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Argomento: Deposito in comune frazionamento
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EFFEGI
f.g.
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"askenaz" ha scritto:
Salve a tutti, vorrei conoscere la vostra opinione e se eventualmente conoscete circolari o altro che mi possa aiutare; Circa un mese fa ho ricevuto incarico da una famiglia per redigere un tipo di frazionamento diun terreno ai sensi dell'art. 30 comma 10 del DPR 06/06/2001 N. 380 (ex ultimo comma art. 18 L. 47/85) in quanto predisposto per divisione ereditaria. Invio il pregeo col telematico e mi viene approvato, prendo l'appuntamento dal notaio, ma...... nel frattempo nascono dissapori all'interno del nucleo familiare per cui non si fa più la divisione ereditaria, ma si decide di vendere il terreno! Quindi devo fare il deposito al comune.... il mio quesito è questo: Posso chiedere con una semplice istanza all'ex Agenzia del Territorio, in cui allego il tipo depositato, la rettifica delle dichiarazioni sostitutive contenute nel pregeo?... Allora cerchiamo di non andare fuori tema, come è successo in qualche altro post. Il quesito posto da askenaz è chiaro, ossia se può, con istanza (o altro sistema n.d.r.) rettificare la dichiarazione contenuta nel pregeo... tutto qua. Cosa centrano le firme degli aventi diritti (dovute ma non pertinenti al quesito posto). Per le firme degli aventi diritto riporto quanto innanzi postato da "gaetano59", ossia: Circolare del 27/02/1996 n. 49: "Si precisa infine che in presenza di lettera d'incarico, conforme alle disposizioni esposte o richiamate in precedenza non risulta obbligatoria la contestuale sottoscrizione del tipo di aggiornamento..." Ma torniamo al quesito. Askenaz non puoi rettificare la precedente dichiarazione contenuta nel pregeo, se non mediante un altro atto di aggiornamento (per capirci devi ripresentare il T.F. e presentarlo in catasto PREVIO deposito del tipo stesso), in modo che nelle particelle finali derivate in visura non comparirà più l'annotazione "atto di aggiornamento redatto ai soli fini dell'ultimo comma dell'art. 30 del DPR 380/01". Per il resto puoi stare tranquillo in quanto se i proprietari vorranno procedere alla vendita il notaio non potrà procedere alla stipula del rogito notarile, e se per caso lo faccia, la responsabilità E' SOLO DEL NOTAIO e non tua, in quanto inizialemente il tipo è stato redatto per "divisione ereditaria", e quindi ora le particelle non possono essere oggetto di rogito di vendita. Chi è causa dei suoi mali pianga se stesso diceva un vecchio detto, e questo vale sempre anche e soprattutto oggi (mi riferisco ai firmatari del tipo che oggi non sono daccordo e non a te naturalmente). Io per natura, quando non deposito il tipo presso il comune perchè non richiesto dalla normativa, inserisco detta condizione nella relazione tecnica, la quale oltre ad essere sottoscritta dal tecnico redattore la faccio sottoscrivere anche dal "firmatario" del tipo (attenzione ho detto firmatario e non tutti i firmatari in caso di presenza di lettera di incarico). Saluti
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totonno
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Tutto giusto quanto scrive EFFEGI. Ma io ripresenterei un tipo di aggiornamento con fusione delle particelle ripristinando la situazione di partenza. ciao.
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geoalfa
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Ritengo ineccepibile e chiara la risposta di EFFEGI! Egli inoltre fa velatamente notare come spesso, siamo superficiali e e come tentiamo spesso di eludere alcune norme che poi ci costringono ad operazioni da rischio. buona giornata
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robertopi
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Concordo sostanzialmente con EFFEGI, l'unica differenza, che aggiungo, la procedura corretta è annullare il TF presentato(ricordate? una volta si allegava il secondo originale)mediante istanza dichiarando che non ha avuto seguito nessun atto, dopodiche ripresentarlo ovviamente con l'avvenuto deposito. Del resto se non si annulla prima, come si inseriscono dividenti? saluti
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EFFEGI
f.g.
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"robertopi" ha scritto: Concordo sostanzialmente con EFFEGI, l'unica differenza, che aggiungo, la procedura corretta è annullare il TF presentato(ricordate? una volta si allegava il secondo originale)mediante istanza dichiarando che non ha avuto seguito nessun atto, dopodiche ripresentarlo ovviamente con l'avvenuto deposito. Del resto se non si annulla prima, come si inseriscono dividenti? saluti Infatti è quello che farei io, l'unica cosa purtroppo che non potrai fondere di nuovo tutte le particelle in quanto pregeo per il T.F. "chiede" obbligatoriamente pena errrore non superabile almeno una "linea rossa". Ciao e buona giornata
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totonno
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"EFFEGI" ha scritto: "robertopi" ha scritto: Concordo sostanzialmente con EFFEGI, l'unica differenza, che aggiungo, la procedura corretta è annullare il TF presentato(ricordate? una volta si allegava il secondo originale)mediante istanza dichiarando che non ha avuto seguito nessun atto, dopodiche ripresentarlo ovviamente con l'avvenuto deposito. Del resto se non si annulla prima, come si inseriscono dividenti? saluti Infatti è quello che farei io, l'unica cosa purtroppo che non potrai fondere di nuovo tutte le particelle in quanto pregeo per il T.F. "chiede" obbligatoriamente pena errrore non superabile almeno una "linea rossa". Ciao e buona giornata Per fondere le particelle togliendo in mappa la linea rossa dividente recentemente rappresentata in mappa, è ovvio che non si debba procedere ad un altro tipo di frazionamento. Ma si pensa che non ci sia procedura idonea a fondere due particelle al terreni della stessa qualità e ditta, per ripristinare la situazione originaria? Saluti.
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it9gvo
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All'Ufficio di Palermo si è sempre operato in questo modo: - istanza in carta bollata con allegate due copie del tipo precedentemente approvato, sul quale risulti il deposito; - l'Ufficio inserisce a margine delle derivate la seguente nuova annotazione: "cancellata l'annotazione "DE" per avvenuto deposito del tipo prot.... del... al Comune di..... - l'Ufficio riporta tale annotazione anche sulle due copie cartacee, con firma del responsabile; - una copia viene spillata con quella di archivio e l'altra viene restituita. Buon lavoro
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EFFEGI
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"it9gvo" ha scritto: All'Ufficio di Palermo si è sempre operato in questo modo: - istanza in carta bollata con allegate due copie del tipo precedentemente approvato, sul quale risulti il deposito; - l'Ufficio inserisce a margine delle derivate la seguente nuova annotazione: "cancellata l'annotazione "DE" per avvenuto deposito del tipo prot.... del... al Comune di..... - l'Ufficio riporta tale annotazione anche sulle due copie cartacee, con firma del responsabile; - una copia viene spillata con quella di archivio e l'altra viene restituita. Buon lavoro Ottima soluzione, come sempre si dimostra che paese che vai usanza che trovi.
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it9gvo
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"totonno" ha scritto: Tutto giusto quanto scrive EFFEGI. Ma io ripresenterei un tipo di aggiornamento con fusione delle particelle ripristinando la situazione di partenza. ciao. Ma con quale logica proponi ciò? Il TF precedente è stato redatto correttamente e se successivamente è nata la neccessità di depositarlo, il comune non avrà alcun problema ad accettare il deposito a posteriori, avendo cura di motivare adeguatamente nella lettera di richiesta del deposito. Tantomeno l'Ufficio non avrà alcun problema per la cancellazione dell'annotamento "DE" che rimarrà comunque presente nello storico di ciascuna derivata. Buon lavoro
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totonno
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"it9gvo" ha scritto:
Ma con quale logica proponi ciò? Il TF precedente è stato redatto correttamente e se successivamente è nata la neccessità di depositarlo, il comune non avrà alcun problema ad accettare il deposito a posteriori, avendo cura di motivare adeguatamente nella lettera di richiesta del deposito. Tantomeno l'Ufficio non avrà alcun problema per la cancellazione dell'annotamento "DE" che rimarrà comunque presente nello storico di ciascuna derivata. Buon lavoro La procedura che descrivi, secondo me è indiscutibile, ottima, va benissimo, e sono pure convinto che vale per ogni ufficio. Io però, senza mettere in dubbio quello che sostieni, che è da condividere e basta, non escluderei la rifusione delle particelle costituite, visto che queste non hanno più la necessità di essere distinte e visto pure che il terreno viene venduto adesso per intero. Perchè forzare un frazionamento eseguito per un motivo ben preciso che è poi stato disatteso? Logica vorrebbe un ripristino alla situazione originaria. Potrai obiettare che non si può fondere due particelle al terreni con Pregeo, ma io sostengo che la procedura per farlo esiste. Convieni? Ma ti dirò di più. Mi voglio sbilanciare. Formulando sull'atto le motivazioni del frazionamento e che questo non è più applicabile in un trasferimento delle particelle derivate, separate tra loro, sarebbe possibile, a mio avviso vendere le suddette due particelle unicamente ad unica ditta acquirente senza procedere a nessuna modifica del frazionamento nè a proporlo al Comune per rendere idoneo il frazionamento alla vendita. Tale procedura modificativa, può essere necessaria,invece, nel caso si vendesse le particelle derivate separatamente a soggetti distinti. Ma questa mia ultima considerazione, entra nel campo applicativo di competenza notarile sulla validità di un trasferimento di proprietà cosìffatto. Saluti.
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it9gvo
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"totonno" ha scritto: "it9gvo" ha scritto:
Ma con quale logica proponi ciò? Il TF precedente è stato redatto correttamente e se successivamente è nata la neccessità di depositarlo, il comune non avrà alcun problema ad accettare il deposito a posteriori, avendo cura di motivare adeguatamente nella lettera di richiesta del deposito. Tantomeno l'Ufficio non avrà alcun problema per la cancellazione dell'annotamento "DE" che rimarrà comunque presente nello storico di ciascuna derivata. Buon lavoro La procedura che descrivi, secondo me è indiscutibile, ottima, va benissimo, e sono pure convinto che vale per ogni ufficio. Io però, senza mettere in dubbio quello che sostieni, che è da condividere e basta, non escluderei la rifusione delle particelle costituite, visto che queste non hanno più la necessità di essere distinte e visto pure che il terreno viene venduto adesso per intero. Perchè forzare un frazionamento eseguito per un motivo ben preciso che è poi stato disatteso? Logica vorrebbe un ripristino alla situazione originaria. Potrai obiettare che non si può