salve,
riporto......
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, è stato pubblicato il decreto legge liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”).
Ecco le principali novità per quanto concerne i rapporti dei consumatori con i liberi professionisti.
Preventivo scritto SU RICHIESTA DEL CLIENTE - In materia di disposizioni sulle professioni regolamentate (articolo 9), il provvedimento contiene alcune novità rispetto alle bozze circolate nei giorni precedenti. Anzitutto, il preventivo scritto diventa facoltativo e non più obbligatorio come invece previsto nella prima versione uscita dal Consiglio dei Ministri. Il preventivo del professionista va pattuito per iscritto solo se è il cliente a richiederlo.
Va subito sottolineato che definire il costo di un lavoro prima dell’esecuzione dello stesso è cosa di per sé ardua, incertezza che aumenta con l’aumentare delle difficoltà che possono emergere, di norma inevitabili a volte imprevedibili, nel corso dello sviluppo del medesimo incarico.
Pertanto vi sono numerose variabili non sempre conoscibili al momento del conferimento dell’incarico che occorre considerare nella determinazione dei compensi per via della complessità del compito affidato nonché della specificità della prestazione così come nel caso di noi tecnici, alcuni elementi non sempre sono noti , incluso la durata dello stesso incarico (per esempio la direzione lavori di un’opera importante).
Il tema è oggetto di vivaci polemiche e continui interventi e distinguo anche sul fronte politico.
La notizia dell’ultim’ora è che la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato le norme in commento in quanto “si tratta di norme inaccettabili nel merito e che comunque non sarebbero dovute rientrare in un decreto legge … “ (Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia).