro è pur sempre il marito vivente...
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Non è forse in caso di inoltrare una Domanda di Volture in preallineamento con cui modificare l'intestazione così: - marito, proprietà 1/2 in regime di comunione dei beni con moglie
- moglie, proprietà 1/2 in regime di comunione dei beni con marito
Dopo di che, presentare la Dichiarazione di Successione con la relativa e definitiva Domanda di Volture con cui si sostituiranno alla moglie gli eredi legittimi, ognuno per la rispettiva quota. Preciso che, al preallineamento, andrebbero allegati in copia i relativi Atti da cui discende l'esatta intestazione. Altre considerazioni ? Ciao, buon lavoro.
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marra1
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Provincia di Avellino
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Prima di procedere con il preallinemento verifica il titolo di provenienza. Se in tale titolo si è costituito il solo marito, ed acquistati in comunione dei beni, allora devi solo far inserire col titolo la comunione dei beni, se invece si sono costituiti entrambi va inserito anche il nominativo della moglie al 50 % col marito. Infine se l'acquisto non è fatto in comunione la moglie non risulta proprietare anche se il bene è stato acquistato dopo il matrimonio. Pertanto leggi bene gli atti notarili di provenienza.
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Martellino
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27 Settembre 2011
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Nell'atto di acquisto figura solo il marito e non viene neanche specificato che è in regime di comunione. In realtà ho accertato che al momento dell'acquisto i coniugi erano senz'altro in regime di comunione. Come dovrei far rettificare l'intestazione? PRIMA SOLUZIONE Giuseppe Verdi proprietà per 1/1 in regime di comunione legale con la moglie Maria Rossi SECONDA SOLUZIONE Giuseppe Verdi proprietà per 1/2 in regime di comunione legale con la moglie Maria Rossi Maria Rossi proprietà per 1/2 in regime di comunione legale con il marito Giuseppe Verdi Chiaramente la seconda soluzione mi agevolerebbe molto in sede di successiva voltura "in sostituzione" contro la moglie defunta e a favore degli eredi...
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marra1
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31 Marzo 2005
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Provincia di Avellino
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ma l'acquisto è avvenuto prima o dopo il 15/09/1975? se è avvenuto prima allora la proprietà è solo del marito, altrimenti e in comunione e la variazione in catasta e quella della prima soluzione. Tanto comunque la voltura in sostituzione va eliminato anche il marito dato che varia la sua quota.
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Martellino
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L'acquisto è avvenuto dopo il 1975 e posso assicurarti che i coniugi erano in comunione anche se il notaio non ha specificato nulla. Se ho capito bene, tu dici che nella voltura in sostituzione il soggetto contro sarà il marito (vivente) al quale subentreranno lui stesso (con una quota diversa) e i figli. Ma secondo te è proprio necessario a questo punto rettificare, prima della voltura, l'intestazione specificando che si tratta di un bene in comunione legale? Non potrei procedere direttamente con la voltura in sostituzione?
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Chiedo quale imponibile è stato indicato nel quadro B, su cui sono state calcolate le imposte ipotecaria e catastale in sede di Dichiarazione di Successione. Secondo quanto specificato nell'ultimo intervento di Martellino, si direbbe sulla quota di 1/2 (poiché l'altra metà appartiene al marito, vivente ed erede). In relazione alla Comunione dei beni, indico quanto estratto da: http://www.treccani.it/magazine/diritt... I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, adottando il diverso regime della separazione dei beni (ex art. 215 c.c.), o possono instaurare fra loro un regime di comunione convenzionale, modificando quello tipico (ex art. 210 c.c.); ma tali convenzioni, soggiacciono a determinate forme espressamente stabilite dalla legge (ossia atto pubblico con la necessaria presenza dei testimoni ex artt. 162 c.c. e 48 co 1 della legge n. 89 del 16.02.1913) nonché ad una specifica pubblicità (annotazione a margine dell’atto di matrimonio e trascrizione nei pubblici registri ove si tratti di beni immobili o mobili registrati) . “In mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c.” afferma l’art. 159 c.c. “il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni”, la cui disciplina ed oggetto è posta essenzialmente dagli artt. 177, 178 e 179 del c.c.. Ed il principio generale stabilito dalla lettera a) comma 1 del suddetto art. 177 c.c., è quello secondo il quale entrano in comunione legale “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio” - a prescindere da qualsiasi indagine in merito alla provenienza effettiva del denaro utilizzato – e con la sola esclusione di quelli relativi ai beni personali, analiticamente elencati nell’art. 179 c.c. per evidenziare che l'intestazione catastale doveva essere riportata, a suo tempo, ad entrambi i coniugi. Il preallineamento, oggi, sanerebbe la situazione storica della Banca Dati.[/color] Altre considerazioni? Ciao, buon lavoro.
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Martellino
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27 Settembre 2011
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Ciao, come ti dicevo sono sicuro della comunione legale, ma sull'atto il notaio non ha precisato proprio niente. Quindi immagino che per ottenere la rettifica dell'intestazione bisognerà produrre non solo l'atto di compravendita ma anche qualche certificato che provi la comunione al tempo dell'acquisto. O forse sarà sufficiente un'autocertificazione?
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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ti sono state date tante buone risposte. ho capito che nell'atto non è intervenuta la moglie. chiedo: il notaio oltre a non specificare il regime patrimoniale tra i coniugi (dici che erano già sposati), non ha neanche specificato che il marito diventava proprietario esclusivo al 100%? se non hanno mai formalizzato nelle forme di legge (nell'atto di matrimonio o successivamente con atto pubblco), di scegliere il regime di separazione dei beni, in automatico per legge sono in regime di comunione, al di là di quello che riporta o non riporta l'atto di acquisto(*) e al di là della ditta catastale. (*) tranne che nell'atto di acquisto (per quel bene) venga specificato che è bene personale.
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barabba
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Varese
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Io ho sempre fatto come proposto da Dado48, ma prima di presentare la successione, non dopo. Quanto riportato da Bioffa69, Marra1 e Dado48 sono concetti pienamente condivisibili, sta a te utilizzarli al meglio oggi e in futuro.
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Martellino
Iscritto il:
27 Settembre 2011
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Ringrazio tutti per i preziosi consigli! Buon lavoro!
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Salvatore_B.
Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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1902
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Juneau
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rileggendomi mi sono sentito in obbligo di fare la seguente specificazione: (*) tranne che nell'atto di acquisto (per quel bene) venga specificato che è bene personale.
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