fondere due particelle al terreni con Pregeo, ma io sostengo che la procedura per farlo esiste. Convieni? Ma ti dirò di più. Mi voglio sbilanciare. Formulando sull'atto le motivazioni del frazionamento e che questo non è più applicabile in un trasferimento delle particelle derivate, separate tra loro, sarebbe possibile, a mio avviso vendere le suddette due particelle unicamente ad unica ditta acquirente senza procedere a nessuna modifica del frazionamento nè a proporlo al Comune per rendere idoneo il frazionamento alla vendita. Tale procedura modificativa, può essere necessaria,invece, nel caso si vendesse le particelle derivate separatamente a soggetti distinti. Ma questa mia ultima considerazione, entra nel campo applicativo di competenza notarile sulla validità di un trasferimento di proprietà cosìffatto. Saluti. Grazie, totonno, della tua sagace risposta e ti dico subito che con Pregeo10 si possono senz'altro fondere più p.lle del CT in un'unica p.lla, a patto, come sai, che appartengano alla stessa ditta e abbiano la stessa qualità e classe. Tale procedura diventa quindi applicabile per "annullare" un TF già approvato, in quanto la fusione delle derivate rientra nei requisiti richiesti. Questa disposizione fu data agli Uffici per chiarire se era ancora possibile , su istanza, annullare un TF già approvato preventivamente (DPR 650/1972) ma mai utilizzato dal proprietario. L'Ufficio Centrale del Catasto dispose che un TF è ancora annullabile su istanza fintantochè non è stato ancora introdotto sulla base censuaria. Conseguenza è che non sono annullabili dall'Ufficio, con istanza, i TF approvati con procedura Pregeo, perchè vengono sempre introdotti in atti (censuario e mappa). totonno ha detto: "...sarebbe possibile, a mio avviso vendere le suddette due particelle unicamente ad unica ditta acquirente senza procedere a nessuna modifica del frazionamento nè a proporlo al Comune per rendere idoneo il frazionamento alla vendita..." Devo dissentire da questa tua affermazione perchè l'obbligo del deposito non è ancorato alla diversità della ditta acquirente, per cui il deposito occorre sempre anche se la ditta acquirente è la stessa. L'obbligo del deposito riguarda lo stesso TF, a prescindere dalla ditta acquirente. Buon lavoro
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totonno
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"it9gvo" ha scritto: totonno ha detto: "...sarebbe possibile, a mio avviso vendere le suddette due particelle unicamente ad unica ditta acquirente senza procedere a nessuna modifica del frazionamento nè a proporlo al Comune per rendere idoneo il frazionamento alla vendita..." Devo dissentire da questa tua affermazione perchè l'obbligo del deposito non è ancorato alla diversità della ditta acquirente, per cui non occorrerebbe se la ditta acquirente è la stessa. L'obbligo del deposito riguarda lo stesso TF, a prescindere dalla ditta acquirente. Buon lavoro Grazie a Te del chiarimento che io sollecitavo. Non so se fraintendo la tua affermazione. Ma è proprio quello che vado sostenendo io: non occorrerebbe il deposito se la ditta fosse la stessa su entrambe le particelle e queste rimanessero unite nella intestazione. Per questo sostengo che il Notaio potrebbe riportare questo vincolo di legame tra le particelle loro malgrado ormai divise ma da considerarsi unificate come lo erano in origine. Quand'è che il frazionamento ormai solo "fittizio" produrrebbe i suoi effetti? Quando le particelle vengono vendute separatamente oppure quando una delle due cambia la propria destinazione, per esempio diventando ente urbano (ma sempre con TM+TF finalizzato al trasferimento di diritti, altrimenti no). Queste sono le operazioni che non si possono eseguire sulle particelle fintanto che il frazionamento non sia stato depositato in Comune e si elimini l'annotazione in visura catastale al terreni seguendo la procedura che hai descritto. Saluti.
