Fai riferimento alla nota dell'adt prot. n° 34902 del 15.05.2006
Come indicato nella Circolare 2/2006, sui nuovi modelli informatizzati, nella parte Informazioni Generali, è stato predisposto un apposito campo per l'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso il Comune, nelle ipotesi previste dall'art.30 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001.
Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento, dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale, errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sola geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il Comune.
In tali circostanze occorre che l'utente fornisca la copia originale già depositata al Comune, riportante anche le firme dei titolari di diritti sulle particelle interessate, che l'Ufficio archivierà insieme con il nuovo modello dell'atto di aggiornamento.
In tal caso, il secondo originale rilasciato sulla base del documento di aggiornamento rettificato, dovrà riportare nella pagina "Informazioni Generali" la seguente attestazione: "Deposito presso il Comune di ...... avvenuto il ........, attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ......., depositato agli atti di questo Ufficio.", firmata e datata dal tecnico che ha approvato l'atto di aggiornamento.
Saluti