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Autore Costituzione bene comune censibile

Neroazzurro

Iscritto il:
22 Aprile 2009

Messaggi:
127

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 16:19

Colleghi buon pomeriggio, ho la seguemte situazione: unica particella con due distinti corpi di fabbrica, uno di questi ultimi consiste in pollaio e non risulta accatastato, è stato eseguito soltanto il TM una decina di anni fà.

Dato che detto pollaio insiste sull'area di pertinenza comune a tutti i sub del fabbricato e dato che i vari subalterni non hanno la stessa ditta (alcuni sono intestati al marito ed altri alla moglie) per poterlo accatastare dovrei inserire le quote di proprietà ripartite in base ai millesimi di proprietà. (in un caso analogo mi hanno chiesto una cosa simile)

Dato che nel caso in questione il fabbricato non dispone di alcuna planimetria da cui calcolare le quote di millesimi ho pendato di accatastare il pollaio come bene comune censibile riferito a tutti i sub.


Ora mi chiedo, tale operazione secondo voi è autorizzabile da parte dell'agenzia, mi scuso per la domanda idiota, ma le stò provando tutte


Saluti

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Autore Risposta

gerardocampagna

Iscritto il:
21 Novembre 2007

Messaggi:
167

Località
Rapolla (PZ)

 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2011 alle ore 17:20

Tanto per iniziare:

Art. 3. commi 3-4 Decreto 02/01/1998 n. 28 - Immobili oggetto di censimento
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2 ;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.

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