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it9gvo
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"totonno" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: totonno ha affermato: "...sarebbe possibile, a mio avviso vendere le suddette due particelle unicamente ad unica ditta acquirente senza procedere a nessuna modifica del frazionamento nè a proporlo al Comune per rendere idoneo il frazionamento alla vendita..." Devo dissentire da questa tua affermazione perchè l'obbligo del deposito non è ancorato alla diversità della ditta acquirente, per cui non occorrerebbe se la ditta acquirente è la stessa. L'obbligo del deposito riguarda lo stesso TF, a prescindere dalla ditta acquirente. Buon lavoro Grazie a Te del chiarimento che io sollecitavo. Non so se fraintendo la tua affermazione. Ma è proprio quello che vado sostenendo io: non occorrerebbe il deposito se la ditta fosse la stessa su entrambe le particelle e queste rimanessero unite nella intestazione. Per questo sostengo che il Notaio potrebbe riportare questo vincolo di legame tra le particelle loro malgrado ormai divise ma da considerarsi unificate come lo erano in origine. Quand'è che il frazionamento ormai solo "fittizio" produrrebbe i suoi effetti? Quando le particelle vengono vendute separatamente oppure quando una delle due cambia la propria destinazione, per esempio diventando ente urbano (ma sempre con TM+TF finalizzato al trasferimento di diritti, altrimenti no). Queste sono le operazioni che non si possono eseguire sulle particelle fintanto che il frazionamento non sia stato depositato in Comune e si elimini l'annotazione in visura catastale al terreni seguendo la procedura che hai descritto. Saluti. Si, totonno, sono stato da te frainteso anche se mi pareva di essere stato chiaro. Riporto qui le mie parole in modo più chiaro: (c'era una iperbole nella frase). " Devo dissentire da questa tua affermazione perchè l'obbligo del deposito non è ancorato alla diversità della ditta acquirente, in quanto il depostito è necessario a prescindere dalla ditta che acquista. Concludendo, il deposito occorre anche se un'unica ditta acquisterà tutte le derivate del TF. Buon lavoro
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totonno
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"it9gvo ha scritto:
Si, totonno, sono stato da te frainteso anche se mi pareva di essere stato chiaro. Riporto qui le mie parole in modo più chiaro: (c'era una iperbole nella frase). "Devo dissentire da questa tua affermazione perchè l'obbligo del deposito non è ancorato alla diversità della ditta acquirente, in quanto il depostito è necessario a prescindere dalla ditta che acquista. Concludendo, il deposito occorre anche se un'unica ditta acquisterà tutte le derivate del TF. Buon lavoro Ok! Spero, nell'alimentare la discussione, di non aver confuso le idee al collega Askenaz, che ha proposto un argomento per me assai interessante. Buona serata.
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askenaz
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Mediterraneo centrale
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di nuovo buongiorno a tutti e scusate il ritardo, ma sono stato impegnato con altre pratiche .... sono onorato di tutti i vostri commenti e vorrei puntualizzare alcune cose: 1) è mia abitudine fare firmare una lettera d'incarico ai committenti in cui specifico sinteticamente o dettagliatamente l'oggetto del lavoro; a tale lettera d'incarico, di solito è allegata una delega per l'invio telematico delle pratiche catastali e comunali sott5oscritta da tutti gli aventi diritto (proprietari, eredi, ecc). 2) dichiarare il falso? fino ad ora non ho trovato la cosa interessante, o meglio, non mi è capitato di dover dichiarare il falso, nè mi sono trovato in situazioni in cui ero spinto a farlo, forse non ne valeva la pena, forse so già che non riuscirei a dormire la notte .... e dormire mi piace. Forse sono ancora professionalmente giovane. Isomma, la pratica è regolare e, come ho detto nel primo post, un fratello e una sorella hanno soltanto litigato e, quasi per farsi un dispetto l'uno con l'altro, hanno deciso di vendere anzichè dividere. PER FORTUNA, si sono messi d'accordo sulla vendita, altrimenti quel terreno magari sarebbe rimasto lì a marcire!!!!! Con la mia lettera d'incarico firmata da tutti, sono a posto nel senso che ho fatto il T.F. per come mi era stato richiesto (in detta lettera si parla anche di divisione ereditaria, insomma sono ca...voli più loro che miei!!!!), ma se potessi "aggiustare" il tutto per come descritto da it9gvo sarebbe una manna!!! Ho sentito dire da alcuni colleghi che anni fa era prevista qualcosa del genere (come per l'ufficio di Palermo) anche per l'ufficio della mia provincia, ma il sentito dire non mi è mai piaciuto, perciò al più presto mi recherò presso gli uffici a discutere coi tecnici catastali..... vi farò sapere, sicuramente! intanto vi ringrazio tutti per l'attenzione prestatami, a presto.
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